Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione. 1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dall’Amministrazione all’Appaltatore.
2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall’importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.
Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione. (se i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, restano in proprietà all’Amministrazione)
Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.
Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’Appaltante e l’Esecutore deve trasportarli e regolarmente accatastarli o smaltirli nel luogo che verrà stabilito dalla D.L., ad una distanza massima di 15 km, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione. (se i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del Cap. Gen. n. 145/00, restano in proprietà all’Amministrazione) I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Cap. Gen. n. 145/00, saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’appaltatore in ; L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. (se sono invece ceduti all’Appaltatore) I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dall’Amministrazione all’appaltatore; Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall’importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.
Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione. 1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 del
2. Nel caso in cui i materiali di risulta provenienti dagli scavi e demolizioni previste a progetto, debba su ordine del direttore dei lavori, essere conferito in discarica autorizzata, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la ditta appaltatrice avrà l’obbligo di trasmettere alla D.L. i verbali scarico in discarica.
3. L’Appaltatore si intende compensato di dette operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione. Art. 41 Variazione dei lavori
Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione. 1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, ai sensi del- l’art. 36, comma 2, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, saranno trasportarti e regolar- mente accatastati dall’appaltatore in sito indicato all’uopo dal Direttore dei Lavori ;
2. L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demoli- zioni.
Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni qualora non siano portati a discarica, restano in proprietà della Stazione appaltante o sono ceduti all'Appaltatore a discrezione della società appaltante. Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà alla Stazione appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione. 1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell‟Amministrazione, ai sensi dell‟art. 36, comma 2, del Cap. Gen. n. 145/00, saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall‟appaltatore in luogo indicato dalla stazione appaltante;
2. L‟appaltatore s‟intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.