Common use of QUANDO AVVIENE IL SINISTRO Clause in Contracts

QUANDO AVVIENE IL SINISTRO. 1. Ai fini della presente Assicurazione, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la Vertenza. L’evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come: ▪ il Danno o presunto Danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato; ▪ la violazione o presunta violazione del contratto; ▪ la violazione o la presunta violazione della norma di legge; In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. Ai fini dell’individuazione della data di avvenimento, le Vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la prestazione viene garantita con un unico Massimale per Sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Xxxxxxxx risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

QUANDO AVVIENE IL SINISTRO. 1. Ai fini della presente Assicurazione, la La data di avvenimento del sinistro Sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la Vertenza. L’evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come: ▪ il • Il Danno o presunto Danno extracontrattuale extra contrattuale subìto o causato dall’Assicurato; ▪ la dall’Assicurato • La violazione o presunta violazione del contratto; ▪ la contratto • La violazione o la presunta violazione della norma di legge; In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. Ai fini dell’individuazione della data di avvenimento, le Vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale. legge In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento la data di insorgenza avvenimento del Sinistro è quella in cui si fa riferimento alla verifica il primo evento dannoso. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data del verificarsi di avvenimento è quella del primo evento dannoso. In caso di pluralità di Se più Assicurati sono coinvolti in un unico Sinistrouno stesso Xxxxxxxx, la prestazione viene garantita Polizza opera con un unico Massimale per Sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Xxxxxxxx risulta non è esaurito, il residuo viene è ripartito in parti uguali tra gli agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Dell’impresa a Seguito Di Un Attacco Informatico O Una Estorsione Cyber, Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Dell’impresa a Seguito Di Un Attacco Informatico O Un’estorsione Cyber

QUANDO AVVIENE IL SINISTRO. 1. Ai fini della presente Assicurazione, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la Vertenza. L’evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come: ▪ il Danno o presunto Danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato; ▪ la violazione o presunta violazione del contratto; ▪ la violazione o la presunta violazione della norma di legge; In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. Ai fini dell’individuazione della data di avvenimento, le Vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la prestazione viene garantita con un unico Massimale per Sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Xxxxxxxx risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute. Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. E’ pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa. Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore. Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione. Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari. L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato. L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

QUANDO AVVIENE IL SINISTRO. 1. Ai fini della presente Assicurazione, la La data di avvenimento del sinistro Sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la Vertenza. L’evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come: il Danno o presunto Danno extracontrattuale extra contrattuale subìto o causato dall’Assicurato; la violazione o presunta violazione del contratto; la violazione o la presunta violazione della norma di legge; In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. Ai fini dell’individuazione della data di avvenimento, le Vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento la data di insorgenza avvenimento del Sinistro è quella in cui si fa riferimento alla verifica il primo evento dannoso. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data del verificarsi di avvenimento è quella del primo evento dannoso. In caso di pluralità di Se più Assicurati sono coinvolti in un unico uno stesso Sinistro, la prestazione viene garantita l’Assicurazione opera con un unico Massimale per Sinistro Assicurato che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale Assicurato per Xxxxxxxx risulta non è esaurito, il residuo viene è ripartito in parti uguali tra gli agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

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Samples: Polizza Di Assicurazione