Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato Clausole campione

Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Il Contraente o l’Assicurato devono: • fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- to, la causa presumibile che lo ha determi- nato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen- zia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono: • trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità; • inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agen- zia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso; • conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza ave- re, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tà; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno; • fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento, in caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società. Il Contraente o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. Ai sensi dell’articolo 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l’indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni. Nei casi di Furto, Rapina, Incendio ed Atti vandalici e Sociopolitici, il Contraente e/o l’Assicurato devono inoltre presentare denuncia all’Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservare le tracce del danno, fermo l’obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del Codice civile). Nel caso di smarrimento delle chiavi, il Contraente e/o l’Assicurato dovranno fornire un’autocertificazione. In caso di Furto o Rapina avvenuti all’estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata all’Autorità italiana. Le denunce di Sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: • comunicare la Prestazione di Assistenza richiesta; • mettere a disposizione della Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l’evento per il quale necessita la Prestazione di Assistenza; • presentare ogni elemento che possa permettere la verifica del diritto alla Prestazione di Assistenza (generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.); • fornire alla Società tutti gli elementi utili per identificare l’Animale (numero microchip o tatuaggio). L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: • denunciare immediatamente per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza; • fornire alla Società tutti gli elementi utili per identificare l’Animale (numero microchip o tatuaggio); • far pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato. L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: • presentare denuncia alla Società secondo quanto previsto agli Artt. 6.13.1 Prestazioni in Strutture veterinarie convenzionate con UniSalute e 6.13.2 Prestazioni effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da veterinari non convenzionati; • mettere a disposizione della Società, ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l’evento; • presentare ogni elemento che possa permettere la verifica del diritto alla liquidazione delle spese (generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.); • fornire alla Società tutti gli elementi utili per identificare l’Animale (numero microchip o tatuaggio); • fornire tutta la Documentazione veterinaria in copia fotostatica, o in originale se richiesta, necessaria per consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari; • consentire che l’Animale sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari disposti dalla Società. L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. La Società ha la facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista, anche gli originali della predetta documentazione.
Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. L’Assicurato per ottenere l’Assistenza dovrà telefonare SEMPRE PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa utilizzando i seguenti numeri telefonici:
Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato. In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve:

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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