Common use of Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Clause in Contracts

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma. 1. Ai sensi del comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. n°207/2010, prima dell’inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna per l’approvazione alla Direzione lavori un programma esecutivo dei lavori. Tale cronoprogramma viene redatto in funzione delle esigenze dell’Istituto ed in funzione delle tecnologie, delle scelte imprenditoriali e della organizzazione lavorativa dell’impresa. Il programma dei esecuzione lavori, da redigere a cura dell’impresa appaltatrice con l’impiego della tecnica GANTT dei programmazione lineare, deve riportare, oltre all’articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente previste, atte a documentare l’attendibilità della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui saranno presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi, dell’avanzamento dei lavorii secondo le scadenze dei pagamenti specificate nei successivi articoli. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

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Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma. 1. Ai sensi del comma 10 dell’art. 43 43, comma 10, del D.P.R. n°207/2010del DPR 05.10.2010 n. 207, l’Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna per l’approvazione alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori. Tale cronoprogramma viene redatto esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in funzione delle esigenze dell’Istituto ed in funzione delle relazione alle proprie tecnologie, delle alle proprie scelte imprenditoriali e della alla propria organizzazione lavorativa dell’impresa. Il programma dei esecuzione lavorilavorativa; tale programma, da redigere a cura dell’impresa appaltatrice con l’impiego della tecnica GANTT dei programmazione lineareoltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, oltre all’articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente previsteper ogni lavorazione, atte a documentare l’attendibilità della previsionele previsioni circa il periodo di esecuzione, anche la specifica indicazione delle date in cui saranno presumibilmente maturati gli importinonché l’ammontare presunto, sia parziali che progressiviparziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavorii secondo le scadenze lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei pagamenti specificate nei successivi articolicertificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori. 2. Nella redazione del programma esecutivo dei lavori l’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori in riferimento a scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante escluse dall’appalto ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o trarne oggetto di richiesta di speciali compensi. 3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; ; b) ). per l'intervento l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

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Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma. 1. Ai sensi E ntro 30(trenta) (9) giorni dalla st ipula del comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. n°207/2010contratto, e comunque prima dell’inizio dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla d irezione lav ori un proprio programma esecut ivo dei l avori, el aborato in relazione al le proprie t ecnologie, al le proprie scelte i mprenditoriali e alla propri a organi zzazione lavorativa; t ale programma dev e riport are per l’approvazione alla Direzione ogni lavorazione, l e pre visioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammont are presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente st abilite pe r l a l iquidazione de i ce rtificati di pagame nto de ve e ssere coerente con i tempi cont rattuali di u ltimazione e deve essere approv ato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavorilavori s i intende accettato, fatte salve palesi i llogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Tale cronoprogramma viene redatto in funzione delle esigenze dell’Istituto ed in funzione delle tecnologie, delle scelte imprenditoriali e della organizzazione lavorativa dell’impresa. Il programma dei esecuzione lavori, da redigere a cura dell’impresa appaltatrice con l’impiego della tecnica GANTT dei programmazione lineare, deve riportare, oltre all’articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente previste, atte a documentare l’attendibilità della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui saranno presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi, dell’avanzamento dei lavorii secondo le scadenze dei pagamenti specificate nei successivi articoli.(10) 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere e secutivo de i l avori de ll'appaltatore pu ò e ssere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizioserv izio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie socie tà conce ssionarie di pubblici servizi le cui reti pu bblici se rvizi l e cu i re ti siano coinvolte in qualunque qu alunque modo con l'andamento l 'andamento dei lavori, purché non imputabile imput abile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committenteappaltante; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela responsabi lità d i t utela sugli immobilii mmobili, i siti si ti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società conside rati sogge tti div ersi l e socie tà o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casii n q uesti c asi, ricondotta r icondotta la fattispecie alla f attispecie a lla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessi tà o l'opport unità d i esegui re prov e sui campi oni, prov e d i cari co e d i tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiest o dal coordinat ore per l a si curezza e la salute nel canti ere, i n o ttemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso i l programma esecut ivo dei lavori deve essere coerente con i l pi ano d i si curezza e d i coord inamento d el cant iere, ev entualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; t ale cronoprogramma pu ò e ssere modificat o dal la St azione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

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Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma. 1. Ai 0.Xx sensi del comma 10 dell’art. 43 43, comma 10, del D.P.R. n°207/2010regolamento generale, entro 30(trenta ) giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna per l’approvazione alla Direzione direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori. Tale cronoprogramma viene redatto , elaborato in funzione delle esigenze dell’Istituto ed in funzione delle relazione alle proprie tecnologie, delle alle proprie scelte imprenditoriali e della alla propria organizzazione lavorativa dell’impresa. Il lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei esecuzione lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, da redigere a cura dell’impresa appaltatrice mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con l’impiego della tecnica GANTT il rispetto dei programmazione lineare, deve riportare, oltre all’articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente previste, atte a documentare l’attendibilità della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui saranno presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi, dell’avanzamento dei lavorii secondo le scadenze dei pagamenti specificate nei successivi articolitermini di ultimazione. 21.1 Inoltre nel cronoprogramma saranno indicate le pressioni ambientali ( polveri, rumore, gestione delle acque di dilavamento ecc.), come richiesto dall’ARPA con nota n 45231 del 14.04.2014, per ogni fase di sviluppo dell’opera. 1.2 Il cronoprogramma dovrà inoltre tener conto dei trasporti eccezionali che potrebbero interessare la tratta della S.R. 352 oggetto dell’intervento. Il Le fasi di deviazione del traffico previste dalla tavola n. 50 dovranno essere concordate con l’ente gestore della strada ( Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. ) al fine di non creare impedimenti ai trasporti eccezionali che transitano dalla S.R. 252 alla S.R. 352. 0.Xx programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per : a)per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per ; b)per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per ; c)per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;; d)per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3.I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

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Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma. 1. Ai sensi del In base a quanto stabilito dall’art. 40 comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. n°207/2010n. 207 del 05.10.2010, prima dell’inizio dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna per l’approvazione alla Direzione direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori. Tale cronoprogramma viene redatto , elaborato in funzione delle esigenze dell’Istituto ed in funzione delle relazione alle proprie tecnologie, delle alle proprie scelte imprenditoriali e della alla propria organizzazione lavorativa dell’impresa. Il lavorativa; tale programma esecutivo deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei esecuzione lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve inoltre essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, da redigere mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Qualora non venga consegnato il programma esecutivo, nei termini di cui all’art. 40 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, resta valido il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo quale riferimento per il corretto andamento dei lavori anche in merito all’applicazione delle penali di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a cura dell’impresa appaltatrice con l’impiego della tecnica GANTT dei programmazione linearelavori, deve riportare, oltre all’articolazione temporale servizi e forniture in attuazione delle lavorazioni progressivamente previste, atte a documentare l’attendibilità della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui saranno presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi, dell’avanzamento dei lavorii secondo le scadenze dei pagamenti specificate nei successivi articolidirettive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltanteAppaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

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