Definizione di Informazione Privilegiata

Informazione Privilegiata indica un’informazioni di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari. In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:
Informazione Privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lett. a). sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro. Un’informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un’informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati.
Informazione Privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente la Società o una delle sue Controllate che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi delle Azioni. Ai fini della presente definizione:

Examples of Informazione Privilegiata in a sentence

  • In particolare, la diffusione delle stesse Informazione Privilegiata deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.

  • Qualora il Process Owner ritenesse che l’Informazione Rilevante è in prossimità di assumere le caratteristiche di Informazione Privilegiata, ne informa tempestivamente l’OVIP che verifica la natura dell’informazione e gli adempimenti da porre in essere ai sensi della Procedura.

  • L'Emittente provvede a che il Registro sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, provvedendo ad aggiungere una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n.

  • La documentazione, dopo aver verificato che in essa non vi sia alcuna Informazione Rilevante od Informazione Privilegiata, viene sottoposta all’approvazione dell’Amministratore Delegato di ERG e, una volta approvata, inviata all’Head of Corporate Affairs.

  • Nell’ipotesi in cui venga avviata la procedura per il ritardo della comunicazione al pubblico deve essere tempestivamente aperta, per quella determinata Informazione Privilegiata, una Sezione per eventi specifici del registro relativo alle Informazioni Privilegiate (come definita al successivo articolo 4.2) e tutti coloro che sono, o che vengono successivamente, a conoscenza dell’Informazione Privilegiata prima della sua comunicazione al pubblico dovranno esservi iscritti.


More Definitions of Informazione Privilegiata

Informazione Privilegiata. Un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Un’informazione è di carattere preciso se: - si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà, e se - è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice. Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un’informazione come privilegiata. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati (informazione price sensitive), si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. In relazione alle Società Contro...
Informazione Privilegiata si intende, un’informazione:
Informazione Privilegiata. Il Regolamento (UE) n. 596/2014 definisce un’informazione privilegiata come “un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”.
Informazione Privilegiata si intende, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 7 MAR, “un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”1. Gli obblighi di istituzione e tenuta del Registro sono finalizzati ad incentivare gli operatori a prestare una maggiore attenzione al valore delle Informazioni Privilegiate e, quindi, a stimolare la costituzione di adeguate procedure interne per monitorare la circolazione delle stesse prima della loro diffusione al pubblico. La disciplina di cui all’articolo 18 MAR e la relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 (l’“ITS 347”) è altresì finalizzata ad agevolare l’Autorità competente nello svolgimento delle indagini di insider trading. La presente procedura (la “Procedura”), in vigore dal 3 luglio 2016, è stata successivamente aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Immsi S.p.A. del 15 dicembre 2017; detti aggiornamenti entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2018. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall’Amministratore Delegato. La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti
Informazione Privilegiata ogni informazione avente le caratteristiche di cui al successivo Paragrafo 3. Le Informazioni Privilegiate, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, sono oggetto di un obbligo generale di comunicazione al pubblico non appena possibile, secondo quanto previsto ai sensi della presente Procedura.
Informazione Privilegiata indica ogni informazione rilevante ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, vale a dire ogni informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati1.
Informazione Privilegiata ai sensi dell’art. 7 del MAR “un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”2. I criteri di individuazione sono indicati al par. 10.1.