Common use of PROTEZIONE LEGALE Clause in Contracts

PROTEZIONE LEGALE. La Società assicura le spese di tutela legale occorrenti all’Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri avvenuti nell’ambito della vita privata in qualità di utente del web e di Social e Media network, fino al raggiungimento di € 5.000,00 senza limite di denunce per Annualità assicurativa. Per l’erogazione delle prestazioni, la Società si avvale di ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia, in seguito denominata ARAG, come meglio precisato all’Art. 12.24 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. Tali spese sono: • le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore o mediante convenzione di negoziazione assistita; • le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’Art. 12.18 Gestione del sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri; • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’Art. 12.18 Gestione del sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri; • le spese processuali nel processo penale (Articolo 535 Codice di Procedura Penale); • le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale; • ilcontributounificatoperlespesedegliattigiudiziari(D.P.R. 30/05/2002 n°115 esuccessivemodificazioni), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; • le spese per la registrazione degli atti giudiziari; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della Controparte; • le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta; • le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico, oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tali spese saranno oggetto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria. L’Assicurato è tenuto a: • regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del Sinistro; • assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato e dell’Art. 12.16 Libera scelta del Legale delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

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PROTEZIONE LEGALE. La Società assicura le spese di tutela legale occorrenti all’Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri avvenuti nell’ambito della vita privata in qualità di utente del web e di Social e Media network, fino al raggiungimento di € 5.000,00 senza limite di denunce per Annualità assicurativa. Per l’erogazione delle prestazioni, la Società si avvale di ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia, in seguito denominata ARAG, come meglio precisato all’Art. 12.24 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. Tali spese sono: • le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore o mediante convenzione di negoziazione assistita; • le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’Art. 12.18 Gestione del sinistro delle Norme che regolano la ! liquidazione dei sinistri; • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’Art. 12.18 Gestione del sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri; • le spese processuali nel processo penale (Articolo 535 Codice di Procedura Penale); • le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale; • ilcontributounificatoperlespesedegliattigiudiziari(D.P.R. 30/05/2002 n°115 esuccessivemodificazioni), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; • le spese per la registrazione degli atti giudiziari; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della Controparte; • le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta; • le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico, oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tali spese saranno oggetto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria. L’Assicurato è tenuto a: • regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del Sinistro; • assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato e dell’Art. 12.16 Libera scelta del Legale delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

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PROTEZIONE LEGALE. La Società assicura le spese di tutela legale occorrenti all’Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri avvenuti nell’ambito della vita privata in qualità di utente del web e di Social e Media network, fino al raggiungimento di € 5.000,00 senza limite di denunce per Annualità assicurativa. Per l’erogazione delle prestazioni, la Società si avvale di ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia, in seguito denominata ARAG, come meglio precisato all’Art. 12.24 12.26 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. Tali spese sono: • le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore o mediante convenzione di negoziazione assistita; • le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’Art. 12.18 12.19 Gestione del sinistro Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri; • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’Art. 12.18 12.19 Gestione del sinistro Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri; • le spese processuali nel processo penale (Articolo 535 Codice di Procedura Penale); • le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale; • ilcontributounificatoperlespesedegliattigiudiziari(D.P.R. 30/05/2002 n°115 esuccessivemodificazioni), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; • le spese per la registrazione degli atti giudiziari; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della Controparte; • le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta; • le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico, oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tali spese saranno oggetto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria. L’Assicurato è tenuto a: • regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del Sinistro; • assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato e dell’Art. 12.16 12.17 Libera scelta del Legale delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

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