Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente Clausole campione

Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente. A – Ai sensi del comma 1, art.21 D.Lgs. 81/15, è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensivo di eventuali proroghe, a prescindere dalla ragioni che lo giustificano (contratto acausale).
Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente. A - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali:
Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente. A - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali: per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (campi scuola, colonie, ecc.); per punte di più intensa attività amministrativa, gestionale, tecnica; per l’esecuzione di un’opera o di un servizio, anche didattici, non curri-culari, definiti o predeterminati nel tempo, ivi compresa l’attività di so-stegno; per l’assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro; per attività opzionali e/o facoltative, previste dalla normativa scolastica vigente, attribuite prioritariamente: a personale già in servizio a tempo indeterminato, con il rico-noscimento della retribuzione delle ore aggiuntive per la du-rata dell’attività; a personale di nuova assunzione con scadenza del contratto individuale al termine dell’attività stessa. Inoltre è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato nelle seguenti ipotesi: assunzioni di personale docente abilitato. In questa ipotesi, se il rapporto di lavoro inizia prima del 31 dicembre il termine è fissato al 31 agosto; nel caso di assunzione dopo il 31 dicembre il rapporto si estingue al termine delle lezioni. In caso di conferma del rapporto di lavoro, al docente dovrà essere inviata comunicazione entro il 15 di lu-glio; in questo caso il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di la-voro a tempo indeterminato ed il periodo pregresso sarà conteggiato in tutti gli istituti contrattuali; personale docente non abilitato. In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i Gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di stu-dio, in analogia a quanto previsto per le Scuole statali. In caso di acqui-sizione del titolo abilitante durante l’anno scolastico, al suddetto perso-nale, si applica la normativa di cui al punto precedente. Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo, in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospen-sione dell’attività didattica, non possono essere richieste le 70 ore annue di cui al successivo articolo 49. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo in-determinato nell’Istituto con numero...
Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente. A - Ai sensi del comma 1, art. 21, D.Lgs. n. 81/2015, è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensivo di eventuali proroghe. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 5, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. E' consentita la stipula di un contratto a tempo determinato in aggiunta ad un sussistente contratto a tempo indeterminato, sia per ragioni di carattere sostitutivo, che per ragioni di carattere organizzativo e produttivo. Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato. Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di lavoro prestati nell'Istituto in regime di somministrazione, calcolati nell'ultimo quinquennio. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell'Istituto al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato. I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000, ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
Contratto a tempo determinato - Apposizione del termine e contingente. A - E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali: ▪ per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (campi scuola, colonie ecc.); ▪ per punte di più intensa attività amministrativa, gestionale, tecnica; ▪ per l’esecuzione di un’opera o di un servizio, anche didattici, non curriculari, definiti o predeterminati nel tempo, ivi compresa l’attività di sostegno; ▪ per l’assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro; ▪ per attività opzionali e/o facoltative, previste dalla normativa scolastica vigente, attribuite prioritariamente:

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  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

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