Definizione di Informazione Privilegiata

Informazione Privilegiata indica un’informazioni di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari. In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:
Informazione Privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lett. a). sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro. Un’informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un’informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati.
Informazione Privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente la Società o una delle sue Controllate che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi delle Azioni. Ai fini della presente definizione:

Examples of Informazione Privilegiata in a sentence

  • La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa.

  • In particolare, la diffusione delle stesse Informazione Privilegiata deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.

  • Una nuova Sezione Occasionale dell’Insider List è aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova Informazione Privilegiata.

  • Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola al Registro.

  • Qualora il Process Owner ritenesse che l’Informazione Rilevante è in prossimità di assumere le caratteristiche di Informazione Privilegiata, ne informa tempestivamente l’OVIP che verifica la natura dell’informazione e gli adempimenti da porre in essere ai sensi della Procedura.


More Definitions of Informazione Privilegiata

Informazione Privilegiata si intende, un’informazione:
Informazione Privilegiata. Il Regolamento (UE) n. 596/2014 definisce un’informazione privilegiata come “un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”.
Informazione Privilegiata indica ogni informazione rilevante ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 596/2014. In applicazione dell’art. 7 del Regolamento 596/2014 costituiscono informazioni privilegiate quelle informazioni di carattere preciso, concernenti, direttamente o indirettamente, la Società, le sue Controllate e/o qualsiasi degli Strumenti Finanziari non di pubblico dominio e idonee, se rese pubbliche, ad avere un effetto significativo sul prezzo di qualsiasi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, Regolamento 596/2014 “un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni”. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una fase intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai suddetti criteri fissati nell’art. 7 del Regolamento 596/2014 riguardo alle Informazioni Privilegiate1. 1Il comma 2 dell’art. 7 del Regolamento 596/2014 specifica che: “A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso”. Inoltre ai sensi del Considerando n. 16 del Regolamento 596/2014, “se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un’informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato ...
Informazione Privilegiata si intende ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 7 MAR “un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”1. Gli obblighi di istituzione e tenuta del Registro sono finalizzati ad incentivare gli operatori a prestare una maggiore attenzione al valore delle Informazioni Privilegiate e, quindi, a stimolare la costituzione di adeguate procedure interne per monitorare la circolazione delle stesse prima della loro diffusione al pubblico. La disciplina di cui all’articolo 18 MAR e la relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 (l’“ITS 347”) è altresì finalizzata ad agevolare l’Autorità competente nello svolgimento delle indagini di insider trading. La presente Procedura è resa disponibile nella sezione “Investor Relations / Documenti e Procedure” del sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx. La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA – European Securities and Markets Authority (ivi incluse le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell’ultima versione messa a
Informazione Privilegiata si intende un’informazione (i) di carattere preciso, (ii) che non è stata resa pubblica, (iii) concernente, direttamente o indirettamente, CIR ovvero uno o più dei relativi strumenti finanziari e che, (iv) se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. In relazione al trattamento delle Informazioni Privilegiate, La invito a prendere altresì visione della normativa vigente in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate riportata in calce alla presente. * * * * * I dati personali necessari per l’iscrizione nell’Insider List e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da CIR, in qualità di Titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il “Codice privacy”), in relazione all’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del Titolare, preposti alle Aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. In adempimento delle predette finalità, tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate a soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento o Titolari autonomi (quali, per esempio, Istituzioni Pubbliche e Autorità regolatorie). Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’aggiornamento, se incompleti o erronei) mediante richiesta scritta da inoltrare presso la sede sociale di CIR, titolare del trattamento, al seguente indirizzo: Xxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxx. Presso la sede di CIR, infine, saranno consultabili gli elenchi dei Responsabili del trattamento e degli amministratori di sistema. * * * * * Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi all’Ufficio Servizio Societario, nella persona di [●], tramite: ✓ email, all’indirizzo [●], ovvero ✓ al seguente numero telefonico: [●]. Cordiali saluti. Per CIR S.p.A. (Ufficio Servizio Societario) [●] Per presa visione Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR)
Informazione Privilegiata indica ogni informazione rilevante ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, vale a dire ogni informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati1.
Informazione Privilegiata ogni informazione avente le caratteristiche di cui al successivo Paragrafo 3. Le Informazioni Privilegiate, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, sono oggetto di un obbligo generale di comunicazione al pubblico non appena possibile, secondo quanto previsto ai sensi della presente Procedura.