ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO Clausole campione

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31 dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31 dicembre 2005 copre il biennio economico 2006-2007, scade il 31 dicembre 2009 per la parte normativa e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO. L'Accordo entrerà in vigore il giorno seguente a quello del deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro (Direction Départementale du Travail et de l'Emploi) di Parigi e la cancelleria del Tribunale del Lavoro (Conseil de Prud’hommes) di Parigi. L’Accordo è concluso per una durata indeterminata.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO. Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 2005 e ha durata indeterminata. Senza disdetta da parte di una delle parti contraenti, con un preavviso di sei me- si per la fine di un anno civile, l'accordo si rinnova tacitamente di anno in anno. Lugano, 1° giugno 2005 TICINOMODA Xxxxxx Xxxxxxxx, Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx, segretario ORGANIZZAZIONE CRISTIANO SOCIALE TICINESE Xxxxxxxx Xxxxxxxx, segretario cantonale SOCIETÀ DEGLI IMPIEGATI DEL COMMERCIO SEZIONE TICINO Xxxxx Xxxxx, Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx, segretario cantonale 1.1 In esecuzione dell’articolo 4 del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 6 ottobre 2000 sulle condizioni di lavoro nell’economia ticinese per impiegati di commer- cio, d’ufficio e apprendisti, è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC) composta di: - 4 membri (e 2 membri supplenti) designati dalla Camera di commercio Cantone Ticino (Cc-Ti) - 2 membri (e 1 membro supplente) designati dalla Società degli impiegati del commercio sezione Ticino (SIC Ticino) - 2 membri (e 1 membro supplente) designati dall’Organizzazione cristiano so- ciale ticinese 1.2 La sede della CPC è presso SIC Ticino, Xxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx, la qua- le funge anche da segretariato. 2.1 Le cariche di presidente e vice-presidente sono assunte da due membri rappre- sentanti la Cc-Ti in seno alla CPC. 2.2 La CPC nomina un segretario esterno (fuori dal proprio seno), privo di facoltà di voto, fissandone le competenze e le condizioni di lavoro. 2.3 La CPC è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del presidente e del se- gretario. Articolo 3 La CPC si riunisce su convocazione del presidente e ogni volta che sarà presentata formale richiesta da una delle parti contraenti. In questo caso la convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda. 4.1 Le decisioni della CPC prese a maggioranza delle singole parti sono impegnati- ve per tutti i firmatari del contratto. 4.2 Il presidente ha diritto ad un solo voto. 4.3 In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al giudizio inappella- bile del Collegio arbitrale (CA) previsto dall’articolo 37 CCL. Articolo 5 I compiti della CPC sono quelli elencati nell’articolo 4 CCL. In particolare, alla CPC spettano i seguenti compiti (lista non esaustiva): - risolvere in prima istanza le vertenze fra le parti contrattuali attinenti il CCL - esprimere pareri su vertenze derivanti da un contratto individuale...
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO. 1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Ac- cordo.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Viene concluso per una durata di quattro
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO. 1 Il presente accordo entra in vigore il 1. gennaio 2018 con scadenza il 31.12.2020.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO. L'Accordo entrerà in vigore il giorno successivo a quello del deposito presso la DIRECCTE di Parigi e la cancelleria del Tribunale del Lavoro (Conseil de Prud’hommes) di Nanterre. L’Accordo è concluso per una durata indeterminata con una valutazione effettuata ogni 4 anni da parte dei firmatari del presente Accordo e in presenza di un membro della rete Salute & Sicurezza appositamente riuniti.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO. Il presente accordo entrerà in vigore dopo essere stato firmato da entrambe le parti, nel settembre 2018. L'accordo è valido per un periodo di 5 anni e può essere rinnovato per periodi identici con l'espresso consenso scritto delle due parti.
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO. Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma. L'accordo è concluso per una durata iniziale determinata fino al 30 giugno 2016. Le parti si riuniranno durante il primo semestre 2016 per fare un bilancio globale dell’accordo, verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. In seguito a questa valutazione l’accordo potrà essere rinnovato o rivisto previo consenso tra le parti.