Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni, la Concedente dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l’Utilizzatore può presentare reclamo scritto alla Concedente, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessa. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Utilizzatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo: - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing), Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing)
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni, la Concedente Fiditalia dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l’Utilizzatore il Cliente può presentare reclamo scritto alla ConcedenteFiditalia, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx . L’Utilizzatore Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della ConcedenteFiditalia, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessa. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 20102010 e s.m.i., prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Utilizzatore salvo i casi previsti dal menzionato decreto legislativo, il Cliente e la Concedente Fiditalia devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo: - all’Arbitro Bancario Finanziario (per le modalità di redazione del ricorso e per la modulistica si veda il sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx); - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx ). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing) Con Opzione Di Riscatto a Consumatori, Contratto Di Locazione Finanziaria Veicoli (Leasing) Con Opzione Di Riscatto a Consumatori
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni18.6.2009, la Concedente Fiditalia dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione riso- luzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contrattofinanziamento, l’Utilizzatore il Cliente può presentare reclamo scritto alla Concedentea Fiditalia, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx, oppure inviando invian- do la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedentedi Fiditalia, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessaa Fiditalia. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Utilizzatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo: - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Samples: Contratto Di Finanziamento a Termine, Contratto Di Finanziamento a Termine
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come modificata con decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR, n. 127 del 10.07.2020 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni12.8.2020, la Concedente il Cessionario dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / bene/servizio oggetto del Contrattofinanziamento, l’Utilizzatore il Cedente può presentare reclamo scritto alla Concedentea Fiditalia S.p.A., scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax fa_ al n. 02-43.01.86.3502/00.00.00.00, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore Il Cedente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) 60 giorni dalla sua ricezione da parte della Concedentedel Cessionario, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessaal Cessionario. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all’obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsti prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 201028/2010 e s.m.i, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Utilizzatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamoCedente ed il Cessionario possono ricorrere: - all’Organismo All’Arbitro Bancario Finanziario per le modalità di Conciliazione Bancaria costituito dal redazione del ricorso e per la modulistica di veda il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione Finanziario, con sede a Roma, Via delle controversie bancarieBotteghe Oscure n. 54, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure - ad uno degli altri organismi Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, mediazione iscritti nell’apposito registro Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Samples: Contratto Di Finanziamento, Contratto Di Finanziamento
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. LgsD.Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni18.6.2009, la Concedente Fiditalia dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contrattofinanziamento, l’Utilizzatore il Cliente può presentare reclamo scritto alla Concedentea Fiditalia, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedentedi Fiditalia, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessaa Fiditalia. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxwww. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all’obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziariaall’autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal X.Xxx. 28/2010 e s.m.i., l’Utilizzatore il Consumatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamoFiditalia possono ricorrere: - all’Organismo all’Arbitro Bancario Finanziario (per le modalità di Conciliazione Bancaria costituito dal redazione del ricorso e per la modulistica si veda il sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx); - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione Finanziario, con sede a Roma, Via delle controversie bancarieBotteghe Oscure n. 54, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure - ad uno degli altri organismi Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, mediazione iscritti nell’apposito registro Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Samples: Contratto Di Finanziamento a Termine
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. LgsD.Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni18.6.2009, la Concedente Fiditalia dichiara di aderire all’Arbitro all’Arbitrato Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / bene/servizio oggetto del Contrattofinanziamento, l’Utilizzatore il Cliente può presentare reclamo scritto alla Concedentea Fiditalia, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.3502/00.00.00.00, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedentedi Fiditalia, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro all’Arbitrato Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessaa Fiditalia. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro dell’Arbitrato Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all’obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziariaall’autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal X.Xxx. 28/2010 s.m.i., l’Utilizzatore il Consumatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamoFiditalia possono ricorrere: - all’Organismo all’Arbitro Bancario Finanziario (per le modalità di Conciliazione Bancaria costituito dal redazione del ricorso e per la modulistica si veda il sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx); - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione Finanziario, con sede a Roma, Via delle controversie bancarieBotteghe Oscure n. 54, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure - ad uno degli altri organismi Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, mediazione iscritti nell’apposito registro Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come modificata con decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 12.08.2020 e successive modifiche ed integrazioni, la Concedente Fiditalia dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l’Utilizzatore il Cliente può presentare reclamo scritto alla ConcedenteFiditalia, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx . L’Utilizzatore Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 60 (trentasessanta) giorni dalla sua ricezione da parte della ConcedenteFiditalia, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessa. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 20102010 e s.m.i., prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Utilizzatore salvo i casi previsti dal menzionato decreto legislativo, il Cliente e la Concedente Fiditalia devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo: - all’Arbitro Bancario Finanziario (per le modalità di redazione del ricorso e per la modulistica si veda il sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx); - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx ). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come modificata con decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR, n. 127 del 10.07.2020 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni12.8.2020, la Concedente Fiditalia S.p.A. dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / bene/servizio oggetto del Contrattofinanziamento, l’Utilizzatore il Mutuatario può presentare reclamo scritto alla Concedentea Fiditalia S.p.A., scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax fa_ al n. 02-43.01.86.3502/00.00.00.00, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore Il Mutuatario rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) 60 giorni dalla sua ricezione da parte della ConcedenteFiditalia S.p.A., potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessa. a Fiditalia S.p.A.. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all’obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsti prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 201028/2010 e s.m.i, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Utilizzatore il Mutuatario e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamoFiditalia possono ricorrere: - all’Organismo All’Arbitro Bancario Finanziario (per le modalità di Conciliazione Bancaria costituito dal redazione del ricorso e per la modulistica di veda il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione Finanziario, con sede a Roma, Via delle controversie bancarieBotteghe Oscure n. 54, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure - ad uno degli altri organismi Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, mediazione iscritti nell’apposito registro Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. LgsD.Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come modificata con decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni12.08.2020, la Concedente Fiditalia dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contrattofinanziamento, l’Utilizzatore il Cliente può presentare reclamo scritto alla Concedentea Fiditalia, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – - Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via - Xxx X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx- 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.3502/00.00.00.00, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) 60 giorni dalla sua ricezione da parte della Concedentedi Fiditalia, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessaa Fiditalia. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all’obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziariaall’autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal X.Xxx. 28/2010 e s.m.i., l’Utilizzatore il Cliente e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamoFiditalia possono ricorrere: - all’Organismo all’Arbitro Bancario Finanziario (per le modalità di Conciliazione Bancaria costituito dal redazione del ricorso e per la modulistica si veda il sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx); - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione Finanziario, con sede a Roma, Via delle controversie bancarieBotteghe Oscure n. 54, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure - ad uno degli altri organismi Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, mediazione iscritti nell’apposito registro Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx ). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Samples: Prestito Personale Unika
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni18.6.2009, la Concedente Fiditalia dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contrattofinanziamento, l’Utilizzatore il Cliente può presentare reclamo scritto alla Concedentea Fiditalia, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedentedi Fiditalia, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessaa Fiditalia. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all’obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziariaall’autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal X.Xxx. 28/2010 e s.m.i., l’Utilizzatore il Consumatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamoFiditalia possono ricorrere: - all’Organismo all’Arbitro Bancario Finanziario (per le modalità di Conciliazione Bancaria costituito dal redazione del ricorso e per la modulistica si veda il sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx); - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione Finanziario, con sede a Roma, Via delle controversie bancarieBotteghe Oscure n. 54, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure - ad uno degli altri organismi Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, mediazione iscritti nell’apposito registro Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Samples: Contratto Di Finanziamento a Termine
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’artdell'art. 128-bis del D. LgsD.Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 ed in conformità alle “"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” " della Banca d’Italia d'Italia del 18.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni18.6.2009, la Concedente Fiditalia dichiara di aderire all’Arbitro all'Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contrattofinanziamento, l’Utilizzatore il Cliente può presentare reclamo scritto alla Concedentea Fiditalia, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – - Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via - Xxx X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx- 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.3502/00.00.00.00, o scrivendo all’indirizzo e-all'indirizzo e- mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedentedi Fiditalia, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro all'Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessaa Fiditalia. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro dell'Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia d'Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia d'Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziariaall'autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal X.Xxx. 28/2010 e s.m.i., l’Utilizzatore il Consumatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamoFiditalia possono ricorrere: - all’Organismo all'Arbitro Bancario Finanziario (per le modalità di Conciliazione Bancaria costituito dal redazione del ricorso e per la modulistica si veda il sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx); - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione Finanziario, con sede a Roma, Via delle controversie bancarieBotteghe Oscure n. 54, finanziarie e societarie – ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure - ad uno degli altri organismi Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, mediazione iscritti nell’apposito registro nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx ). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Samples: Financing Agreement
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993TUB, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come modificata con decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 12.08.2020 e successive modifiche ed integrazioni, la Concedente dichiara di aderire aderisce all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l’Utilizzatore può presentare reclamo scritto alla Concedente, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – - Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Reclami-Via X. Xxxxx n. 34 – x. 00 - 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-02- 43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 60 (trentasessanta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessareclamo. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 20102010 e s.m.i, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Utilizzatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo: - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – - ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx). La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa menzionata all’art. 17.3 si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente all’art. 17.2 presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni. 17.1. Ai sensi dell’art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come modificata con decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18.6.2009 12.08.2020 e successive modifiche ed integrazioni, la Concedente Fiditalia dichiara di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
17.2. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l’Utilizzatore il Cliente può presentare reclamo scritto alla Concedentea Fiditalia, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. – - Servizio Relazioni Consumatori e Reclami – Via - Xxx X. Xxxxx n. 34 – 00000 Xxxxxx- 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02-43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 60 (trentasessanta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedentedi Fiditalia, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla stessareclamo. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
17.3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 20102010 e s.m.i, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Utilizzatore il Cliente e la Concedente Fiditalia devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo: - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – - ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx).
17.4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa menzionata all’art. 17.3 si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente all’art. 17.2 presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
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