Qualifica di terzi. Non sono considerati “terzi”: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione. Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali: d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio; e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata; f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia all’attività assicurata, esclusivamente nel caso di morte o lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall’art. 583 Codice Penale; g) stagisti e tirocinanti; h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato; i) liberi professionisti e consulenti dell’Assicurato che svolgono attività manuali nell’ambito del loro incarico professionale. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante: 1. solo ed esclusivamente quando in Xxxxxxx sia richiamato l’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.; 2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.; 3. nell’ambito del Massimale previsto per l’Art.45 - Garanzia Facoltativa R.C.O. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante per le malattie professionali.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
Qualifica di terzi. Non sono considerati “terzi”:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione. Non sono considerati “terzi”: Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali:
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione occa- sione di lavoro o di servizio;
e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia occa- sionalmente all’attività assicurata, esclusivamente nel caso di morte o lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall’art. 583 Codice Penale;
g) stagisti e tirocinanti;
h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
i) liberi professionisti e consulenti dell’Assicurato che svolgono attività manuali nell’ambito del loro incarico professionale. ; Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:
1. solo ed esclusivamente quando in Xxxxxxx polizza sia richiamato l’Artl’art. 45 90 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’Artdall’art. 45 90 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
3. nell’ambito del Massimale massimale previsto per l’Art.45 l’art. 90 - Garanzia Facoltativa R.C.O. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante operante:
4. per le malattie professionali.. DinamicaPlus 68 di 85
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Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale
Qualifica di terzi. Non sono considerati “terzi”:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione. Non sono considerati “terzi”: Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali:
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione occa- sione di lavoro o di servizio;
e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia occa- sionalmente all’attività assicurata, esclusivamente nel caso di morte o lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall’art. 583 Codice Penale;
g) stagisti e tirocinanti;
h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
i) liberi professionisti e consulenti dell’Assicurato che svolgono attività manuali nell’ambito del loro incarico professionale. ; Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:
1. solo ed esclusivamente quando in Xxxxxxx polizza sia richiamato l’Artl’art. 45 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’Artdall’art. 45 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
3. nell’ambito del Massimale massimale previsto per l’Art.45 l’art. 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante operante:
4. per le malattie professionali.
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Samples: Assicurazione
Qualifica di terzi. Non sono considerati “terzi”:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione. Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali:
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia all’attività assicurata, esclusivamente nel caso di morte o lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall’art. 583 Codice Penale;
g) stagisti e tirocinanti;
h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
i) liberi professionisti e consulenti dell’Assicurato che svolgono attività manuali nell’ambito del loro incarico professionale. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:
1. solo ed esclusivamente quando in Xxxxxxx polizza sia richiamato l’Artl’art. 45 94 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
; 2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’Artdall’art. 45 - 94- Garanzia Facoltativa R.C.O.;
3. nell’ambito del Massimale previsto per l’Art.45 - Garanzia Facoltativa R.C.O. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante per le malattie professionali.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All'impresa
Qualifica di terzi. Non sono considerati “terzi”:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le personepersone che, che essendo in rapporto di dipendenza dipendenza, con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione. Sono invece considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali:
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
e) i lavoratori somministratiinterinali, come definiti dal D. Lgs. 276/03dalla Legge 196/97, che siano vengano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia all’attività assicurata, esclusivamente nel caso di morte o lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall’art. 583 Codice Penale;
g) stagisti e tirocinanti;
h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
i) liberi professionisti e consulenti dell’Assicurato che svolgono attività manuali nell’ambito del loro incarico professionale. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), f) e g) la garanzia è operante:
1. solo ed esclusivamente quando in Xxxxxxx polizza sia richiamato l’Artl’art. 45 6.8 - Garanzia Facoltativa Addizionale C) R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’Artdall’art. 45 6.8 - Garanzia Facoltativa Addizionale C) R.C.O.;
3. nell’ambito del Massimale massimale previsto per l’Art.45 l’art. 6.8 - Garanzia Facoltativa Addizionale C) R.C.O. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e) ed f), f) e g) la garanzia non è operante operante:
4. per le malattie professionali.
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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio
Qualifica di terzi. Non A parziale deroga di quanto stabilito dall’Art. 1 delle Condizioni Generali, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli Amministratori dell’Assicurato (esclusi comunque i legali rappresentanti). Inoltre l’Assicurato e le sue collegate, Sogaer Security S.p.A. e Sogaerdyn S.p.A. sono considerati “terzi tra loro. A maggior precisazione sono inoltre considerati terzi”:
a) il coniugel’ENAC i suoi dipendenti, gli Enti di Stato presenti in aeroporto e i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente conviventeloro dipendenti;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, per gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e infortuni (escluse le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
cmalattie professionali) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione. Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali:
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni subiti in occasione di lavoro o di servizio:
1. i titolari e/o Amministratori ed i dipendenti delle ditte quali aziende di trasporto, fornitori o clienti che - in via occasionale - possono partecipare a lavori di carico e scarico o altri complementari all’attività coperta dalla presente assicurazione
2. gli ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, componenti commissioni di collaudo, assistenti in genere e tutte le persone, non soggette ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, dipendenti di altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro;
e) 3. i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgsdipendenti dei subappaltatori dell’assicurato. 276/03, La presente estensione di garanzia opera a condizioni che siano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente a titolo gratuito o di cortesia all’attività assicurata, esclusivamente nel caso di dall’evento dannoso derivino la morte o lesioni personali gravi e gravissime così o gravissime, cosi come definite dall’artall’art. 583 Codice Penale;
g) stagisti e tirocinanti;
h) C.P. Inoltre, rientrano altresì nel novero dei terzi i Consiglieri di Amministrazione ed i Componenti del Collegio Sindacale dell’Assicurato nonché tutti i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
i) liberi professionisti e consulenti dell’Assicurato che svolgono attività manuali nell’ambito del loro incarico professionale. Per i lavoratori qualora subiscano il danno non in occasione di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:
1. solo ed esclusivamente quando in Xxxxxxx sia richiamato l’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’Art. 45 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
3. nell’ambito del Massimale previsto per l’Art.45 - Garanzia Facoltativa R.C.O. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante per le malattie professionalilavoro o servizio.
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Samples: Insurance Policy