Quali regole procedurali sono applicate in Italia al procedimento di opposizione? Clausole campione

Quali regole procedurali sono applicate in Italia al procedimento di opposizione?. In Italia, rispetto al sistema di Bruxelles I, dottrina e giu- risprudenza erano giunte a ritenere che il procedimento per il riconoscimento o l’esecuzione seguisse le forme del rito ordinario, per quanto strutturato secondo modalità lato sensu riferibili al procedimento monitorio (e alla re- lativa opposizione) per l’ipotesi della richiesta di exequa- tur. Rispetto al riconoscimento, dunque, si riteneva che la domanda introduttiva dovesse avere la forma della cita- zione[22], mentre l’opposizione all’exequatur veniva assi- milata, sul piano procedimentale, all’opposizione a decre- to ingiuntivo[23]: anche qui, in effetti, il debitore era chia- mato a “contestare” un provvedimento emesso nei suoi confronti inaudita altera parte. Non si riteneva, peraltro, inammissibile la proposizione della domanda con ricor- so, purché l’atto fosse notificato alla controparte entro i termini perentori all’uopo previsti[24]. Tale soluzione in- terpretativa, probabilmente obbligata de iure condito, im- plicava tempistiche particolarmente lunghe per l’esperi- mento di un procedimento ordinario dinanzi alla Corte d’appello. Oggi, però, i termini della questione sono cambiati. L’art. 30 del decreto legislativo n. 150 del 2011 (sulla c.d. semplificazione dei riti), dal 7 ottobre 2011, prevede l’ap- plicazione del rito sommario di cognizione (o meglio del modello ad hoc di tale rito tratteggiato dalla normativa speciale) alle “controversie aventi ad oggetto l’attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione vo- lontaria di cui all’articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218”. È stata così colmata una lacuna della legge di ri- forma del diritto internazionale privato e processuale la quale, in effetti, non aveva esplicitato il modello proce- dimentale da applicare al procedimento per il riconosci- mento e l’esecuzione di una sentenza straniera. La scelta del legislatore del 2011 è innovativa perché in preceden- za, per via interpretativa, il modello procedurale di riferi- mento era stato individuato nel processo ordinario di co- gnizione[25], introdotto con citazione[26] e definito con sentenza collegiale. Il decreto legislativo del 2011 ha dun- que cambiato rotta, in favore di un rito più deformalizza- to e snello, con una valutazione generale ed astratta cir- ca la tendenziale semplicità istruttoria dei procedimenti in questione. La relazione di accompagnamento al decre- to, in effetti, afferma che le controversie in questione so- no state ricondotte al rito...

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