PROTOCOLLI ESECUTIVI Clausole campione

PROTOCOLLI ESECUTIVI. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all'articolo due, le Parti prepareranno accordi specifici, sulla base della reciprocità. Tali protocolli esecutivi devono contenere tutte le seguenti informazioni: • natura e descrizione del programma/progetto; • nomi dei coordinatori e dei partecipanti di ciascuna università; • durata del programma/progetto; • costi previsti in relazione alla mobilità e, in generale, alle attività previste dal programma/progetto stesso (ad esempio conferenze, seminari, workshop, laboratori). Le Parti convengono di intraprendere azioni comuni per raccogliere fondi per le attività previste. Le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di attivare borse di studio specifiche.
PROTOCOLLI ESECUTIVI. Per l’attuazione della collaborazione culturale e scientifica riguardante i settori di interesse, successivi Protocolli esecutivi stabiliranno eventuali iniziative di reciproco interesse, lo scambio di studiosi, i programmi di ricerca congiunta e gli oneri economici. La mobilità degli studenti verrà regolata da successivi Protocolli aggiuntivi.

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  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.