Rappresentanza sindacale. Nelle aziende editoriali che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti assunti ai sensi del presente contratto la rappresentanza sindacale degli stessi deve essere composta con i seguenti criteri: un Fiduciario di redazione nelle aziende che occupano da 3 fino a 10 giornalisti; un Comitato di redazione composto da 3 giornalisti nelle aziende che occupano più di 10 giornalisti dipendenti. È compito della rappresentanza sindacale: a) mantenere il collegamento con l’Associazione Regionale di Stampa e i giornalisti dipendenti dell’azienda; b) vigilare sull’applicazione esatta del presente contratto e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e su ogni iniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti; e) esprimere pareri preventivi sull’organizzazione del lavoro, sulla fissazione degli organici redazionali, sull’utilizzazione dei collaboratori esterni - che rappresenta - sulla definizione degli orari, sull’assegnazione ed i mutamenti di mansione, sui trasferimenti e sui licenziamenti; f) interviene nel processo di attuazione della modalità del lavoro agile a livello aziendale, in base alla disciplina di cui al protocollo d’intesa di cui all’allegato E). In relazione ai punti d) ed e) l’editore deve dare tempestiva comunicazione alla rappresentanza sindacale che è tenuta a esprimere il proprio parere entro 72 ore. Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino mutamenti di mansioni che possono dar luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista. Nelle aziende che occupano meno di 3 giornalisti i predetti compiti sono affidati su richiesta dei giornalisti all’Associazione Regionale di Stampa, territorialmente competente. Il Fiduciario e il Comitato di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto tutti i giornalisti e praticanti dipendenti dalla testata. La nomina del Comitato di redazione o del Fiduciario deve essere notificata all’azienda e alla Commissione paritetica nazionale. L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell'art. 25bis del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 relativo al settore poligrafico. Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l'editore intende richiedere l'applicazione delle norme di cui all’art. 25bis del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 e agli artt. 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) in applicazione della procedura di cui all'allegato protocollo C).
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Samples: Contratto Collettivo, Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo
Rappresentanza sindacale. Nelle Per la tutela dei lavoratori, nelle aziende editoriali che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti assunti assunto dipendenti ai sensi del presente contratto la Contratto le Parti concordano che sia contrattualmente costituibile, su iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, una rappresentanza sindacale degli stessi deve essere composta con secondo i seguenti criteri: un Fiduciario di redazione nelle aziende che occupano da 3 fino a 10 giornalisti; un Comitato di redazione composto da 3 giornalisti nelle aziende che occupano più di 10 giornalisti dipendenti. Il Comitato di redazione è integrato a tutti gli effetti da un componente eletto dai giornalisti redattori o corrispondenti che lavorino nelle redazioni decentrate e da un componente eletto da tutti i collaboratori fissi e redazionali. Ad uno dei componenti del Comitato di redazione sarà affidato, per designazione fra i membri stessi del Cdr, il compito di Rappresentante per la sicurezza. Il Comitato di redazione o il Fiduciario resta in carica 2 anni e, comunque, in prorogatio fino alla elezione del nuovo. È compito della rappresentanza sindacale: a) mantenere il collegamento con l’Associazione Regionale di Stampa le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, i lavoratori dipendenti dell’azienda e i giornalisti dipendenti dell’aziendacollaboratori autonomi; b) vigilare sull’applicazione esatta sulla corretta applicazione del presente contratto Contratto e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e su ogni iniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalistilavoratori; e) esprimere pareri preventivi sull’organizzazione del lavoro, sulla la fissazione degli organici redazionali, sull’utilizzazione l’utilizzazione dei collaboratori esterni - che rappresenta - sulla autonomi, la definizione degli orari, sull’assegnazione ed i mutamenti di mansione, sui trasferimenti e sui i licenziamenti; f) interviene nel processo di attuazione della modalità del lavoro agile a livello aziendale, in base alla disciplina di cui al protocollo d’intesa di cui all’allegato E). In relazione ai punti d) ed e) l’editore deve dare tempestiva comunicazione alla rappresentanza sindacale che è tenuta a esprimere il proprio parere entro 72 ore. Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino mutamenti di mansioni che possono dar luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalistalavoratore. Nelle aziende che occupano meno di 3 giornalisti dipendenti i predetti compiti sono affidati affidati, su richiesta del lavoratore, alla rappresentanza territoriale dei giornalisti all’Associazione Regionale di Stampa, territorialmente competentesindacati firmatari del presente Contratto. Il Fiduciario e il Comitato di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto tutti i giornalisti e praticanti dipendenti dalla della testata. La nomina L’elezione del Fiduciario o del Comitato di redazione o del Fiduciario deve essere notificata all’azienda e all’azienda, alla Commissione paritetica nazionale. L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell'art. 25bis Paritetica e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 relativo al settore poligrafico. Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l'editore intende richiedere l'applicazione delle norme di cui all’art. 25bis del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 e agli artt. 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) in applicazione della procedura di cui all'allegato protocollo C)presente Contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Giornalistico, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Giornalistico
Rappresentanza sindacale. Nelle aziende editoriali che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti assunti ai sensi del presente contratto la rappresentanza sindacale degli stessi deve essere composta con i seguenti criteri: un Fiduciario di redazione nelle aziende che occupano da 3 fino a 10 giornalisti; un Comitato di redazione composto da 3 giornalisti nelle aziende che occupano più di 10 giornalisti dipendenti. È compito della rappresentanza sindacale: a) mantenere il collegamento con l’Associazione Regionale di Stampa e i giornalisti dipendenti dell’azienda; b) vigilare sull’applicazione esatta del presente contratto e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e su ogni iniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti; e) esprimere pareri preventivi sull’organizzazione su l’organizzazione del lavoro, sulla la fissazione degli organici redazionali, sull’utilizzazione l’utilizzazione dei collaboratori esterni - che rappresenta - sulla autonomi, la definizione degli orari, sull’assegnazione ed i mutamenti di mansione, sui trasferimenti e sui i licenziamenti; f) interviene nel processo di attuazione della modalità del lavoro agile a livello aziendale, in base alla disciplina di cui al protocollo d’intesa di cui all’allegato E). In relazione ai punti d) ed e e) l’editore deve dare tempestiva comunicazione alla rappresentanza sindacale che è tenuta a esprimere il proprio parere entro 72 ore. Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino mutamenti di mansioni che possono dar luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista. Nelle aziende che occupano meno di 3 giornalisti i predetti compiti sono affidati su richiesta dei giornalisti all’Associazione Regionale di Stampa, territorialmente competenteove ha sede l’azienda. Il Fiduciario e il Comitato di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto tutti i giornalisti e praticanti dipendenti dalla testata. La nomina del Comitato di redazione o del Fiduciario deve essere notificata all’azienda e alla Commissione paritetica nazionale. L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell'art. 25bis del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 relativo al settore poligrafico. Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l'editore intende richiedere l'applicazione delle norme di cui all’art. 25bis del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 e agli artt. 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) in applicazione della procedura di cui all'allegato protocollo C).
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Rappresentanza sindacale. Nelle Per la tutela dei lavoratori, nelle aziende editoriali che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti assunti assunto dipendenti ai sensi del presente contratto la le Parti concordano che sia contrattualmente costituibile, su iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, una rappresentanza sindacale degli stessi deve essere composta con secondo i seguenti criteri: un Fiduciario di redazione nelle aziende che occupano da 3 fino a 10 giornalisti; un Comitato di redazione composto da 3 giornalisti nelle aziende che occupano più di 10 giornalisti dipendenti. È compito della rappresentanza sindacale: a) mantenere il collegamento con l’Associazione Regionale di Stampa e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo d’intesa, i giornalisti lavoratori dipendenti dell’aziendadell’azienda ed i collaboratori autonomi; b) vigilare sull’applicazione esatta sulla corretta applicazione del presente contratto e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e su ogni iniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalistilavoratori; e) esprimere pareri preventivi sull’organizzazione del lavoro, sulla la fissazione degli organici redazionali, sull’utilizzazione l’utilizzazione dei collaboratori esterni - che rappresenta - sulla autonomi, la definizione degli orari, sull’assegnazione ed i mutamenti di mansione, sui trasferimenti e sui i licenziamenti; f) interviene nel processo di attuazione della modalità del lavoro agile a livello aziendale, in base alla disciplina di cui al protocollo d’intesa di cui all’allegato E). In relazione ai punti d) ed e) l’editore deve dare tempestiva comunicazione alla rappresentanza sindacale che è tenuta a esprimere il proprio parere entro 72 ore. Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino mutamenti di mansioni che possono dar luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalistalavoratore. Nelle aziende che occupano meno di 3 giornalisti dipendenti i predetti compiti sono affidati affidati, su richiesta del lavoratore, alla rappresentanza territoriale dei giornalisti all’Associazione Regionale di Stampa, territorialmente competentesindacati firmatari del presente contratto. Il Fiduciario e il Comitato di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto tutti i giornalisti e praticanti dipendenti dalla della testata. La nomina L’elezione del Fiduciario o del Comitato di redazione o del Fiduciario deve essere notificata all’azienda e alla Commissione paritetica nazionale. L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell'art. 25bis del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 relativo al settore poligrafico. Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l'editore intende richiedere l'applicazione delle norme di cui all’art. 25bis del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 e agli artt. 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) in applicazione della procedura di cui all'allegato protocollo C)Paritetica.
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Samples: Protocollo Di Intesa