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PARTE I – NORME GENERALI E AMMINISTRATIVE
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO
ART. 3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI ART. 5 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 6 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'A ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO ART. 9 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
ART. 10 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE ART. 11 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE ART. 12 – DENOMINAZIONE IN VALUTA
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE ART. 13 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
ART. 14 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ART. 15 – SOSPENSIONI E PROROGHE
ART. 16 – PENALI IN CASO DI XXXXXXX
ART. 17 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA ART. 18 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA ART. 20 – ANTICIPAZIONE
ART. 21 – PAGAMENTI IN ACCONTO ART. 22 – PAGAMENTI A SALDO
ART. 23 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO ART. 24 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO ART. 25 – REVISIONE PREZZI
ART. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ART. 27 – LAVORI A MISURA
ART. 28 – LAVORO A CORPO ART. 29 – LAVORI IN ECONOMIA
ART. 30 – VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE ART. 31 – CAUZIONE PROVVISORIA
ART. 32 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA ART. 33 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE
ART. 34 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE ART. 35 – VARIAZIONE DEI LAVORI
ART. 36 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI ART. 37 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 38 – NORME DI SICUREZZA GENERALI ART. 39 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ART. 40 – PIANI DI SICUREZZA
ART. 41 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
ART. 42 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ART. 43 – SUBAPPALTO
ART. 44 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO ART. 45 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ART. 46 – CONTROVERSIE
ART. 47 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
ART. 48 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 49 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE ART. 50 – TERMINI PER IL COLLAUDO
ART. 51 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
CAPO 12 - NORME FINALI
ART. 52 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE ART. 53 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 54 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE ART. 55 – CUSTODIA DEL CANTIERE
ART. 56 – CARTELLO DI CANTIERE
ART. 57 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE
TITOLO B
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
ART. B - 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE PROVE DI CONTRO ART. B - 2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
ART. B - 3 CARATTERISTICHE DEI LEGANTI IDRAULICI ART. B - 4 CARATTERISTICHE DEI LEGANTI BITUMINOSI ART. B - 5 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI FERROSI ART. B - 6 CARATTERISTICHE DEI LEGNAMI
ART. B - 7 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI GEOTESSILI
ART. B - 8 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PER OPERE DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
TITOLO C
METODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ART. C - 1 TRACCIAMENTI
ART. C - 2 SCAVI E RILEVATI IN GENERE ART. C - 3 RILEVATI COMPATTATI
ART. C - 4 RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE E RIEMPIMENTI CON PIETRAME
ART. C - 5 SCAVI DI SBANCAMENTO ART. C - 6 SCAVI DI FONDAZIONE
ART. C - 7 ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONE ART. C - 8 PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONE
ART. C - 9 MALTE E CONGLOMERATI ART. C - 10 MURATURA DI MATTONI
ART. C - 11 MURATURA DI GETTO O CALCESTRUZZO
ART: C - 12 OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO ART. C - 13 CALCESTRUZZO PER COPERTINE ,PARAPETTI E FINITURE ART. C - 14 ARMATURE , CENTINATURE ,CASSEFORME ,OPERE PROVV. ART. C - 15 INTONACI
ART. C - 16 PRINCIPALI OPERE SOTTOPASSO FERROVIARIO ART. C - 17 STRUTTURE IN ACCIAIO
ART. C - 18 DEMOLIZIONI
ART. C - 19 ACQUEDOTTI E TOMBINI TUBOLARI ART. C - 20 DRENAGGI E FOGNATURE
ART. C - 21 PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO ART. C - 22 COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO
ART. C - 23 MODIFICAZIONE DELLA UMIDITA' IN SITO
ART. C - 24 RIVESTIMENTO E CIGLIATURE CON ZOLLE E SEMINAZIONI ART. C - 25 FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA
ART. C - 26 MASSICIATA
ART.C - 27 PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE CON SOVRASTRUTTURE IN TERRA STABILIZZATI
ART. C - 28 FONDAZIONI IN MISTO CEMENTATO
ART. C - 29 MANTI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI SEMIAPERTI E CHIUSI
ART. C - 30 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE ART. C - 31 CORDONATE IN CALCESTRUZZO
ART. C - 32 SEGNALETICA ED ELEMENTI INDICATORI ART. C - 33 BARRIERE I SICUREZZA
ART. C - 34 LAVORI DI SISTEMAZIONE PEDOLOGICA E VEGETAZIONALE
ART. C - 35 MANUFATTI DI COMPLETAMENTO PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
ART. C - 36 LAVORI IN FERRO
ART. C - 37 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ART. C - 38 INTERFERENZE IMPIANTI TECNOLOGICI
ART. C - 39 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
TITOLO D
NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
ART. D - 1 NORME PER LA VALUTAZIONE DIE LAVORI ART. D - 2 SCAVI - RILEVATI
ART. D - 3 DEMOLIZIONI DI MURATURE
ART. D - 4 MURATURE IN GENERE E CONGLOMERATI CEMENTIZI ART. D - 5 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
ART. D - 6 ACCIAIO PER LA STRUTTURA IN C.A.
PARTE I – NORME GENERALI E AMMINISTRATIVE CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1.L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di : Realizzazione delle opere sostitutive del passaggio a livello sulla linea ferroviaria Udine-Palmanova al Km 17+353 in comune di Palmanova.
2.Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3.L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e alle prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti) e le disposizioni integrative e correttive a seguito del decreto correttivo D. Lgs. 19 aprile 2017 , n. 56.
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ne
i limiti della sua applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti ;
c) Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile.
d) Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, per quanto applicabile.
e) Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, denominata Legge regionale (disciplina organica dei lavori pubblici) e succ. modifiche ed integrazioni ,per quanto applicabile;
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1.L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
TABELLA | Colonna a) | Colonna b) | Xxxxxxx a +b |
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | |
A misura | 290.175,99 | 290.175,99 | |
A corpo | 2.172.824,01 | 97.000,00 | 2.269.824,01 |
Importo totale | 2.560.000,00 |
2. il prezzo contrattuale complessivo è costituito dall’importo , derivante dal ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore e applicato al valore posto a base d’asta, sommano a quello degli oneri della sicurezza, quest’ultimo non soggetti a ribasso.
3.I prezzi offerti in sede di gara nella lista delle lavorazioni e delle forniture per l’esecuzione dei lavori, costituiscono i prezzi contrattuali.
4.Tutti i prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, nei limiti in cui le stesse siano
ammissibili.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato parte “a corpo e parte a misura “ ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le disposizioni integrative e correttive .
Per le prestazioni “ a corpo “, come definite all’art. 3 al comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016 l’importo del contratto, come determinato in sede di gara , resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e i prezzi unitari offerti dall’aggiudicazione devono applicarsi alle unità di misura delle singole parti di lavori eseguite.
Per le prestazioni “a misura”, come definite all’art.3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettive della prestazione.
In particolare, per ogni tipologia omogenea di lavori previsti, ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184, del regolamento, si riportano nel seguito i rispettivi importi:
TABELLA “B” | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI | ||
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | In Euro | In % |
1 | Movimenti di materie e stabilizzazione terreni con utilizzo calce/cemento | 90.073,95 | 31 |
2 | Opere di completamento : rivestimento fossato smaltimento acque , chiusura area eliminazione P.L. tubazioni collegamento fossi , canalette ecc. | 112.267,25 | 39 |
3 | Segnaletica stradale : verticale e orizzontale | 16.759,46 | 6 |
4 | Barriere e protezioni stradali | 71.075,33 | 24 |
Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA | 290.175,99 | 100,00 | |
5 | Sottopasso stradale ferroviario e opere provvisionali | 1.590.249,55 | 73,20 |
6 | Impianti tecnologici : Illuminazione stradale e impianto smaltimento acque | 136.947,15 | 6,30 |
7 | Tombinamento roggia di Palma | 33.198,21 | 1,53 |
8 | Oneri per interferenze :CAFC e Telecom | 130.113,23 | 6,00 |
9 | Pavimentazioni stradali | 266.135,51 | 12,25 |
10 | Opere a verde | 16.180,36 | 0,72 |
Parte 2 - TOTALE LAVORO A CORPO | 2.172.824,01 | 100,00 | |
Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) parti1+2 | 2.463.000,00 | ||
Oneri della sicurezza a (corpo) non soggetti a ribasso | 97.000,00 | ||
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 2.560.000,00 |
Art. 4 – Categoria prevalente e categorie scorporabili
0.Xx sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato
«A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere:
CATEGORIA: Generale/ specializzata | IMPORTO € | Classifi ca | % su importo totale | % Oneri sicurezza su importo categoria | |
OG 3 | Opere stradali | 2.108.344,57 | IV | 3,94 | |
OS21 | Opere strutturali speciali: pali trivellati e berlinese | 451.655,43 | II | 18 | 3,94 |
0.Xx categoria” OG3 – Strade , autostrade , ponti ,viadotti ferrovie metropolitane” è la categoria
prevalente l’importo della predetta categoria ,al netto dell’importo delle categorie scorporabili ammonta a € 2.108.344,57 e riferiti alla classifica IV.
3. I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente , indicata nel bando di gara ,di importo superiore al 10% (dieci per cento) ovvero superiori a € 150.000 € è scorporabile e a scelta dell’appaltatore, subappaltabile , alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: ai sensi degli art. 48 comma 6, 89 comma 11, e 105, comma 5, del D.lgs 50/2016 e s. m. e i. le lavorazioni che costituiscono opere speciali elencate all’articolo 12 comma 1 comma 2, lettera b), quinto periodo della legge n. 80 del 2014 e disciplinate dall’art. 92, comma 7, terzo periodo, del regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere eseguiti dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) con la facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e i divieti di subappalto frazionato tra più operatori e di subappalto della parte eccedente il 30% (trenta per cento):
a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della categoria scorporabile;
a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell’importo della categoria scorporabile, con l’obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30%(trenta per cento), l’importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente sommandosi all’importo di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 92, comma 1, ultimo periodo, del regolamento generale.
Art. 5 – Descrizione sommaria delle opere
OPERE STRADALI
Lo sviluppo stradale prevede la creazione di due rotatorie: la prima sulla S.R. 352 di raggio esterno 20,00 m., a doppio attestamento, e la seconda su via Felettis, tratto urbano della S.P. 71 di raggio 18,50 m., anch’essa a doppio attestamento entrambe con le corone rotatorie di larghezza7.00 m econ banchine pavimentatedi 1.00m. ele isole centrali inerbite.
I diametri esterni rientrano nell’individuazione delle “rotatorie compatte” con diametro esterno compreso tra 25 e 40 metri.
Per la sua caratterizzazione funzionale, la classificazione della strada, nel tratto che collega la
S.R. 352 con la S.P 71, può essere riconducibile, ad una strada di CATEGORIA F – LOCALE URBANA (nella classificazione del C.N.R.)
La sovrastruttura stradale è costituita da tre strati sovrapposti di aggregati lapidei legati a bitume(usura,binder,base)edaunostratodimistocementatopoggiantesul terrenodiposa.
I MANUFATTI E LE OPERED’ARTE
Le dimensioni del manufatto, di circa 30 m , il suo parziale inserimento in curva, il contesto territoriale abitativo e la volontà di contenere i tempi di interferenza, con l’esercizio ferroviario e con quello stradale, hanno determinato la realizzazione di due paratie con la formazione pali compenetrati, la realizzazione di due impalcati (uno varato e uno gettato in opera) econunaplateainc.a. inferioredi completamento.
Complessivamente, vengono previsti due impalcatiin c.a. (uno varato eduno gettato in opera), una platea in c.a. inferiore di completamento, una paratia in pali compenetrati di sostegno degli impalcati (in fase finale e di varo), oltre alle strutture in conglomerato cementizio per le rampe di accesso e di sbocco al sottopasso stesso.
Al di sopra dell’impalcato “varato” è previsto il transito di due linee ferroviarie in progetto(e dell’attuale linea esistente a binario singolo) e della Xxxxxx Xxxxxxxxx 000, mentre, al di sopra dell’impalcato “gettato in opera” è previsto il transito di una sola linea ferroviaria (linea di progetto per un binario).
L’impalcato “varato”, in pianta, presenta una forma trapezia di lunghezza complessiva pari a
23.85 m, larghezza pari a 12.6 m ed inclinazione rispetto all’asse della viabilità sottostante di circa 79° (parallelo all’asse ferroviario e stradale); è formato da una soletta superiore in c.a. da 0.95 m di spessore per 11.06m di lunghezza a partire dall’estremità lato Ovest dell’impalcato (zona carichi ferroviari) e pari a 0.65 m per
12.27 m a partire dall’estremità lato Est dell’impalcato (zona carichi stradali) con una zona intermedia di transizione tra i due spessori di circa 50cm di lunghezza. La soletta di impalcatoè completa, lateralmente, da due travi longitudinali (nella direzione della viabilità sottostante) con sezione trasversale di 90x115cm e lunghezza pari alla lunghezza dell’impalcato. L’impalcato si sviluppa parallelamente alla direzione della viabilità stradale e ferroviaria di progetto, presenta una luce netta interna
(tra il filo interno delle paratie in pali compenetrati) di 10.8 m ed una luce verticale netta interna (tra intradosso impalcato ferroviario ed estradosso platea monolitica inferiore) di 5.46m.
Il sistema operativo previsto per la realizzazione è quello di costruire fuori opera la soletta di impalcato e le travi longitudinali portanti, in asse ai cordoli in c.a.
La struttura viene quindi “varata” sotto la sede ferroviaria, tramite un sistema di martinetti. Nelle condizioni finali, le due travi longitudinali di sostegno dell’impalcato gravano su pali principali compenetrati da 80cm di diametro minimo, disposti ad un interasse di 0.7m e con lunghezza pari a 15.0m.
L’impalcato “gettato in opera”, in pianta, presenta una forma trapezia di lunghezza complessiva pari a 6.25 m; è formato da una soletta superiore in c.a. dello spessore pari a 0.95m, sostenuta, lateralmente, da due travi longitudinali (nella direzione della viabilità sottostante).
A completamento delle strutture del sottopasso, verrà realizzata direttamente in opera la platea di fondazione (al di sopra della quale transita la viabilità), con spessore di 60cm, dalla platea si sviluppa anche il rivestimento (non strutturale) dei pali necessario per la regolarizzazione della superficie lato interno del sottopasso per poter successivamente procedere con il rivestimento architettonico finale.
Il progetto delle opere prevede, inoltre, in posizione baricentrica rispetto ai due impalcati ed a ridosso della paratia lato Sud, una vasca di raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento delle rampe del sottopasso e per l’alloggiamento delle pompe di mandata;
Le strutture che garantiscono l’accesso al sottopasso sono caratterizzate dalla presenza di paratie in pali affiancati (in corrispondenza anche del cordolo di varo), di sezioni a “U” ed a “L”
(con pareti da entrambi i lati o su un singolo lato) e di muri di sostegno,cheseguono l’andamentocurvilineodellerampediaccessoalsottopasso. LarampalatoEstdelsottopasso, nellazonapiùprossimaalmonolite,ècaratterizzata, sul lato Nord, da una paratia in pali affiancati da 80cm di diametro, posti ad un interasse di 80cm con lunghezza decrescente da un massimo di 15m (a ridosso dell’impalcato)adunminimodi10m,confunzionedi sostegnodelcordolodivaroe,in fase di esercizio, di sostegno del terreno retrostante.
Sul lato Sud, ad eccezione della prima zona più prossima al monolite, in cui viene realizzata una paratia in pali analoga a quella posta sul lato Nord (pali da 80cm di diametro, posti ad un interasse di 80 cm e lunghezza di 15m), viene prevista una strutturaprovvisoria,conlasola funzione di supporto al cordolo di varo, caratterizzata da uno sviluppo di pianta di 23.1m e dalla presenza di 7 pali da 80cm di diametro, posti ad un interasse di 3.25 m e lunghi 12.5 m. Una volta completata la fase di varo del monolite stradale-ferroviario è prevista la demolizione della struttura provvisoria e la realizzazione di una struttura ad “L”, costituita da una platea di fondazioneda 60cm di spessore e da pareti in c.a. dallo spessore complessivo di 60cm, formate con lastre prefabbricate tipo “predalles” da 5 cm di spessore, che fungono da cassero a perdere per il getto portante interno da 50cm di spessore.
I tratti finali di entrambe le rampe di accesso al sottopasso vengono delimitati da muri di sostegno, caratterizzati da suole di fondazione da 40cm di spessore e pareti da 40cm di spessore per i muri di altezza maggiore e 30cm per i muri di altezza minore, sempreconpareti rivestite da lastre prefabbricate tipo “predalles” da 5cm di spessore (getto interno da 30cm e 20cm rispettivamente).
Per tutte le tipologie strutturali delle rampe e dei muri, al di sopra delle pareti, viene prevista la realizzazione di un parapetto in c.a., che si eleva per 95 cm al di sopra della quota di progetto del terreno circostante
L’ASPETTO IMPIANTISTICO
Sulla S.R. 352 e sulla via Felettis è presente la rete della illuminazione pubblica che è oggetto di adeguamento con l’intervento in oggetto.
Le reti esistenti risultano essere quelle delle telecomunicazioni , quelle di servizio agli impianti ferroviari e di distribuzione Enel e dell’illuminazione esistente lungo la S.R. 352 e S.P. 71. Tutte queste reti sono dotate di pozzetti, caditoie, pali e tralicci, ecc. e gran parte di questi dovranno essere oggetto di rimozione e nuova collocazione in particolare in fase di realizzazione del sottovia.
Al fine di garantire comunque l’uso del sottopasso stradale in presenza di precipitazioni piovose molto sfavorevoli il progetto prevede un impianto di sollevamento delle acque meteoriche realizzato con due pompe di idonea portata e la sua canalizzazione fino alla confluenza con la roggia di Palma.
GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONEAMBIENTALE
Ricopertura estetico delle strutture in cemento armato ed in acciaio con elementi murari e cromatici che ne possano contenere l’impatto, sia nell’immediato che nel lungo periodo, consentendo di mascherare gli affetti di degrado estetico delle strutture in cemento armato ed in acciaio.
Tra la nuova sistemazione di via Felettis e le case in adiacenza, è stato previsto di realizzare una viabilità di accesso con alcuni posti auto ed una aiuola di separazione. Tale situazione risulta molto migliorativa rispetto allo stato attuale che vede una adiacenza immediata degli accessi alla viabilità.
Nell’aiuola di separazione non è possibile prevedere la piantumazione di alberature in quanto troppo vicine alla viabilità, e si è optato per l’inserimento di arbusti a bassa manutenzione e buon effetto fonoassorbente, ipotizzato quali: Rosmarinus officinalis, Lavandula P., Prunus laurocerasus, Pyracanta sp.
Il tratto della roggia che è soggetto di tombamento non necessita di particolari opere essendo un braccio regimentato da una paratoia che ne regola il flusso occasionalmente.
Al fine di garantire una migliore condizione di controllo ambientale è stato previsto di rivestire
l’alveo ed i versanti spondali, in corrispondenza della immissione e della uscita dal tratto combinato, con breccione calcareo. Tale intervento consentirà di limitare, anche nel caso di un maggiore utilizzo della roggia stessa, una minore erosione.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
0.Xx caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
0.Xx caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3.L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4.Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5.Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a)il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b)il presente Capitolato speciale d’Appalto;
c)i prezzi offerti in sede di gara per l’esecuzione dei lavori;
d) Il computo metrico estimativo
e)tutti gli elaborati grafici e i documenti tecnici facenti parte del progetto esecutivo posto a base di gara;
f)il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
g) il POS;
h) il cronoprogramma dei lavori
i) le polizze di garanzia di cui all’art. 103 e s. m. e i.;
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
0.Xx sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
0.Xx sensi dell’articolo 55, comma 3, del Regolamento regionale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
0.Xx caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 , la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
0.Xx l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 D.Lgs. 50/2016.
0.Xx l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1.L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto regionale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2.L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato generale d’appalto regionale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3.Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto regionale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5.Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1.Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2.Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 25, 26 e 27 del Capitolato generale d’appalto regionale.
3.L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4.L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 12 – Denominazione in valuta
0.Xx tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
0.Xx tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3.Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1.L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
0.Xx nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3.E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8,
periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
0.Xx RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
0.Xx tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2.L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
0.Xx fini di eventuali sospensioni o proroghe non sarà tenuto conto di una percentuale di giorni piovosi inferiori o uguale al 15% del tempo previsto per dare compiuti i lavori , come rilevato dal pluviometro ufficiale più vicino. Si considereranno piovosi i giorni di lavoro nei quali sia verificata una delle seguenti condizioni.
- pioggia > 0,5 mm/h per tutte le prime 3 ore di lavoro
- pioggia > 0,5 mm/h per almeno 4 ore nell’orario di lavoro giornaliero
Art. 15 – Sospensioni e proroghe
a) sospensioni ordinate dalla DL
0.Xx caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
0.Xx verbale di sospensione deve contenere:
a)l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b)l’adeguata motivazione a cura della DL;
c)l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
0.Xx verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore e deve pervenire al RUP .Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 , in quanto compatibili.
0.Xx ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP .
5.Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
0.Xx sensi dell’articolo 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 , se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17.
b) Sospensioni ordinate dal RUP
0.Xx RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2.Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3.Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,2 per mille (euro zero e centesimi venti ogni mille euro) dell’importo contrattuale.
0.Xx penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso delle seguenti fattispecie di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b)nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c)nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d)nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
0.Xx penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
0.Xx penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5.Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6.L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7.L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
0.Xx sensi dell’art. 43, comma 10, del regolamento generale, entro 30(trenta ) giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
1.1 Inoltre nel cronoprogramma saranno indicate le pressioni ambientali ( polveri, rumore, gestione delle acque di dilavamento ecc.), come richiesto dall’ARPA con nota n 45231 del 14.04.2014, per ogni fase di sviluppo dell’opera.
1.2 Il cronoprogramma dovrà inoltre tener conto dei trasporti eccezionali che potrebbero interessare la tratta della S.R. 352 oggetto dell’intervento. Le fasi di deviazione del traffico previste dalla tavola n. 50 dovranno essere concordate con l’ente gestore della strada ( Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. ) al fine di non creare impedimenti ai trasporti eccezionali che transitano dalla S.R. 252 alla S.R. 352.
0.Xx programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a)per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b)per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c)per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d)per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3.I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1.Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a)il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b)l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c)l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d)il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e)il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f)le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g)le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
h)le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i)le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2.Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3.Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 16, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 19.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1.L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del D.Lgs50/2016 e s. m. e i..
0.Xx risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori in ritardo.
3.Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4.Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 – Anticipazione
0.Xx sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs50/2016 e s. m. e i. , è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2.L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3.L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a)importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b)la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
c)la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d)per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
0.Xx Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1.Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a € 400.000,00 (quattrocentomila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 0.Xx somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a)al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b)incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;
c)al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d)al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3.Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a)la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b)il RUP entro i successivi 15 giorni emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.
4.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
0.Xx i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Art. 22. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1.Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
a)all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, nonché ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della L.R. n. 14 del 2002;
b)agli adempimenti di cui all’articolo 45 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c)all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d)ai sensi dell’articolo 00-xxx xxx x.X.X. x. 000 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
e) L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ogni stato d’avanzamento e per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento è dovuto, controfirmato per conferma anche dal subappaltatore.
0.Xx caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
4. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa, ai sensi dell’art. 32 comma 1, lettera c), della L.R. n. 14 del 2002.
Art. 23 - Pagamenti a saldo
0.Xx conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
0.Xx conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni ; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
0.Xx rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
0.Xx pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5.Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della L.R. n. 14 del 2002, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo è subordinato all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della stazione appaltante, compresi gli eventuali subappaltatori ed imprese mandanti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (ove dovuti). Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità
dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa.
7. Il pagamento a saldo è in ogni caso subordinato alla trasmissione di copia di tutte le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La lettera di trasmissione delle fatture quietanzate, controfirmata dal subappaltatore, dovrà riportare l’importo complessivo del pagamento eseguito per il lavoro in subappalto.
S’intende che in caso di ritardo nella trasmissione di dette fatture i termini per il pagamento della rata di saldo restano sospesi.
8. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del codice dei contratti.
Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo
1.Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
0.Xx caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori.
Art. 25 - Revisione prezzi
1.E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
0.Xx sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 26, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
a)le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1)eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
a.2)somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3)somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b)all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c)la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;
d)le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;
0.Xx compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1.E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2.E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 - Lavori a misura
0.Xx misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misu- razione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2.Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3.Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
0.Xx contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5.Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella “B”, integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 28 - Lavori a corpo
0.Xx valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2.Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
0.Xx contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella “B”, allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
0.Xx lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5.Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella “B”, integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella “B”, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 29 - Lavori in economia
0.Xx contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 94 del Regolamento regionale.
2.Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella “B”, integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvi- xxxxx con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito.
Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
0.Xx sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto
decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda xxxxxxx.Xx garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
0.Xx Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
0.Xx garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 33 – Riduzione delle garanzie
0.Xx sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti:
a)del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
b)del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
EN ISO 14001;
c)del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2.Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.
3.Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
a)di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
b)di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
0.Xx caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria.
0.Xx possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
0.Xx deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art. 34 - Assicurazione a carico dell’impresa
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (Telecom , Amga , Enel ,Rfi ,Cafc , edifici di proprietà) nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve assicurare una somma non inferiore all’importo del contratto, al lordo dell’IVA, e deve prevedere:
a)la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b)la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c)la copertura dei danni causati ai beni immobili o impianti preesistenti, per l’importo di
euro 600.000,00.
3. La copertura di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00 la sezione di Responsabilità Civile dovrà comprendere:
-la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
-la copertura dei danni biologici;
-la garanzia per i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i dei collaudatori.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 5.Nel testo di xxxxxxx dovrà essere espressamente convenuto che:
♦ le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizza saranno a carico dell’appaltatore; l’indennizzo al committente o a terzi corrisponderà al 100% dell’importo liquidabile, mentre la franchigia (o lo scoperto) sarà rimborsato dall’appaltatore alla Società assicuratrice;
♦ le comunicazioni attinenti la validità del contratto (facoltà di recesso, variazioni, ecc.) dovranno essere inoltrate anche alla stazione appaltante. Ciò allo scopo di evitare sospensioni di garanzia o modifiche che possono invalidare totalmente o parzialmente la copertura;
♦ la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
♦ ci sia il vincolo a favore della Stazione appaltante e tale polizza sia efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35 - Variazione dei lavori
1.Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2.Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
a)non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;
b)qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;
c)non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
3.Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.
0.Xx sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano le seguenti condizioni, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti per le singole fattispecie:
-sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
-non è alterata la natura generale del contratto;
-non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
-non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
-non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
-non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.
5.Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
0.Xx variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.
0.Xx caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 54, comma 1.
8.L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui
all’articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.
9.Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all’appaltatore.
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali
0.Xx sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
0.Xx sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3.Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1.Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
0.Xx tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
a)dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili, b)ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c)ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3.Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dive si eseguono i lavori, in assenza di questi dei territori vicini seguendo l’ordine di priorità rispetto alla vicinanza; in presenza di pezzi contemplati in più prezziari, sono considerati quelli medi.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 - Norme di sicurezza generali
1.I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2.L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3.L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4.L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1.L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2.L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 40 – Piani di sicurezza
1.L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 della L.R.
31.05.02 n.14, e del decreto legislativo n. 81/2008.
2.L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b)per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3.L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4.Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5.Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6.Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7.Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 41 – Piano operativo di sicurezza
1.L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, ovvero prima dell’inizio dei lavori in caso di consegna in via d’urgenza, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo n. 81/2008 , con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
0.Xx piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.L. 9 aprile 2008 n. 81 .
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1.L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.L. 9 aprile 2008 n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 31 , 32 e 33 e all'allegato VIII punto 2 del D.Lgs 81/2008 del decreto legislativo .
2.I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3.L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
0.Xx piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 – Subappalto
Il subappalto ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs.n.50/2016 e s. m. e i. è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell’importo complessivo del
contratto dei lavori.
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai
sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a)che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b)che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1)di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
-se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
-l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
-l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
-l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
-l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
2)di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c)che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1)la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2)una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
d)che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1)se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2)il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
0.Xx subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono: a)l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi;
b)trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c)per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4.L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a)ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b)se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c)nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d)le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e)le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1)la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2)copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
5.Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6.I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 44. Responsabilità in materia di subappalto
1.L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
0.Xx DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
0.Xx subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4.Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub- affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
0.Xx subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
0.Xx sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
Art. 45. Pagamento dei subappaltatori
0.Xx Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i., in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti:
a)quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005
(G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
b)in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del sub appaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2.L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a)all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b)all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;
c)all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d)alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;
e)la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro
senza ribasso, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.
0.Xx l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4.Le fatture quietanziate di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a)l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b);
b)il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
c)l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
0.Xx sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
0.Xx sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 0.Xx sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a)all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; b)all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c)alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d)all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
0.Xx Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 46 – Controversie
Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i., se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali
oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.
0.Xx DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
0.Xx RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
3. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.
0.Xx procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.
5.Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
0.Xx sensi dell’articolo 208 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. , anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
0.Xx procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8.Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità
delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1.L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a)nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accentramento contributivo, ai sensi di quanto previsto dell’articolo 32, comma 1, lettera a), della L.R. n. 14 del 2002;
b)i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c)è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 1, lettera b), della L.R. n. 14 del 2002, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d)è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
0.Xx sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. , in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
0.Xx ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
0.Xx sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5.Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
0.Xx violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.
Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
0.Xx sensi dell’articolo 108, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. , e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a)al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;
b)all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. , per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2.Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
a)inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b)manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c)inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
d)sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e)rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g)non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h)azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i)applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l)ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
0.Xx sensi dell’articolo 108, comma 2, del costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a)la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b)il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.
c)la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d)la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i..
4.Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5.Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a)affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b)ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1)l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2)l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3)l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6.Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non
operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
0.Xx contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
0.Xx termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla data di ultimazione, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
0.Xx sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3.L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi prece- denti.
4.Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del certificato di collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 50 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
0.Xx certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2.Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.
Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati
0.Xx Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2.Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3.Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
0.Xx presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5.Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1.Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a)la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b)i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c)l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d)l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e)le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f)il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 50, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da ese- guire;
g)il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secon- do le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h)la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i)la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j)le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k)l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l)la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
n)la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o)la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p)l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse- guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
q)l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. Una particolare cautela è richiesta nell’esecuzione degli scavi per evitare danneggiamenti ai sottoservizi esistenti,(TELECOM , CAFC ,ENEL, RFI, AMGA ,CONSORZIO BONIFICA , ecc.) la cui esatta posizione andrà preventivamente richiesta ed accertata con i singoli enti gestori, anche in relazione a quanto previsto al successivo comma 3.
r)la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s)la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
t)gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e s. m. e i., al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) dovrà installare le barriere stradali previste dal progetto e in particolare in fase costruttiva l’impresa appaltatrice dovrà valutare con il produttore delle barriere di sicurezza il sistema terminale più idoneo ai dispositivi effettivamente installati per proteggere in maniera adeguata il punto critico che si viene a formare alla fine dell’impalcato in corrispondenza della strada comunale denominata località San Marco. Dovrà quindi essere opportunamente definito l’elemento terminale con un disegno costruttivo del produttore, e dovrà altresì essere trasmesso specifico disegno dell’elemento terminale che potrà prevedere anche l’utilizzo di elementi terminali testati od altri sistemi adeguati di ritenuta (es: attenuatori d’urto);
v)l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w)il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x)la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y)l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; z)l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
0.Xx sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3.L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante :Comuni ,Consorzi, gestori di servizi a rete (Enel , Telecom ,CAFC, Amga) , RFI altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Con richiama al Piano di sicurezza e coordinamento (elaborato n. 103) ed in particolare alle attività lavorative necessarie per la realizzazione del sottopasso, l’impresa dovrà operare in prossimità della linea ferroviaria , nell’assoluto rispetto di quanto previsto previsto dal PSC.
In particolare lungo l’area ferroviaria teatro di lavori , la circolazione ferroviaria e la tolta tensione alla linea di contatto TE verranno gestiti nei tempi e modi in concerto con tutte le prescrizioni impartite da RFI e i tempi di attesa che potranno sorgere nella coordinazione e nella fruizione delle finestre di interruzioni del traffico ferroviario sono compresi negli oneri a carico dell’impresa.
Inoltre l’appaltatore dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto ,agli enti : CACF s.p.a. e TELECOM , che eseguiranno direttamente i lavori di spostamento o rinforzo delle reti tecnologiche, oggetto di interferenza con i lavori in appalto. Inoltre l’esecuzione dei lavori comporta lo spostamento e allungamento cavi di F.S. e l’impresa dovrà corrispondere a RFI gli oneri relativi. Sono compresi negli oneri a carico dell’impresa i tempi di attesa che potranno sorgere affinché gli Enti realizzino gli spostamenti concordati ed eventuali variazioni degli oneri che potrebbero intervenire al momento dell’esecuzione.
0.Xx caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile .
5.L'appaltatore è altresì obbligato:
a)ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b)a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c)a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1.L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a)il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
b)note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2.L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3.L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
In attuazione del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 ( regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo , ai sensi dell’art. 8 del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito , con modificazione , della legge 11 novembre 2014 , n. 164).
1.I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e depositati nel luogo indicato nell’allegato di progetto inerente il riutilizzo dei materiali di scavo, ovvero trasportati e smaltiti in discariche autorizzate, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
0.Xx rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4.E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali .
Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161e s .m. e i.
5.Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a)siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 000-xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 152 del 2006 e s. m. e i.;
b)siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e s. m. e i. fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
6.Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 55 – Custodia del cantiere
1.E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 56 – Cartello di cantiere
1.L’appaltatore deve predisporre ed esporre nei siti indicati dall’Ente appaltante numero 1 esemplare policromatici con caratteri a stampa del cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 350 di altezza, in materiale non deformabile e con scritte e immagini resistenti alle intemperie, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL , fatte salve specificazioni integrative scritte e grafiche dell’Ente appaltante da comunicarsi per iscritto., curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 57. Tracciabilità dei pagamenti
0.Xx sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a)per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b)i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c)i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3.I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4.Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5.Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a)la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b)la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6.I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7.Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 58. Disciplina antimafia
0.Xx sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2.Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3.Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse
0.Xx sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del D.lgs n. 50/2016:
a)le spese contrattuali;
b)le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c)le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d)le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2.Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
0.Xx, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4.A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto.
0.Xx presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
TITOLO B
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. B - 1 Condizioni generali di accettazione - prove di controllo
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nei successivi articoli. In mancanza di particolari prescrizioni, essi dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.
I materiali perverranno da località e fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purchè corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione dei lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute. I materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Impresa.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
L'Impresa resta obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.
Le prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso laboratori ufficiali.
I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
Art.B - 2 Caratteristiche dei materiali lapidei
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. a)Acqua. L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e solfati.
b)Ghiaia, pietrisco e sabbia. Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di cui al X.X. 00 novembre 1939, nn. 2228 e 2229, nonchè dal D.M. 14 febbraio 1992,
Allegato 1.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata.
Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm.1 a mm.5. L'accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto di materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell'Allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 sui requisiti di accettazione dei cementi.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.
L'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria di ogni lavoro.
c) Detriti di cava o tout-venant di cava .Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava , il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell’acqua ( non solubile , non plastizzabile ) ed avere un C.R.B. (rapporto portante californiano) di almeno 50 allo stato saturo .dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri ( tufi , arenarie ) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura ; per materiali duri la granulometria dovra’ essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti : di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm .Per gli strati superiori si fa uso di materiali lapidei piu’ duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovra’ essere tale da dare la minima percentuale di vuoti ; il potere legante del materiale non dovra’ essere inferiore a 30.
Art. B-3 Caratteristiche dei leganti idraulici
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alla Legge 2 maggio 1965 n.595 e al D.M. 3 giugno 1968 come modificato dal D.M. 20 novembre 1984, nonchè a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità.
Art. B-4 Caratteristiche dei leganti bituminisi
1) Bitumi. Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali+ di cui al «Fascicolo n.2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche+, edizione 1978.
Il bitume deve essere del tipo 50/70 con le caratteristiche indicate nella tabella sottoriportata:
Parametro | Unità di misura | Normativa | Tipo 50/70 |
Penetrazione a 25C° | dmm | EN1426,CNR24/71 | 50-70 |
Punto di rammollimento | °C | EN1427,CNR35/73 | 46-56 |
Punto di rottura (Fraass) | °C | CNR43/74 | <= -8 |
Solubilità | % | EN 12592 | >= 99 |
Viscosità dinamica a 160 °C ,U = 10 s esp-1 | Pa*s | PrEN 13072-2 | >= 0,15 |
Valori dopo RTFOT | EN 12607-1 | ||
Volatilità | % | CNR54/77 | <=0,50 |
Penetrazione residua a 25°C | % | EN1426,CNR24/71 | >= 50 |
Incremento del punto di rammolimento | C° | EN1427,CNR35/73 | <= 9 |
2) Emulsioni bituminose. Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali+ di cui al «Fascicolo n.3+ del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Art. B - 5 Caratteristiche dei materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere ai requisiti appresso indicati:
1) Acciaio per cemento armato. L'acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio armato dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996, Parte Prima, punto 2.2 se normale, e punto 2.3 se precompresso, nonchè alle prescrizioni di cui agli Allegati 3, 4, 5 e 6, e alla Circ. M.LL.PP. 1 settembre 1987, n. 29010. Il Direttore dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere, a norma dei punti 2.2.8.4. e
2.3.3.1. della suddetta Parte Prima.
Per l’irrigidimento della pavimentazione stradale verrà posata una rete elettrosaldata in acciaio tipo FeB44K del tipo liscio diametro 6 mm maglia 10*10 tipo REFLEX .
2) Acciaio per strutture metalliche. L'acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà corrispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992, Parte Seconda, punto 2.1. per acciaio laminato, punto 2.2. per acciaio per getti, punto 2.3. per acciaio per strutture saldate.
Art. B - 6 Caratteristiche dei legnami
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.
Il legname si distinguerà, secondo le essenze e la resistenza di cui è dotato, in dolce e forte: si riterranno dolci il pioppo, l'ontano, l'abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano, il salice, l'acero; mentre si riterranno forti la quercia , il noce, il frassino, l'olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il faggio.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinchè le fibre non riescano mozze dalla sega e non si ritirino nelle connessure.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, o smussi di sorta.
Art. B - 7 Caratteristiche dei materiali geotessili
1)Nontessuti. Il telo sarà in fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, ottenuto per agugliatura ad alta temperatura e senza colanti, e avrà le seguenti caratteristiche: xxxxx
xxxxxx 200 gr/mq ,coefficiente di permeabilità per filtrazione trasversale compreso tra 158l/mq/sec; resistenza a trazione log/trasv per impieghi portanti di pavimentazioni o rilevati tale valore potrà essere richiesto dalla Direzione dei lavori non minore di 12,60 KN/m
2)Geogrilie. Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinforzo sia dei terreni naturali che degli strati bituminosi delle sovrastrutture stradali.
Sono così classificabili:
a) estruse: strutture piane realizzate con materiali polimerici (polietilene ad alta densità o polipropilene) mediante processo di estrusione e stiratura, che può essere svolto in una sola direzione (geogriglie monodirezionali) o nelle due direzioni principali (bidirezionali);
b) tessute: strutture piane a forma di rete realizzate mediante la tessitura di fibre sintetiche su vari tipi di telai, eventualmente ricoperte da un ulteriore strato protettivo (PVC o altro materiale plastico);
c) a sovrapposizione: sono realizzate mediante la sovrapposizione e successiva saldatura di geonastri costituiti da un nucleo in poliestere ad alta tenacità.
La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e stabilizzato ai raggi UV. Il materiale fornito dovrà essere certificato secondo le norme ISO 9002 e dovranno essere note le curve sforzo/deformazione nel tempo sino ai 120 anni. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate dall’Appaltatore:
[I valori dovranno essere lasciati agli ordinativi della Direzione lavori]
Caratteristiche | Unità di misura | Valori |
Xxxxx xxxxxx (EN 965) | (g/mq) | |
Maglia | (cmxcm) | |
Resistenza a trazione longitudinale (EN ISO 10319) | (kN/m) | |
Resistenza a trazione trasversale (EN ISO 10319) | (kN/m) | |
Deformazione al carico massimo (EN ISO 10319) | (%) | |
Coefficiente di danneggiamento all’installazione per materiale granulare di diametro pari a 125 mm | -- | |
Allungamento massimo sulla curva dei 120 anni al 40% del NBL | (%) |
3) Biotessili. La rete in juta sarà costituita da fibre biodegradabili naturali (circa 85% cellulosa e 15% lignina) ottenute per macerazione, cardatura, filatura e tessitura, con diametro dei fili mm 4, maglia mm 20 x 15, peso 500 gr/mq, resistenza a trazione 8/15 KN/m.
4) Geotessili tessuti Sono definiti come strutture piane e regolari formate dall’intreccio di due o più serie di fili costituiti da fibre sintetiche di fibre di polipropilene e/o poliestere, che consentono di ottenere aperture regolari e di piccole dimensioni. In relazione alla sezione della fibra, possono suddividersi in tessuti a monofilamento o a bandalette (nastri appiattiti). L’applicazione di questi materiali è identico a quello dei geotessili non tessuti. Il geotessile dovrà essere atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presente nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:
[I valori dovranno essere lasciati agli ordinativi della Direzione lavori]
Caratteristiche | Unità di misura | Valori |
Xxxxx xxxxxx (EN 965) | (g/mq) | |
Resistenza a trazione (EN ISO 10319) | (kN/m) | |
Deformazione al carico massimo (EN ISO 10319) | (%) | |
Resistenza al punzonamento statico (EN ISO 12236) | (kN) | |
Permeabilità su battente idraulico di 10 cm | (l/mq/s) | |
Apertura di filtrazione (EN ISO 12956) | (μm) |
Art. B – 8 Caratteristiche dei materiali per opere di sistemazione vegetazionale
1)Terra. Per il rivestimento di scarpate e banchine laterali delle strade e delle aiuole si impiegherà solamente terra vegetale, proveniente da aree a destinazione agraria, da prelevarsi fino alla profondità di cm. 80. Dovrà avere reazione neutra, con abbondante sostanza organica e di elementi nutritivi e di medio impasto, priva di ciottoli, detriti, radici e quanto altro potrebbe nuocere alla crescita vegetativa.
2) Materiale per piantumazione. L'impresa potrà approvvigionare le piante e le talee da qualsiasi vivaio immune da malattie parassitarie, purchè la provenienza venga preventivamente dichiarata dall'Appaltatore, e accettata dalla Direzione dei lavori.
3) Semenze. L'impresa potrà approvvigionare le semenze dalle ditte di sua fiducia, usando un miscuglio con le specie autoctone presenti nei prati stabili .
TITOLO C
METODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. C - 1 Tracciamenti
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto o di costruzione di opere d’arte, l’impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, le xxxxxx x xxxxx necessarie a determinare con precisione l’andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilievi, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.
Art. C – 2 Scavi e rilevati in genere
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione del lavoro, dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli all’asse stradale.
L’Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonchè gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti scarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l’espurgo dei fossi.
In particolare si prescrive:
Scavi - Nella esecuzione degli scavi l’appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate. L’appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d’opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque, se occorra, con canali fugatori Le materie provenienti dagli scavi per l’apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione, per la formazione dei rilevati e per altro impiego nei lavori, qualora non sussistano difformi disposizioni Comunali o non interessino, per altro scopo, all’Amministrazione Provinciale, dovranno essere portate a rifiuto, fuori dalla sede stradale, depositandole su aree che l’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese. Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori, oltre alle proprietà pubbliche o private, nonchè al libero deflusso delle acque pubbliche o private. La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Rilevati - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in genere e salvo quanto segue, fino al totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi , in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie ecc., i quali restano di proprietà dell’Amministrazione come per legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d’arte e semprechè disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa la cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per il tronco di strada da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se ricadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti circa 1,00- 1,50 m , con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno. La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da m.0.30 a m.0.50, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature. Sarà obbligo dell’appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinchè, all’epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Qualora l’escavazione ed il trasporto avvengano meccanicamente si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Per i rivestimenti delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori.
Art. C – 3 Rilevati compattati
A)I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi
di sbancamento, di fondazione appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A1, A2 e A3 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006), con l’avvertenza che l’ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a m 2 costipato, dovrà essere costituito da terre dei gruppi X0, X0-0, X0-0 x X0 xx reperibili negli scavi; altrimenti deciderà la Direzione lavori se ordinare l’esecuzione di tale ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei predetti gruppi X0, X0-0, X0-0 e A3 da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A4 provenienti dagli scavi, la Direzione lavori prima del loro impiego potrà ordinare l’eventuale correzione.
I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonchè quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l’aggiunta dell’acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densità pari al 90% di quella xxxxxxx negli strati inferiori e una densità pari al 95% di quella xxxxxxx per l’ultimo strato di 30 cm. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l’opera finita, cosà da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell’insieme dello strato, comunque nello strato superiore sul quale appoggia l’impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a cm 10. Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di m 0,50, qualora sia di natura sciolta, o troppo umida, dovrà ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densità massima, con la relativa umidità ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo consoliderà preliminarmente per l’altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi. Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazione a ridosso dei piedritti, muri d’ala, muri andatori ed opere d’arte in genere. Sarà obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dallo assestamento delle terre, affinchè all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all’atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l’ossatura di sottofondo e la massicciata. In corso di lavoro l’Appaltatore dovrà curare l’apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinchè le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione. Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevanti dovranno avere possibilmente il fondo più basso dell’impianto dello strato stabilizzato.Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessità di garantire la stabilità del rilevato, il modulo di deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm) (CNR 146-1992) dovrà risultare non inferiore a:
-50 MPa: nell’intervallo compreso tra 0.15-0.25 N/mm2, sul piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale in rilevato;
-20 MPa: nell’intervallo compreso tra 0.05-0.15 N/mm2, sul piano di posa del rilevato posto a 1,00 m, al di sotto del piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale;
-15 MPa: nell’intervallo compreso tra 0.05-0.15 N/mm2, sul piano di posa del rilevato posto a 2,00 m, al di sotto del piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale
B) Rilevati con materiali reciclati Rilevati con materiali riciclati da:
-rifiuti speciali da demolizione
-rifiuti speciali industriali – scorie
Rifiuti speciali da demolizione edile
In alternativa ai materiali naturali rispondenti alla classificazione C.N.R. U.N.I. 10006, può essere previsto, nella costruzione di rilevati, l’impiego di inerti provenienti da recupero e riciclaggio di materiali edili e di scorie industriali.
I rilevati con materiali riciclati,potranno essere eseguiti previa autorizzazione della Direzione lavori e solo quando vi sia la possibilità di effettuare un tratto completo rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali e/o due piani quotati del corpo stradale.E’ comunque vietato l’utilizzo diretto dei materiali proveniente da demolizione , costruzioni scavi ai sensi del decreto legislativo n.22 del 05/02/1997 e s.m.e i. .l’uso di tale materiali è consentito previa il loro trattamento in appositi impianti di riciclaggio autorizzati secondo la normativa di legge vigente .
Gli impianti di riciclaggio dovranno essere costituiti da distinte sezioni di trattamento, attraverso fasi meccanicamente e tecnologicamente interconnesse di macinazione
,vagliature ,selezione granulometrica e separazione dei materiali ferrosi , legnosi e delle frazioni leggere, nonchè delle residue impurità per la selezione dei prodotti finali.Gli impianti dovranno comunque essere dotati di adeguati dispositivi per l’individuazione di materiali non idonei. Dovrà essere preventivamente fornita alla D.L. oltre alle indicazione dell’ impianto o degl’impianti di produzione con la specifica delle caratteristiche delle modalità operative riferite sia alla costanza di qualità del prodotto, sia al sistema di tutela da inquinanti nocivi, una campionatura significativa del materiale prodotto e l’eventuali certificazioni relative a prove sistematiche fatte eseguire su materiali.
Il materiale dovrà comunque rispondere alle specifiche tecniche di seguito riportate.
Il materiale fornito dovrà avere pezzatura non superiore a 71 mm e dovrà rientrare nel fuso granulometrico di seguito riportato.
Passante % in peso
Crivello 71 | 100 |
Crivello 40 | 75-100 |
Crivello 25 | 60-87 |
Crivello 10 | 35-67 |
Xxxxxxxx 0 | 00-00 |
Xxxxxxxx 0,4 | 7-22 |
Setaccio 0,075 | 2-15 |
I componenti lenticolari non dovranno essere (definite come in BU CNR n. 95/84) in quantità superiore al 30%;
Devono essere assenti sostanze organiche (UNI 7466/75 II parte) o contaminanti, ai sensi del D.P.R. 10.09.1989 n. 915 pubblicato sulla G.U. n. 343 del 15.12.82.
Prove di prequalificazione del materiale:
a)determinazione della percentuale di rigonfiamento, che dovrà essere secondo le modalità previste per la prova CBR (CNR UNI 10009), inferiore a 1%;
b)prova di abrasione Los Angeles; sarà ritenuto idoneo il materiale che subisce perdite inferiori al 40% in peso;
c)verifica della sensibilità al gelo (CNR 80/1988 Fasc. 4 art. 23 modificato), condotta sulla parte di aggregato passante al setaccio 38.1 e trattenuto al setaccio 9.51 (Los Angeles classe A); sarà ritenuto idoneo il materiale con sensibilità al gelo G ≤ 30;
Per la posa in opera, si dovrà procedere alla determinazione dell’umidità ottimale di costipamento mediante procedimento AASHO modificato (CNR 69-1978) e per la stesa del materiale si dovrà procedere per strati di spessore compreso fra 15 a 30 cm, secondo le indicazioni della D.L., costipati per mezzo di rulli vibranti di tipo pesante.
Il materiale dovrà essere scaricato in cumuli estesi e immediatamente sottoposto ad una prima umidificazione, per evitare la separazione delle parti a diversa granulometria, non essendo presente di norma la umidità naturale.
Il materiale dovrà essere posto in opera mediante motolivellatore (Grader), o con altro mezzo idoneo, di adeguata potenza, in maniera da evitare comunque la separazione dei componenti di pezzatura diversa, e adeguatamente rullato a umidità ottimale.
Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessità di garantire la stabilità del rilevato, il modulo di deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm) (CNR 146-1992) dovrà risultare non inferiore a:
-50 MPa: nell’intervallo compreso tra 0.15-0.25 N/mm2, sul piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale in rilevato;
-20 MPa: nell’intervallo compreso tra 0.05-0.15 N/mm2, sul piano di posa del rilevato posto a 1,00 m, al di sotto del piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale;
-15 MPa: nell’intervallo compreso tra 0.05-0.15 N/mm2, sul piano di posa del rilevato posto a 2,00 m, al di sotto del piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale;
Per i suddetti materiali valgono le stesse prescrizioni di grado di costipamento già specificato per le terre.
Art. C – 4 Rilevati e rinterri addossati alle murature e riempimenti con pietrame
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, silice o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose ed in genere di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte. Nella formazione di suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perchè la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese e poi trasportate con xxxxxxxx, barelle ed altro mezzo, purchè a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materiale dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione. E’ vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le ripartizioni o costruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell’Appaltatore. I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per i drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell’ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando così gli interstizi fra le pietre.
Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi.
Art. C – 5 Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. Quando l’intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale. Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d’arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l’alveolo dei torrenti e dei fiumi.
Art. C – 6 Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all’articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d’arte. Quali che siano la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione, tenendo conto delle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 riguardante le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione e la relativa Circ. M. LL. PP. 24 settembre 1988, n. 30483 e s. m. e i. E’ vietato all’appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, potranno a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l’impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso il successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’opera, dovrà essere eseguito con materiale che, se necessario, dovrà essere costipato. Analogamente dovrà procedere l’Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione per un’altezza sino ad un metro che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l’obbligo dell’Impresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza d’acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente, l’Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nella quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione,
resteranno di proprietà dell’Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all’Impresa se, per