Common use of Pubblicazioni Clause in Contracts

Pubblicazioni. Ciascuna Parte del presente Contratto ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata alle altre Parti del Progetto della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Ciascuna delle altre Parti del Progetto avrà facoltà: a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni a partire dalla data del deposito di eventuali domande di brevetto dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente accordo o della legge. Ove tutte le altre Parti del Progetto omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione. Laddove le pubblicazioni scientifiche fossero necessarie al fine del conseguimento di titoli accademici o ai fini della valutazione dell’attività svolta dai soggetti destinatari dei finanziamenti nell’ambito del presente 1 Contratto, le Parti coopereranno in buona fede al fine di non ritardare tali pubblicazioni senza giustificati motivi. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del Progetto “Efficienza energetica in edilizia e nel settore industriale”, misura “Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna”, di cui al bando regionale indetto con Delibera della Giunta Regionale n. 339/2016, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.

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Samples: Financing Agreement

Pubblicazioni. Ciascuna Parte del presente Contratto ha 8.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri am- biti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNIGE e di IIT coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espres- samente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipa- zioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da ta- li attività. Per quanto concerne le note di authorship di articoli, libri, capitoli di libro, monografie, conference paper, atti di congressi, editoriali ed ogni altra tipologia di pubblicazione indicizzabile presso le banche dati citazionali, onde prevenire possibili errori di attribuzione dell’afferenza primaria da parte delle banche dati Scopus e Web of Science (WOS) nei profili degli autori con afferenza congiunta UNIGE / IIT, le Parti concordano che, in presenza di autori afferen- ti ad entrambe le Parti, sarà indicata per prima l’istituzione ove si svolge la prevalente attività di ricerca dell’autore ovvero, in caso di eguale suddivisione dell’attività tra le sedi, prevarrà l’istituzione che retribuisce il ricercatore. 8.2 Le Parti si impegnano a verificare che, oltre alla corretta indica- zione delle afferenze congiunte, gli studenti di dottorato indichino l’organizzazione che finanzia la loro borsa nella sezione sui ricono- scimenti o acknowledgment. 8.3 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o di- sgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulga- re") con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma i Risultati derivanti dai Programmi di presentareRicerca Congiunti a terzi, in tutto purché la Parte proponente la divulgazione (“Parte Proponente”) abbia precedentemente infor- mato o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata alle altre Parti del Progetto della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi fornito al responsabile di progetto dell’altra Parte (“Parte Ri- cevente”) copia dell’atto di divulgazione proposto almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Ciascuna delle altre Parti del Progetto avrà facoltà:data di pubblicazione prevista, al fine di permettere alla Parte Ricevente di verificare che il documento non contenga proprie Informazioni Confidenziali o Risultati suscettibili di prote- zione. a) 8.4 Se, durante il periodo di comunicare per iscritto, entro 20 30 (ventitrenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni a partire dalla data del deposito di eventuali domande di brevetto dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente accordo o della legge. Ove tutte le altre Parti del Progetto omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicatocui al precedente comma, la Parte potrà liberamente procedereRicevente notifica alla Parte Proponente che: − la pubblicazione contiene proprie Informazioni Confidenziali, senza ulteriori comunicazionila Parte Proponente dovrà rimuovere tali Informazioni Confidenziali prima della pubblicazione; - il documento rivela Risultati suscettibili di protezione, all’invio a terzi della bozza della la Parte Proponente dovrà differire la pubblicazione e/o della presentazione. Laddove le pubblicazioni scientifiche fossero necessarie al fine del conseguimento di titoli accademici o ai fini della valutazione dell’attività svolta dai soggetti destinatari dei finanziamenti nell’ambito del presente 1 Contratto, le Parti coopereranno per il periodo che sarà concordato in buona fede tra le Parti, al fine di consentire la redazio- ne di una domanda di brevetto, o l’avvio di altri procedimenti finaliz- zati alla protezione dei Risultati generati. 8.5 Ad eccezione dei casi elencati al comma 3, la Parte Ricevente non potrà ritardare tali pubblicazioni o negare il proprio consenso alla pubblicazione pro- posta dalla Parte Proponente senza giustificati motivi. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del Progetto “Efficienza energetica in edilizia e nel settore industriale”, misura “Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna”, di cui al bando regionale indetto con Delibera della Giunta Regionale n. 339/2016, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previstigiusta causa.

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Samples: Convenzione Quadro

Pubblicazioni. Ciascuna Parte del presente Contratto ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto Accordo, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti all’altra Parte del Progetto Progetto, della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Ciascuna delle altre Parti del Progetto L’altra Parte avrà facoltà: a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni a partire dalla data del deposito di eventuali domande di brevetto dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente accordo o della legge. Ove tutte le altre Parti del Progetto omettano l’altra Parte ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte che intende pubblicare potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione. Laddove le pubblicazioni scientifiche fossero necessarie al fine del conseguimento di titoli accademici o ai fini della valutazione dell’attività svolta dai soggetti destinatari dei finanziamenti nell’ambito del presente 1 Contratto, le Parti coopereranno in buona fede al fine di non ritardare tali pubblicazioni senza giustificati motivi. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del Progetto “Efficienza energetica in edilizia Computing, Culture and Society: percorsi di studio e nel settore industrialeformazione nell'epoca dell'umanesimo digitale”, misura assegno Strategie progettuali Osservatorio permanente sulla città storica. Scenari per il distretto culturale e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso creativo di Bologna”, di cui al bando regionale indetto con Delibera della Giunta Regionale n. 339/2016, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.

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Samples: Research and Development

Pubblicazioni. Ciascuna Parte del presente Contratto ha il diritto Fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 dell’Accordo di Collaborazione, le Parti si impegnano a pubblicare e/o di presentaredisseminare, in tutto o maniera congiunta e in partemodalità co-autorale, i risultati delle attività conseguiti congiuntamente nell’ambito del Progetto. In ogni caso, anche le pubblicazioni disgiunte e la documentazione scientifica concernente i lavori, gli studi e i risultati, oggetto del presente Contratto previa trasmissione della ricerca comune che venga divulgata autonomamente da ciascuna Parte, devono esplicitare i nomi dei soggetti che vi hanno partecipato, con le rispettive affiliazioni e dare conto che la realizzazione degli stessi è frutto di tale collaborazione. Le Parti si impegnano a concordare in via riservata alle altre Parti del Progetto buona fede e comunque sulla base dei contributi forniti dai rispettivi ricercatori posizione e rilevanza da dare a questi ultimi nella pubblicazione sulle riviste. Le parti si impegnano altresì a riportare in ogni pubblicazione la seguente dicitura: “Ricerca realizzata con il contributo finanziario di INAIL”. La Parte che intende procedere autonomamente alla pubblicazione si impegna a trasmettere all’altra la bozza confidenziale dell’eventuale pubblicazione prima della submission all’editore (o di altra forma di divulgazione al pubblico). Entro 2 (due) settimane dal ricevimento della suddetta bozza della la Parte ricevente potrà: (i) rilasciare il consenso alla pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno richiedere eventuali correzioni o (ii) richiedere all’altra Parte di ritardare la pubblicazione di un massimo di 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Ciascuna delle altre Parti del Progetto avrà facoltà: a) allo scopo di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione proteggere e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni a partire dalla data del deposito di eventuali domande di brevetto dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente accordo o della legge. Ove tutte le altre Parti del Progetto omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione eliminare dati e/o della presentazioneinformazioni ritenute confidenziali e, in particolare, di preservare l’eventuale brevettabilità (o altra forma di tutela) dei Risultati. Laddove Resta inteso che, in assenza di una delle comunicazioni sub (i) o (ii) entro il menzionato termine, la pubblicazione e la sua divulgazione si riterranno autorizzate. Resta inteso che le pubblicazioni scientifiche fossero necessarie al fine del conseguimento e ogni altro mezzo di titoli accademici o ai fini diffusione delle attività e dei Risultati della valutazione dell’attività svolta dai soggetti destinatari dei finanziamenti nell’ambito del presente 1 Contratto, le Parti coopereranno in buona fede al fine di non ritardare tali pubblicazioni senza giustificati motivi. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del Progetto “Efficienza energetica in edilizia e nel settore industriale”, misura “Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna”collaborazione, di cui al bando regionale indetto con Delibera della Giunta Regionale n. 339/2016alla presente Convenzione, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione devono essere concordate tra le Parti secondo modalità tali da non pregiudicare od ostacolare la brevettazione dei risultati ivi previstidella ricerca.

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Samples: Convenzione

Pubblicazioni. Ciascuna Parte del presente Contratto ha il diritto di pubblicare eLe pubblicazioni che le/o di presentare, i candidate/i intendono presentare dovranno essere inviate esclusivamente in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata alle altre Parti del Progetto formato pdf tramite l’apposita sezione della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terziprocedura telematica. Ciascuna delle altre Parti del Progetto avrà facoltà: a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni a partire dalla data del deposito di eventuali domande di brevetto dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente accordo o della legge. Ove tutte le altre Parti del Progetto omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione. Laddove le Le pubblicazioni scientifiche fossero necessarie al fine del conseguimento di titoli accademici o ritenute utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate rispettando il numero massimo previsto dall'allegato del bando. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla selezione, qualora indicato nel decreto di indizione, sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e comporterà l'esclusione della/del candidata/o dalla procedura di selezione, con provvedimento del Rettore. Saranno oggetto di valutazione dell’attività svolta dai soggetti destinatari esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei finanziamenti nell’ambito titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni. Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall’art. 1 del presente 1 ContrattoDecreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione. Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta dalla/dal candidata/o e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all’originale del testo tradotto. Tuttavia le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine (senza necessità della allegata traduzione) se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo. Qualora per comprovate e motivate ragioni tecniche non dipendenti dalla/dal candidata/o, le Parti coopereranno pubblicazioni oltre le 30 o le pubblicazioni che risultassero eccedenti lo spazio di 30 megabyte dovranno essere riportate in buona un elenco puntuale da inserire nella piattaforma informatica e caricate in formato non modificabile (PDF/A) in una memoria di massa portatile (pen drive, chiavetta usb) che dovrà essere spedita entro e non oltre le ore 13.00 dei termini di scadenza del bando a mezzo raccomandata, posta o pacco celere o corriere con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova - Palazzo Storione - Ufficio Personale Docente, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, n. 6 - 35123 Padova. A tal fine farà fede al fine il timbro a data dell'ufficio postale o del corriere accettante. Sulla busta la/il candidata/o dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la selezione a cui intende partecipare, precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare. Sul dispositivo dovranno essere riportati il proprio nome e cognome e data di non ritardare tali pubblicazioni senza giustificati motivi. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del Progetto “Efficienza energetica in edilizia e nel settore industriale”, misura “Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna”, di cui al bando regionale indetto con Delibera della Giunta Regionale n. 339/2016, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previstinascita.

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Samples: Procedure Selettive Per L’assunzione Di Ricercatori a Tempo Determinato