Common use of Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale Clause in Contracts

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-ter, del D.Lgs.n.165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, l’Ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane, tuttavia, sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare che abbiasospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, in tutto o in partecommi 2 e 4, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariadella legge 97 del 2001, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-teril procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 28, come conseguenza delle condanne penali citate nel comma 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penalesi applica quanto previsto dall'art. In questa ipotesi, ove 653 c.p.p.. Qualora nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter. 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001. 9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 28, comma 4. 36, lett. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinareb) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale, l’azienda o ente inizia il procedimento disciplinare che abbiaed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all’art. III, comma 8, lett. f) (licenziamento senza preavviso).. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-ter, cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del D.Lgs.n.165 del 2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’azienda o ente venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 gg. da quando l’azienda o ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione; 4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 gg. da quando l’azienda o ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 gg. dalla sua riattivazione; 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. III, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata, all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001; 6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’Azienda dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penaledandone comunicazione all’interessato. In questa ipotesi, ove Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non costituendo costituisce illecito penale, rivestano comunque ” non escludendo quindi la rilevanza disciplinareesclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del licenziamentodibattimento, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”, ovvero “perché l’imputato non lo ha commesso”si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto , il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge n. 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. III, comma 7, lett. h) e comma 9, n.2 (codice disciplinare8. Lett. b) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo ha diritto, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione , alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamentolavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 5Art. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.VI‌

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l’ente inizia il procedimento disciplinare che abbiaed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente venga ar- restato, perchè colto, in tutto flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione de- rivante dall'esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art. 3, comma 8, lett. g). Analoga sospensione è disposta anche nel caso in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-ter, cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del D.Lgs.n.165 del 2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimen- to disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione discipli- nare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall’art. 24, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b) del CCNL del 22.1.2004. 4. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento di- sciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disci- plinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comu- nicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua ri- attivazione. 6. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 25 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automati- co essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall’art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penaledandone comuni- cazione all’interessato. In questa ipotesi, ove Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni vio- lazioni, oppure i fatti contestatiqualora l'assoluzione sia motivata perchè “il fatto non costituisce illecito”, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque escludendo quindi la rilevanza disciplinareesclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni. 8. In caso di proscioglimento perchè il fatto non sussiste, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-terovvero perchè l'imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare so- speso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzio- ne, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato perchè "il fatto non costituisce reato" non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 41 bis del c.p.p. 310. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 3 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo ha dirit- to, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di un incarico di valore equivalente a quello posseduto appartenenza all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisionelicenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifi- ca funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale. 411. Dalla data di riammissione di cui al comma 310, il dirigente dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di posizione in godimento all’atto del licenziamentolavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al il convivente superstite e ai figli. 512. QualoraLa presente disciplina trova applicazione alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL, oltre con riferimento ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1ed ai comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalla me- desima data sono disapplicate le disposizioni dell'art. 25, siano state contestate al dirigente altre violazionicommi 8 e 9, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNLdel CCNL del 6.7.1995 e quelle dell'art. 26 del CCNL del 22.1.2004.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso vengano commessi in servizio gravi fatti illeciti di rilevanza penale, l’Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Amministrazione venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare che abbiadisciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, in tutto o in partelinea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all’art. 5, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariacomma 4, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-terdella legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 57, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6, lett. g), e 7, lett. d), non ha carattere automatico, essendo correlata all’esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penalesi applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove al dipendente, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso In caso di proscioglimento si sia concluso con l’irrogazione procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della sanzione legge n. 97 del licenziamento2001. 9. Il dipendente, licenziato ai sensi dell’art. 57, comma 6, lett. g), e comma 7, comma 9, n.2 (codice disciplinarelett. d), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente anche in soprannumero, nella medesima figura professionale e con attribuzione dell’anzianità posseduta a quello posseduto all’atto decorrere dall’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9 è reinquadrato nella categoria e nella posizione retributiva in cui è confluita la figura professionale posseduta al momento del licenziamento, qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Educational Services

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. Zusammenhang zwischen Disziplinarverfahren und Strafverfahren 1. Nell’ipotesi Nel caso vengano commessi in servizio illeciti di rilevanza penale perseguibili d’ufficio, l’Amministrazione inizia il procedimento disciplinare e inoltra denuncia penale. L’obbligo di denunzia penale può emergere anche successivamente, nel corso del procedimento disciplinare già avviato. Il (1) Sollte ein Bediensteter im Dienst ein Offizialdelikt begehen, so leitet die Verwaltung das Disziplinarverfahren ein und erstattet Strafanzeige. Die Pflicht zur Strafanzeige kann auch nachfolgend im Zuge des bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens festgestellt werden. Ein Disziplinarverfahren, das ganz oder procedimento disciplinare che abbiaabbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione è proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale. Per le disposizioni dell’art.55-infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare, nei confronti del dipendente, i provvedimenti cautelari previsti dall’ordinamento. Ai sensi dell’art. 55 ter, 1° comma, del D.Lgs.n.165 del 2001. 2d.lgs. Nel caso 165/2001 il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato anche qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. La sospensione del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i si estende agli eventuali fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità esclusivo rilievo disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ma connessi ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito di rilievo penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Collective Agreement

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'istituzio- ne inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare si sospende fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimen- to disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'istituzione venga a cono- scenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare che abbiasospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'istituzione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclu- de entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, in tutto o in partecommi 2 e 4, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariadella legge 97 del 2001, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-teril procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'istituzio- ne ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 51, come conseguenza delle condan- ne penali citate nei commi 6, lett. g) e 7, lett. d) e e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Qualora nel pro- cedimento disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dirigentedocente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso In caso di proscioglimento si sia concluso con l’irrogazione procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della sanzione legge 97 del licenziamento, 2001. 9. Il docente licenziato ai sensi dell’artdell'art. 51, commi 6, lett. g) e 7, comma 9, n.2 (codice disciplinarelett. d) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile succes- sivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della senten- za di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'an- zianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il docente riammesso ai sensi del precedente comma è reinquadrato nella posizio- ne economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorien- za, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero sareb- bero stati corrisposti attribuiti al docente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione escluse le indennità comunque legate alla presenza in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figliservizio. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-ter, del D.Lgs.n.165 del 2001. 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i vengano commessi in servizio gravi fatti oggetto del procedimento illeciti di rilevanza penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende la Fondazione inizia il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusiveinoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. penale a 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, applicando le disposizioni dell’art.653quando la ­ Fondazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando la Fondazione ha avuto notizia della sentenza definitiva, e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24, come conseguenza di condanne penali di cui all'art. 24, comma 18 lett. g) e comma 9 lett. e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del codice di procedura penaleprocedimento disciplinare. 5. In questa ipotesiOve al dipendente, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni. 6. L'eventuale sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, nei tempi della sua illiceità penale e secondo le modalità stabilite dell’art.55-terall'affermazione che l'imputato lo ha commesso. 7. Il dipendente, licenziato ai sensi dell'art. 24, comma 4. 38, lett. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamentog), ai sensi dell’art. 7, e comma 9, n.2 (codice disciplinarelett. e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio reintegrazione nel posto di lavoro presso l’ente, anche in soprannumero nella la medesima sede o in altra sedesu sua richiesta anche in soprannumero, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto nella medesima figura professionale e con attribuzione dell'anzianità posseduta al momento del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 48. Dalla data Il dipendente reintegrato ai sensi del comma 7 è reinquadrato nella categoria e nella posizione retribuiva in cui è confluita la figura professionale posseduta al momento del licenziamento, qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'Istituto inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Istituto venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell’art. 32 quinquies Cod. Pen. in linea generale il procedimento disciplinare che abbiasospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Istituto ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, in tutto o in partecomma 4, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariadella legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Istituto ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 60, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-tercomma 2, lettera d) e dall'art. 61, comma 2, lettere i) e j), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penalesi applica quanto previsto dall'art. In questa ipotesi, ove 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter. 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 41bis, Cod. Proc. Pen. 39. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, Il dipendente licenziato ai sensi dell’artdell'art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter60, comma 2, lett. d) e dell'art. 61, comma 2, lettere i) e j) e successivamente assolto a seguito di revisione del D.Lgs.n.165 del 2001processo ha diritto, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figliescluse le indennità. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare che abbiasospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, in tutto o in partecomma 4, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariadella legge 97 del 2001, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-teril procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penalesi applica quanto previsto dall'art. In questa ipotesi, ove 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter. 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 4. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento8, ai sensi dell’art. 7, lettera f) e comma 9, n.2 (codice disciplinarelettere c) e d), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55trovan-ter, del D.Lgs.n.165 del 2001.toer e 5a5-pqupatleridecl da.lgzs. in. o16n5/2e001.le dispos 2. Nel caso del procedimento disciplinare sospesodi-tsercdeil dp. llgs.inn. 1a65r/20e01, qsuoalosrappeer isfaotti, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti s oggetto del procedimento penale, penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto sentenz addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare ” o che procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55rispet-tertetr,ocomdmae4l, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende dleled. lgsp. nr. e16v5/2i00s1,irioprennide il procedimento dproeceldilme’ntao rt. 5 disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di dispo procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigenteprocedime CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4.violazioni, 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale 36 comme,ail pro9ce,dimepntuo pnentaloe siaBdefineito,consunuacsecnteenzsa speinavle ament irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato “fat “l’imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalecommesso”rto,e siocovnceludaicoln un xxxxxx ddi aercshiviiamzioone, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazioneproce ai sensi-terd, ai sensi dell’art.55-ter, comma ceomlmla ’2, del D.Lgs.n.165 del 2001aderl dt. l.gs.1655/52001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’entei dirigenti ed i dirigenti amministrativi, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.tecnici e professionali 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha i dirigenti ed i dirigenti amministrativi tecnici e professionali hanno 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di sospensione antecedente nonché servizio 6. A seguito della retribuzione riammissione in nsoemirnavprieszsoiunoa nueovda sedae,laila rei 7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.fascia 58. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.personale

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Samples: Codice Disciplinare

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l’amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’amministrazione venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare che abbiasospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all’art. 5, in tutto o in partecomma 4, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariadella legge 97 del 2001, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-teril procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 8, lett. f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all’esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.- Ove xxx procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso In caso di proscioglimento si sia concluso con l’irrogazione procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della sanzione legge 97 del licenziamento, 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 795, comma 8, lettera f) e comma 9, n.2 (codice disciplinarelettere c) e d), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l’ente inizia il procedimento disciplinare che abbiaed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in tutto flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all’art.3, comma 8, lett.g). Analoga sospensione è disposta anche nel caso in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-ter, cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del D.Lgs.n.165 del 2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dare luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall’art.24, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art.24, comma 1, lett .b) del CCNL del 22.1.2004. 4. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 6. L’applicazione della sanzione prevista dall’art.3 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art.5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall’art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penaledandone comunicazione all’interessato. In questa ipotesi, ove Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale”, non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 8. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art.653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituendo illecito penale, rivestano comunque costituisce reato” non escludendo quindi la rilevanza disciplinareesclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter. 9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 41 bis, del c.p.p. 310. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 3 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e) e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo ha diritto, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di un incarico di valore equivalente a quello posseduto appartenenza all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisionelicenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale. 411. Dalla data di riammissione di cui al comma 310, il dirigente dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di posizione in godimento all’atto del licenziamentolavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al il convivente superstite e ai figli. 512. QualoraLa presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL, oltre con riferimento ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1ed ai comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art.25, siano state contestate al dirigente altre violazionicommi 8 e 9, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNLdel CCNL del 6.7.1995 e quelle dell’art.26 del CCNL del 22.1.2004.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. (Art.46 CCNL 27.01.05) 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di fatti ille- citi di rilevanza penale l’Amministrazione inizia il pro- cedimento disciplinare e trasmette la denunzia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipen- dente venga arrestato perché colto, in flagranza, a com- mettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini pre- liminari. Sulla base della valutazione derivante dal- l’esito del procedimento disciplinare si applica la san- zione di cui all’art. 46, comma 6, lett. f) del presente CCNL. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Amministrazione venga a conoscenza dell’esi- stenza di un procedimento penale a carico del dipenden- te per i medesimi fatti oggetto di procedimento discipli- nare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 200155, negli altri casi il procedimen- to disciplinare che abbiasospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all’art. 5, in tutto o in partecommi 2 e 4, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariadella leg- ge 97 del 2001, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-teril procedimento disciplinare precedente- mente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza defi- nitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 46, come conseguenza delle condanne penali citate nel com- ma 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico, essendo correlata all’esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel pro- cedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penalegiudizio penale per i quali vi sia stata as- soluzione, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che siano state contestate altre violazioni oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale” non escludendo quindi la ri- levanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penalemedesimo riprende per dette infrazioni. 7. In questa ipotesicaso di proscioglimento perché il fatto non sus- siste, ove ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.56. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur oppu- re qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fat- to non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinarecostituisce reato” non escludendo quindi la rile- vanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. 38. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della sanzione legge 97 del licenziamento, 2001. 9. Il personale licenziato ai sensi dell’art. 746, comma 96, n.2 (codice disciplinarelett. b), e) ed f), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della senten- za di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto anche in so- prannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova clas- sificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha diritto coniuge o il convivente superstite e i figli hanno dirit- to a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al di- pendente nel periodo di licenziamentosospensione o di licenziamen- to, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordi- nario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, l’Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane, tuttavia, sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare che abbiasospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, in tutto o in partecommi 2 e 4, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariadella legge 97 del 2001, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-teril procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 45, come conseguenza delle condanne penali citate nel comma 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penalesi applica quanto previsto dall'art. In questa ipotesi, ove 653 c.p.p.. Qualora nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter. 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 45, comma 4. 36, lett. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinareb) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. (Art.46 CCNL 27.01.05) 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l’Amministrazione inizia il procedimento disciplinare e trasmette la denunzia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all’art. 46, comma 6, lett. f) del presente CCNL. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare che abbiasospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, in tutto o in partecommi 2 e 4, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariadella legge 97 del 2001, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-teril procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 46, come conseguenza delle condanne penali citate nel comma 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una di sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penalesi applica quanto previsto dall’art. In questa ipotesi, ove 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non costituendo costituisce illecito penale, rivestano comunque ” non escludendo quindi la rilevanza disciplinareesclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-terovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 46, comma 4. 36, lett. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamentob), ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinaree) ed f), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Codice Disciplinare

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso vengano commessi in servizio gravi fatti illeciti di rilevanza penale, la Fondazione inizia il procedimento disciplinare che abbia, e inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-ter, cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del D.Lgs.n.165 del 2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando la Fondazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro centottanta giorni da quando la Fondazione ha avuto notizia della sentenza definitiva, e si conclude entro centoventi giorni dalla sua riattivazione. 4. L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24, come conseguenza di condanne penali di cui all’art. 24, comma 8 lett. g) e comma 9 lett. e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare sospesodisciplinare. 5. Ove al dipendente, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni. 6. L’eventuale sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, nei tempi della sua illiceità penale e secondo le modalità stabilite dell’art.55-terall'affermazione che l'imputato lo ha commesso. 7. Il dipendente, licenziato ai sensi dell'art. 24, comma 4. 38, lett. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamentog), ai sensi dell’art. 7, e comma 9, n.2 (codice disciplinarelett. e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio reintegrazione nel posto di lavoro presso l’ente, anche in soprannumero nella la medesima sede o in altra sedesu sua richiesta anche in soprannumero, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto nella medesima figura professionale e con attribuzione dell'anzianità posseduta al momento del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 48. Dalla data ll dipendente reintegrato ai sensi del comma 7 è reinquadrato nella categoria e nella posizione retribuiva in cui è confluita la figura professionale posseduta al momento del licenziamento, qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l’azienda o ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’azienda o ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare che abbiadisciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in tutto linea generale, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’azienda o in parteente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all’art. 5, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariacomma 4, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-terdella legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’azienda o ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penalesi applica quanto previsto dall’art. In questa ipotesi, ove 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienzaproscioglimento avvenuto per le medesime causali del comma 6, gli stessi compensi spettano si procede analogamente al coniuge o al convivente superstite e ai figlicomma stesso. Nel caso che il proscioglimento sia 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge n. 97 del 2001. 59. QualoraIl dipendente licenziato ai sensi dell’art.13, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 17, siano state contestate al dirigente altre violazionilett. h) e comma 8, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNLlett.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 11 Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Nell’ipotesi Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2 Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3 Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare che abbiasospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4 Per i casi previsti all'art. 5, in tutto o in partecomma 4, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariadella legge 97 del 2001, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-teril procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5 L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 8, lett. f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 2. Nel 1 In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penalesi applica quanto previsto dall'art. In questa ipotesi, ove 653 c.p.p.- Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter. 2 In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 3 In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 4 Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 4. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento8, ai sensi dell’art. 7, lettera f) e comma 9, n.2 (codice disciplinarelettere c) e d), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45 Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Dalla data In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Nazionale Scuola 2006/2009

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare si sospende fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensio- ne è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del personale per i medesi- mi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare che abbiasospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all'art. 5, in tutto o in partecommi 2 e 4, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariadella legge 97 del 2001, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-teril procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 56, come conseguenza delle condan- ne penali citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. d) e e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Qualora nel pro- cedimento disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento procedimen- to medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter. 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 9. Il personale licenziato ai sensi dell'art. 56, comma 4. 35, lettera h) e comma 6, lett. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinared) e e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decor- renza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posi- zione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamen- to qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premo- rienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi di Il procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-ai sensi dell’art. 55 ter, del D.Lgs.n.165 del 2001. 2D.Lgs. Nel caso del procedimento disciplinare sospeson. 165/2001, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, intervenga ovvero sanzionabili al massimo con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, ovvero sanzionabili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'U.P.D., nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. Si riportano di seguito le diverse tipologie di rapporto che si può instaurare tra i due procedimenti, penale e disciplinare, regolamentate dall’art. 55 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 11 del CCNL 06/05/2010. ⚫ Procedimento disciplinare, non sospeso, concluso con l'irrogazione di una sanzione e procedimento penale successivamente definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dirigente non sussiste o non costituisce illecito penale o che lo stesso non lo ha commesso: L'U.P.D., ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di 6 mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. ⚫ Procedimento disciplinare concluso con l'archiviazione e processo penale concluso con una sentenza irrevocabile di condanna: L'U.P.D. riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dirigente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. ⚫ Procedimento disciplinare sospeso e procedimento penale concluso con sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità penale o che “l’imputato non l’ha commesso”: L’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, procedente riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penalepenale (“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”). In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penaleilleciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. 3. Se il procedimento ⚫ Procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinare), licenziamento senza preavviso e successivamente il procedimento penale sia definito successivamente con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalepenale o che “l’imputato non l’ha commesso”, ove il medesimo procedimento disciplinare sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il : Il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3riammissione, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1licenziamento, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto. In tutti i casi sopra riportati, il procedimento disciplinare è ripreso o riaperto entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del dirigente ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro 180 giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito ed il procedimento prosegue secondo le procedure previste dal presente CCNLl’ordinaria procedura.

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Samples: Regolamento in Materia Di Procedimenti Disciplinari

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l’Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Amministrazione venga a conoscenza dell’e- sistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare che abbiadiscipli- nare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, in tutto o in partelinea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all’art. 5, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariacomma 4, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-terdella legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedente- mente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 68 come conseguenza delle condanne penali citate nei com- mi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penalesi applica quanto previsto dall’art. In questa ipotesi, ove 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, so- speso al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate con- testate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. 37. Se il procedimento disciplinare non sospeso In caso di proscioglimento, avvenuto per le stesse causali del comma 6 si sia concluso con l’irrogazione procede analogamente a quanto previsto dal medesimo comma. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della sanzione legge n. 97 del licenziamento, 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 7, comma 9, n.2 (codice disciplinare), 68 e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo ha diritto, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta al- l’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nella categoria e nella posizione econo- mica corrispondente in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia interve- nuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i fi- gli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di licenziamentosospensione o di li- cenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo esclusi i compensi legati alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l’azienda o ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’azienda o ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare che abbiadisciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in tutto linea generale, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’azienda o in parteente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. Per i casi previsti all’art. 5, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariacomma 4, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-terdella legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’azienda o ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 26. Nel In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penalesi applica quanto previsto dall’art. In questa ipotesi, ove 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter, comma 4. 37. Se In caso di proscioglimento avvenuto per le medesime causali del comma 6, si procede analogamente al comma stesso. Nel caso che il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi, fatto salvo il caso di morte del dipendente, il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione riprende su tutti i fatti originariamente contestati. 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della sanzione legge n. 97 del licenziamento, 2001. 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. dell’art.13, comma 7, lett. h) e comma 98, n.2 (codice disciplinarelett. b) ed e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo ha diritto, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penale, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 410. Dalla data Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 1. Nell’ipotesi Nel caso vengano commessi in servizio gravi fatti illeciti di rilevanza penale, la Fondazione inizia il procedimento disciplinare che abbia, ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-ter, cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del D.Lgs.n.165 del 2001procedimento disciplinare già avviato. 2. Nel caso Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando la Fondazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando la Fondazione ha avuto notizia della sentenza definitiva, e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4. L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24, come conseguenza di condanne penali di cui all’art. 24, comma 8 lett. g) e comma 9 lett. e), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare sospesodisciplinare. 5. Ove al dipendente, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni. 6. L’eventuale sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, nei tempi della sua illiceità penale e secondo le modalità stabilite dell’art.55-terall'affermazione che l'imputato lo ha commesso. 7. Il dipendente, licenziato ai sensi dell'art. 24, comma 4. 38, lett. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamentog), ai sensi dell’art. 7, e comma 9, n.2 (codice disciplinarelett. e), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio reintegrazione nel posto di lavoro presso l’ente, anche in soprannumero nella la medesima sede o in altra sedesu sua richiesta anche in soprannumero, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto nella medesima figura professionale e con attribuzione dell'anzianità posseduta al momento del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 48. Dalla data ll dipendente reintegrato ai sensi del comma 7 è reinquadrato nella categoria e nella posizione retribuiva in cui è confluita la figura professionale posseduta al momento del licenziamento, qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 11 Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio , di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Nell’ipotesi Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 2 Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 3 Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare che abbiasospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 4 Per i casi previsti all'art. 5, in tutto o in partecomma 4, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziariadella legge 97 del 2001, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55-teril procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 5 L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 8, lett. f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del D.Lgs.n.165 procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 2. Nel 1 In caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art.55-ter, comma 4, del D.Lgs.n.165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penalesi applica quanto previsto dall'art. In questa ipotesi, ove 653 c.p.p.- Ove nel procedimento disciplinare sospeso, sospeso al dirigentedipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinareviolazioni, il procedimento medesimo riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art.55-ter. 2 In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6. 3 In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 4 Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 4. 3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento8, ai sensi dell’art. 7, lettera f) e comma 9, n.2 (codice disciplinarelettere c) e d), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile assolto a seguito di assoluzionerevisione del processo, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce illecito penalediritto, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art.55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione assoluzione, alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sedesu sua richiesta, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 45 Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Dalla data In caso di riammissione di cui al comma 3premorienza, il dirigente ha coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figlilavoro straordinario. 5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

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Samples: Contratto Nazionale Scuola 2006/2009