Rapporti del tribunale arbitrale Clausole campione

Rapporti del tribunale arbitrale. 1. Di norma il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa, entro 90 giorni dalla sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le proprie considerazioni e decisioni. Una Parte in causa può sottoporre per scritto al tribunale arbitrale commenti relativi al rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data del suo ricevimento. Il tribunale arbi- trale presenta alle Parti in causa un rapporto finale entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto iniziale.
Rapporti del tribunale arbitrale. Art. 12.6 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale ..................................................................................... Art. 12.7 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale ............... Art. 12.8 Compensazione e sospensione di concessioni o altri obblighi ..................................................................................... Art. 12.9 Altre disposizioni .................................................................... Art. 12.10

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).