Common use of Procedure di applicabilità Clause in Contracts

Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Collective Bargaining Agreement

Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata cor- redata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica speci- fica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche qualifi- che professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità ammissibi- lità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità ammissibi- lità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. La commissione Commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere esprime- re i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero espri- messero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale. I datori di lavoro con sede nei territori in cui non siano operanti Enti Bilaterali e/o orga- nismi paritetici, tra le parti stipulanti il presente CCNL, inoltreranno la domanda di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale che esprimerà il proprio parere nei termini stabiliti al comma 3 del presente articolo. Tale disposizione avrà vigenza fino al 30 giugno 2010.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. - Chiarimento a verbale - La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Procedure di applicabilità. 1) Apprendistato professionalizzante I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20dalle norme contrattuali nazio- nali del Terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL dalla predetta disciplina in materia di apprendistatoap- prendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano pia- no formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della del- la ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente successivo articolo 4663. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive produt- tive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica Commissione Paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal dalle norme contrat- CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi tuali nazionali del Terziario in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati in- dicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica Commissione Paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo for- mativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere trasmet- tere il parere di conformità della commissione paritetica costituita in seno all’’Ente all’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificatiqua- lificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto ri- spetto della condizione di cui al precedente successivo art. 4663. Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento ricevi- mento della richiesta, questa si intenderà accolta. La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale. 2) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione se- condaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell’art. 41, D.Lgs. n. 81/2015, l’inoltro del piano formativo previsto al punto 1) del presente articolo sarà effettuato, oltre che per verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 48 del presente contratto collettivo, al fine di verificare tramite l’osservatorio territoria- le la diffusione e l’utilizzo di tali tipologie contrattuali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. Chiarimento a Verbale La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale. I datori di lavoro con sede nei territori in cui non siano operanti Enti Bilaterali e/o organismi paritetici, tra le parti stipulanti il presente CCNL, inoltreranno la domanda di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale che esprimerà il proprio parere nei termini stabiliti al comma 3 del presente articolo. Tale disposizione avrà vigenza fino al 30 giugno 2010.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. Chiarimento a Verbale La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale. Norma transitoria I datori di lavoro con sede nei territori in cui non siano operanti Enti Bilaterali e/o organismi paritetici, tra le parti stipulanti il presente CCNL, inoltreranno la domanda di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale che esprimerà il proprio parere nei termini stabiliti al comma 3 del presente articolo. Tale disposizione avrà vigenza fino al 30 giugno 2010.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domandadoman- da, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti proge!i standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della del- la ammissibilità del livello contrattuale contra!uale di inquadramento nonché del rispetto rispe!o della condizione di cui al precedente articolo art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive produt- tive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo for- mativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere trasmet- tere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica verifi- ca della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della del- la ammissibilità del livello contrattuale contra!uale di inquadramento nonché del rispetto rispe!o della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere espri- mere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della del- la Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

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Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. Chiarimento a Verbale La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domandadoman- da, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della del- la ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive produt- tive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. professionali.‌ Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo for- mativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere trasmet- tere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica verifi- ca della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della del- la ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere espri- mere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della del- la Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti pro- getti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità conformi- tà in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativoforma- tivo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica veri- fica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificatiqualifi- cati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà espri- merà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda dal- l’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità conformi- tà del piano formativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedenteprece- dente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto rap- porto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni commis- sioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali ter- ritoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domandadoman- da, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della del- la ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive produt- tive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo for- mativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere trasmet- tere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica verifi- ca della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della del- la ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere espri- mere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della del- la Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

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Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. Chiarimento a Verbale La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

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Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti pro- getti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità conformi- tà in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativoforma- tivo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica veri- fica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificatiqualifi- cati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà espri- merà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda dal- l’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità conformi- tà del piano formativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedenteprece- dente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto rap- porto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni commis- sioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali ter- ritoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

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Procedure di applicabilità. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domandadoman- da, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti progeni standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della del- la ammissibilità del livello contrattuale contranuale di inquadramento nonché del rispetto rispeno della condizione di cui al precedente articolo art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive produt- tive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale. La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo for- mativo si intenderà acquisita. In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere trasmet- tere il parere di conformità della commissione paritetica in seno all’’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica verifi- ca della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della del- la ammissibilità del livello contrattuale contranuale di inquadramento nonché del rispetto rispeno della condizione di cui al precedente art. 46. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere espri- mere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte. Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della del- la Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

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