Rilievi conclusivi Clausole campione

Rilievi conclusivi. Le considerazioni che precedono conducono ad escludere la possibilità di applicare i canoni ermeneutici nell’iter formativo del contratto poiché gli atti – prodromici e preparatori – che si inseriscono nella sequenza formativa del negozio finale presentano e conservano natura meramente procedimentale, distinguendosi, in tal modo, dal contratto finale, il quale, invece, postula che il momento procedimentale sia appunto esaurito. In tale prospettiva, del resto, si pone il recente arresto delle Sezioni Unite, le quali hanno evidenziato come il pre-preliminare – e dunque, lato sensu, gli accordi preparatori – manchino di efficacia sostanziale, producendo, al contrario, effetti meramente procedimentali consistenti nella genesi di un obbligo ad tractandum. La carenza di efficacia sostantiva, pertanto, determina una difformità sostanziale e funzionale tra gli accordi preparatori ed il contratto finale. Ciò premesso, si comprende come le regole ermeneutiche, essendo orientate all’accertamento dell’intento empirico e sostantivo perseguito dalle parti, operino esclusivamente sul piano della fattispecie e suppongano l’avvenuta conclusione della sequenza procedimentale, circostanza da accertarsi, nella sede dinamica del procedimento, tramite la verifica del raggiungimento della conformità tra proposta ed accettazione. Ne segue che i canoni interpretativi non possono essere utilmente estesi agli accordi preparatori come agli atti unilaterali prenegoziali. 106 Dalla natura non contrattuale del pre-preliminare deriva l’inapplicabilità della disciplina positiva del contratto preliminare e, specialmente, dell’art. 2932 c.c.: contra, però, CHIANALE, op. loc. ult. cit. Questi ultimi, tuttavia, possono inserirsi, in via mediata, nell’operazione interpretativa allorché la ricerca della comune intenzione debba trascendere il dato testuale per orientarsi alla disamina degli elementi extra testuali e del contegno complessivo I l p r e l i m i n a r e d i p r e l i m i n a r e : s p u n t i p e r u n a r i f l e s s i o n e i n p r o s p e t t i v a e r m e n e u t i c a s u g l i a t t i p r e p a r a t o r i d e l c o n t r a t t o ( C h i a r a T o r r e s a n i ) | 54
Rilievi conclusivi. 1. Il caso deciso dalla sentenza n. 3709/19 della Corte di cassazione
Rilievi conclusivi. L’analisi degli effetti giuridici della certificazione, fin qui condotta, parrebbe a prima vista non idonea a ribaltare il giudizio largamente diffuso tra i primi commentatori, di sostanziale inutilità del nuovo istituto, se confrontato col proclamato obiettivo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro; giudizio sovente accompagnato da una ulteriore connota- zione negativa, riferita alla idoneità dell’istituto a configurare una forma di deflazione “cattiva” del contenzioso, e/o di produrre “effetti negativi per la parte debole del contratto”. Nella migliore delle ipotesi, si ha la sensazione che l’individuazione degli effetti giuridici reali della certificazione sia più opera di una affannosa ricerca interstiziale degli interpreti, che oggetto di chiara consapevolezza da parte del legislatore. Questo giudizio, però, non può dirsi definitivo: esso appare ragionevolmente fondato, da una prospettiva strettamente normativa, o meglio normativistica: c’è da chiedersi se però sia suscet- tibile di essere rivisto in una prospettiva diversa, che focalizzi l’impatto della certificazione sui complessivi meccanismi di formazione, oltre che di interpretazione, del diritto vivente. Se appare difficile negare che una lettura in chiave strettamente normativistica dell’istituto in esame sembra condurre fatalmente a una sorta di interpretatio abrogans delle norme in materia di certificazione dei contratti di lavoro, nasce tuttavia il dubbio che a conclusioni alquanto diverse possa condurre una lettura in termini realisti di questa normativa: una lettura, cioè, orientata a valorizzare gli effetti sociali e culturali della riforma, quali di fatto presumibilmente potranno pro- dursi per effetto del suo farsi diritto vivente, law in action, diritto giurisprudenziale, prassi, a pre- scindere dalla causalità giuridica che governa i ragionamenti dei giuristi. Del resto, che il modello culturale di riferimento cui la riforma intendeva programmaticamente (e forse un po’ superficialmente) ispirarsi fosse quella del realismo giuridico di stampo anglosas- sone, non è un mistero, ed emerge abbastanza palesemente dal “libro bianco” dell’ottobre 2001, specie laddove si auspica una “modernizzazione dell’ordinamento del lavoro”, da realizzarsi “sul piano delle tecniche di regolazione” mercé il ricorso a strumenti importati dalla common law, “come ad esempio i codes of practices e, più in generale, le soft laws”: “una nuova gamma di strumenti regolatori c...
Rilievi conclusivi. Dalle considerazioni svolte risulta che il contratto di rent to buy deve essere considerato come un contratto di locazione che potrebbe trasformarsi in una futura vendita. A parere di chi scrive, non sarebbe sufficiente considerare la sola unilateralità del pre- liminare a favore dell’avente causa quale elemento caratterizzante della fattispecie in esame. Ragionando a contrario, infatti, si contribuirebbe a realizzare uno squilibrio contrat- tuale che si concretizzerebbe con la stipulazione di un atto il cui contenuto sarebbe volto alla sola tutela degli interessi della parte acquirente. Ciò renderebbe il rent to buy un modello ne- goziale non economicamente appetibile sul mercato. La facoltà di riconoscere la possibilità di manifestare la volontà di acquistare l’immobile fin dal momento della conclusione del c.d rent to buy, fa venir meno la possibilità che il ven- ditore debba sacrificare l’opportunità di ricevere l’intero prezzo del bene venduto. In tale prospettiva, al fine di bilanciare gli scopi che le parti intendono concretamente perseguire, non sarebbe possibile escludere a priori dall’ambito applicativo della norma in esame una siffatta pattuizione dal momento che non sussiste alcun divieto riguardo la possibilità di di- chiarare la volontà di acquisto sin dal momento costitutivo del rapporto negoziale.
Rilievi conclusivi il peculiare rilievo della buona fede . . . . . . . . . . . p. 579 Capitolo ventesimo

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  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.