Common use of PROTOCOLLO DI LEGALITA’ Clause in Contracts

PROTOCOLLO DI LEGALITA’. La stazione appaltante assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art.10 del D.P.R.n.252/98 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia di Napoli e, qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, ecc. tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione Appaltante non procede alla stipula del contratto e procede all’esclusione del concorrente vincitore della gara, adottando nel contempo la stessa procedura per il secondo classificato. La stazione appaltante, infine, si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82. Si evidenzia, in esecuzione del protocollo di legalità, stipulato tra l’A.C. e la Prefettura di Napoli, che nei confronti dell’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole indicate nel Protocollo di legalità le quali costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, l’A.C. procederà alla rescissione contrattuale ed all’incameramento della polizza fidejussoria. La stazione appaltante all’atto dell’aggiudicazione provvisoria, (in ottemperanza a quanto disposto dall’art.2 del Protocollo di legalità, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Trecase e la Prefettura di Napoli in data 31.10.2007) comunicherà contestualmente alla Prefettura di Napoli le generalità della società aggiudicataria con l’indicazione dei dati identificativi (rappresentanza legale,sede sociale, partita IVA o codice fiscale in caso di ditta individuale), al fine di consentire alla Prefettura di Napoli di rilasciare sul conto della stessa apposito provvedimento cautelare antimafia ex art.10 del D.P.R. n.252/98, da inoltrarsi successivamente alla stazione appaltante, prima della conseguente stipula del contratto. La Stazione appaltante si riserva di applicare “il disposto normativo di cui all’art.11 comma 2 del D.P.R. n.252/98, che consente alle Amministrazioni di procedere alla stipulazione, sotto condizione risolutiva, anche in assenza delle informazioni antimafia prefettizie, sia nell’ipotesi decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sia in caso d’urgenza”.

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PROTOCOLLO DI LEGALITA’. La stazione appaltante assume l’obbligoAi sensi del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, dell’art. 1, comma 52 e 52 bis, della legge 6/11/2012, n. 190, e dell’art. 32 D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, in data 16/03/2015 è stato stipulato il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici tra il Prefetto di Firenze e i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze, al fine di individuare nel territorio provinciale misure di prevenzione a tutela dell’economia legale e salvaguardare la realizzazione di opere e prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società “controllate”. Con il suddetto Protocollo gli Enti firmatari hanno assunto alcuni obblighi relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000; tutte somme al netto di I.V.A., e precisamente: l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto di appaltod'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire - dalla Prefettura di Napoli - Ufficio territoriale del Governo competente ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - le informazioni antimafia di cui all’art.10 all’art. 91 del D.P.R.n.252/98 medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché all’oggetto ed al valore del contratto o subcontratto, avvalendosi a tal fine delle schede previste dall’ Allegato 1 del suddetto Protocollo; decorso il termine di fuori della provincia trenta giorni dalla richiesta di Napoli erilascio delle informazioni antimafia, qualora risultasseroovvero, a carico del concorrente partecipante in forma singolanei casi d'urgenza, associato, consorziato, società cooperativa, ecc. tentativi o elementi di infiltrazioni mafioseimmediatamente, la stazione Appaltante non appaltante procede alla stipula del contratto e procede all’esclusione o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del concorrente vincitore della gararilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, adottando nel contempo a seguito delle verifiche, la stessa procedura per il secondo classificato. La stazione appaltante, infinePrefettura emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, si riserva la facoltà impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno e dall’ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 1 septies 94, comma 2, del D.L. 629/82. Si evidenziaD.lgs n. 159/2011, in esecuzione occasione della prima erogazione utile. Non è necessario richiedere l’informazione antimafia per le imprese iscritte nell’elenco – istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del protocollo comma 52 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 – dei fornitori, prestatori di legalitàservizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Il PROTOCOLLO DI LEGALITA’ viene messo a disposizione di tutti i partecipanti unitamente agli atti di gara. Scandicci, stipulato tra l’A.C. IL DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA Dr.ssa Xxxxxxx Xxxx’Innocenti Allegato al Capitolato di gara per l'affidamento servizio di sostegno socio - educativo e la Prefettura di Napoli, che assistenza generica nei confronti dell’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole indicate nel Protocollo di legalità le quali costituiranno parte integrante nidi e sostanziale del contratto di appalto, l’A.C. procederà alla rescissione contrattuale ed all’incameramento della polizza fidejussoria. La stazione appaltante all’atto dell’aggiudicazione provvisoria, (in ottemperanza a quanto disposto dall’art.2 del Protocollo di legalità, sottoscritto dal Sindaco centri gioco e scuola dell’infanzia paritaria del Comune di Trecase e la Prefettura Scandicci per il periodo 11.09.2017 – 12.07.2019 Per l’esatta identificazione dei servizi si fa riferimento al Capitolato speciale di Napoli in data 31.10.2007) comunicherà contestualmente alla Prefettura di Napoli gara. Il presente documento racchiude le generalità della società aggiudicataria con l’indicazione dei dati identificativi (rappresentanza legale,sede sociale, partita IVA o codice fiscale in caso di ditta individuale), al fine di consentire alla Prefettura di Napoli di rilasciare sul conto della stessa apposito provvedimento cautelare antimafia ex art.10 del D.P.R. n.252/98, da inoltrarsi successivamente alla stazione appaltante, prima della conseguente stipula del contratto. La Stazione appaltante si riserva di applicare “il disposto normativo linee guida operative che dovranno essere seguite dalle imprese coinvolte nell’attività di cui all’art.11 comma 2 al capitolato suddetto onde consentire alle medesime di identificare fin dalla gara di appalto le eventuali interferenze pericolose e i costi relativi alla realizzazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni; detti costi non saranno soggetti a ribasso. Il presente documento, eventualmente soggetto a revisione/integrazione, sarà allegato al contratto di appalto stipulato con l’appaltatore effettivamente coinvolto nei luoghi di lavoro di cui al capitolato di gara e dovrà essere sottoscritto dalle parti contraenti. Luoghi di lavoro (quelli utilizzati normalmente dal personale dell’affidatario e quelli utilizzati dal personale del D.P.R. n.252/98Comune per l’attività appaltata) Locali e ambienti vari, che consente alle Amministrazioni comprese le pertinenze degli edifici sedi dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di procedere alla stipulazioneScandicci, sotto condizione risolutivaluoghi di parcheggio autoveicoli e motoveicoli del personale Locali e ambienti vari, anche comprese le pertinenze dei servizi educativi per la prima infanzia, compreso il transito a piedi attraverso locali non espressamente previsti per il servizio, compreso il transito con veicoli nel piazzale interno e pertinenze esterne per il parcheggio di autoveicoli o motoveicoli del personale. Giardini e aree esterne in assenza delle informazioni antimafia prefettizie, sia nell’ipotesi decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sia in caso d’urgenza”quanto soggetti a servizi previsti nell’affidamento.

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PROTOCOLLO DI LEGALITA’. La stazione appaltante assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula In attuazione del contratto di appalto, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art.10 del D.P.R.n.252/98 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia di Napoli e, qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, ecc. tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione Appaltante non procede alla stipula del contratto e procede all’esclusione del concorrente vincitore della gara, adottando nel contempo la stessa procedura per il secondo classificato. La stazione appaltante, infine, si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82. Si evidenzia, in esecuzione del protocollo di legalità, stipulato tra l’A.C. e la Prefettura di Napoli, che nei confronti dell’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole indicate nel Protocollo di legalità le quali costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, l’A.C. procederà alla rescissione contrattuale ed all’incameramento della polizza fidejussoria. La stazione appaltante all’atto dell’aggiudicazione provvisoria, (in ottemperanza a quanto disposto dall’art.2 del Protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Trecase le Prefetture, l’ANCI Veneto e la Prefettura di Napoli in data 31.10.2007) comunicherà contestualmente alla Prefettura di Napoli le generalità della società l’URPV si precisa che: ⮚ l’impresa aggiudicataria con l’indicazione dei dati identificativi (rappresentanza legale,sede sociale, partita IVA o codice fiscale in caso di ditta individuale), al fine di consentire alla Prefettura di Napoli di rilasciare sul conto della stessa apposito provvedimento cautelare antimafia ex art.10 del D.P.R. n.252/98, da inoltrarsi successivamente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltanteappaltante ogni illecita richiesta di danaro, prima della conseguente stipula prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio. Si specifica che il suddetto obbligo (che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza) sarà recepito nel contratto d’appalto; ⮚ è fatto divieto all’impresa aggiudicataria di subappaltare o subaffidare a favore di imprese partecipanti alla medesima gara; ⮚ la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa aggiudicataria porterà alla risoluzione del contratto, ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto. La Stazione appaltante si riserva Ditta è tenuta altresì al rispetto del Patto integrità approvato con delibera di applicare “il disposto normativo di cui all’art.11 comma 2 del D.P.R. n.252/98, che consente alle Amministrazioni di procedere alla stipulazione, sotto condizione risolutiva, anche in assenza delle informazioni antimafia prefettizie, sia nell’ipotesi decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sia in caso d’urgenza”G.C. n. 125 DEL 09.11.2015.

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PROTOCOLLO DI LEGALITA’. La stazione appaltante assume l’obbligoAll’affidamento si applicano il D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 così come modificato dal D. Lgs. 15/11/2012 n. 218 e le AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL xxxxxxxx xxxxxxxx di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, prima di procedere servizi eforniture. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto contratto, informazioni interdittive ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 così come modificato dal D. Lgs. 15/11/2012 n. 218. In tal caso l’Amministrazione si riserva di appalto, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art.10 del D.P.R.n.252/98 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia di Napoli e, qualora risultasseroapplicare, a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del concorrente partecipante 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in forma singolarelazione alla prima erogazione utile. La Ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, associatolett. a) del “Protocollo di legalità”, consorziatouna clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, società cooperativaprevia revoca dell’autorizzazione al subappalto, ecc. tentativi o elementi di infiltrazioni mafioseovvero la risoluzione del subcontratto, la stazione Appaltante non procede qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto e procede all’esclusione subappalto o del concorrente vincitore della garasubcontratto, adottando nel contempo la stessa procedura per il secondo classificatoinformazioni interdittive ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 così come modificato dal D. Lgs. 15/11/2012 n. 218. La stazione appaltanteDitta aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, infineoggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dallaPrefettura. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si riserva la facoltà riserva, inoltre, di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82. Si evidenzian. 629 del 06/09/1982, in esecuzione convertito nella L. n. 726 del protocollo di legalità12/10/1982 e s.m.i., stipulato tra l’A.C. e la Prefettura di Napoliai fini del gradimento della Ditta aggiudicataria, che nei confronti dell’impresa che si renderà responsabile per valutare l’opportunità della inosservanza di una prosecuzione dell’esecuzione delle clausole indicate nel Protocollo di legalità le quali costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, l’A.C. procederà alla rescissione contrattuale ed all’incameramento della polizza fidejussoria. La stazione appaltante all’atto dell’aggiudicazione provvisoria, (in ottemperanza a quanto disposto dall’art.2 del Protocollo di legalità, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Trecase e la Prefettura di Napoli in data 31.10.2007) comunicherà contestualmente alla Prefettura di Napoli le generalità della società aggiudicataria con l’indicazione dei dati identificativi (rappresentanza legale,sede sociale, partita IVA o codice fiscale in caso di ditta individuale), al fine di consentire alla Prefettura di Napoli di rilasciare sul conto della stessa apposito provvedimento cautelare antimafia ex art.10 del D.P.R. n.252/98, da inoltrarsi successivamente alla stazione appaltante, prima della conseguente stipula del contratto. La Stazione appaltante si riserva di applicare “il disposto normativo di cui all’art.11 comma 2 del D.P.R. n.252/98, che consente alle Amministrazioni di procedere alla stipulazione, sotto condizione risolutiva, anche in assenza delle informazioni antimafia prefettizie, sia nell’ipotesi decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sia in caso d’urgenza”prestazioni contrattuali oggetto delcontratto d’appalto.

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PROTOCOLLO DI LEGALITA’. La stazione appaltante assume l’obbligoAl contratto si applicano il D.lgs. 6.09.2011, prima n. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218, e le clausole pattizie di procedere cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto, in data 07.09.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx- pubblici/protocollo-di-legalita). L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di Legalità e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive ai sensi dell’art. 84 del contratto di appaltoD. lgs. 06/09/2011 n. 159, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art.10 del D.P.R.n.252/98 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia di Napoli e, qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, ecccosì come modificato dal D.Lgs. tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose15.11.2012 n. 218. In tal caso, la stazione Stazione Appaltante non procede alla stipula del contratto e procede all’esclusione del concorrente vincitore della gara, adottando nel contempo la stessa procedura per il secondo classificato. La stazione appaltante, infine, si riserva la facoltà di escludere applicare a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le ditte per penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L’Appaltatore si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di Legalità” una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. 06/09/2011 n. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218. L’Appaltatore si riserva la facoltà di inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. La Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie. L’Azienda si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82. Si evidenzian. 629 del 6/09/1982, in esecuzione convertito nella L. n. 726 del protocollo di legalità12/10/1982 e s.m.i., stipulato tra l’A.C. e la Prefettura di Napoliai fini del gradimento della “Ditta Aggiudicataria”, che nei confronti dell’impresa che si renderà responsabile per valutare l’opportunità della inosservanza di una delle clausole indicate nel Protocollo di legalità le quali costituiranno parte integrante e sostanziale prosecuzione della fornitura oggetto del contratto di appalto, l’A.C. procederà alla rescissione contrattuale ed all’incameramento della polizza fidejussoria. La stazione appaltante all’atto dell’aggiudicazione provvisoria, (in ottemperanza a quanto disposto dall’art.2 del Protocollo di legalità, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Trecase e la Prefettura di Napoli in data 31.10.2007) comunicherà contestualmente alla Prefettura di Napoli le generalità della società aggiudicataria con l’indicazione dei dati identificativi (rappresentanza legale,sede sociale, partita IVA o codice fiscale in caso di ditta individuale), al fine di consentire alla Prefettura di Napoli di rilasciare sul conto della stessa apposito provvedimento cautelare antimafia ex art.10 del D.P.R. n.252/98, da inoltrarsi successivamente alla stazione appaltante, prima della conseguente stipula del presente contratto. La Stazione appaltante si riserva di applicare “il disposto normativo di cui all’art.11 comma 2 del D.P.R. n.252/98, che consente alle Amministrazioni di procedere alla stipulazione, sotto condizione risolutiva, anche in assenza delle informazioni antimafia prefettizie, sia nell’ipotesi decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sia in caso d’urgenza”.

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PROTOCOLLO DI LEGALITA’. All’affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxx+x+Xxxxxxxxxx/Xxxxxx+Xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx). La stazione appaltante assume l’obbligoDitta aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, prima servizi e forniture, e di procedere accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di appaltocontratto, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia interdittive di cui all’art.10 del D.P.R.n.252/98 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia di Napoli e, qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, eccall’art. tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione Appaltante non procede alla stipula del contratto e procede all’esclusione del concorrente vincitore della gara, adottando nel contempo la stessa procedura per il secondo classificato. La stazione appaltante, infine, si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82. Si evidenzia, in esecuzione del protocollo di legalità, stipulato tra l’A.C. e la Prefettura di Napoli, che nei confronti dell’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole indicate nel Protocollo di legalità le quali costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, l’A.C. procederà alla rescissione contrattuale ed all’incameramento della polizza fidejussoria. La stazione appaltante all’atto dell’aggiudicazione provvisoria, (in ottemperanza a quanto disposto dall’art.2 del Protocollo di legalità, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Trecase e la Prefettura di Napoli in data 31.10.2007) comunicherà contestualmente alla Prefettura di Napoli le generalità della società aggiudicataria con l’indicazione dei dati identificativi (rappresentanza legale,sede sociale, partita IVA o codice fiscale in caso di ditta individuale), al fine di consentire alla Prefettura di Napoli di rilasciare sul conto della stessa apposito provvedimento cautelare antimafia ex art.10 10 del D.P.R. n.252/983 giugno 1998, da inoltrarsi successivamente alla stazione appaltanten. 252. In tal caso, prima della conseguente stipula del contratto. La Stazione appaltante l’Amministrazione si riserva di applicare “il disposto normativo a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. La Ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’art.11 comma 2 all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. n.252/983 giugno 1998, n. 252. La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che consente alle Amministrazioni di procedere alla stipulazionepreveda l’applicazione a carico dell’impresa, sotto condizione risolutivaoggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche in assenza una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle informazioni antimafia prefettiziepenali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, sia nell’ipotesi decorso del termine di 30 giorni secondo le indicazioni che saranno impartite dalla ricezione della richiesta, sia in caso d’urgenza”Prefettura.

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