Prolungamento orario Clausole campione

Prolungamento orario. Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali. Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali. Al personale docente in scuole dell'infanzia con 34 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore settimanali. Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l'intera durata dell'anno scolastico. La retribuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d'orario rispettivamente oltre la 18ma, la 24ma, la 34ma e la 36ma è pari rispettivamente all'80% di un 18mo, di un 24mo, di un 34mo e di un 36mo della rispettiva retribuzione globale in atto. In accordo con il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole secondarie di I e II grado, possono essere compensate con un egual numero di ore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo estivo in aggiunta alle ferie ordinarie.
Prolungamento orario accettazione dell'insegnante ed è retribuito solo per le ore effettivamente lavorate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione globale oraria in atto, da corrispondersi nel mese successivo a quello di competenza. Per gli insegnanti di nuova assunzione il potenziamento può essere richiesto entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve essere accettato dall'insegnante ed è retribuito interamente dal momento dell'assegnazione fino al 31 agosto dell'anno scolastico in corso, in aggiunta alla retribuzione mensile e con la maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione globale oraria in atto. Tale potenziamento è affidato per soddisfare le attività che qui di seguito sono riepilogate: - attività di recupero; - attività di integrazione; - attività di gestione della biblioteca; - attività di prolungamento di orario di cattedra; - sussidi didattici; - supplenze per assenze brevi o saltuarie, e tutte le altre attività comunque inerenti alla sua specifica professionalità e nel pieno rispetto della stessa.