Rapporti con le Società Controllate Clausole campione

Rapporti con le Società Controllate. 14.1 Le Società Controllate provvedono a recepire i contenuti della Procedura e ad assicurarne il pieno rispetto.
Rapporti con le Società Controllate. 13.1 Gli amministratori delegati (o organo equivalente) delle Società Controllate dirette ovvero delle società che gestiscono i Fondi Partecipati comunicano, anche eventualmente per conto delle loro società controllate, senza indugio, per il tramite e previa valutazione dell’Investor Relator e/o del CFO, alla FGIP ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività o in quella delle società da loro controllate che, secondo il proprio ragionevole apprezzamento, possa qualificarsi quale Informazione Privilegiata per COIMA RES.
Rapporti con le Società Controllate. Il Soggetto Preposto impartisce per iscritto alle società controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime trasmettano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.
Rapporti con le Società Controllate. 13.1 La Società può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e per l’attuazione della Procedura.
Rapporti con le Società Controllate. 14.1 Le Società Controllate adottano disposizioni coerenti con i contenuti della presente Procedura, al fine di assicurarne il pieno rispetto.