Reati applicabili Clausole campione

Reati applicabili. Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di seguito indicati. ▪ Malversazione a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. ▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis c.p., mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. ▪ Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, previsto dall’art. 640, comma 2, n. 1 c.p., e costituito dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 640-bis c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. ▪ Corruzione per l’esercizio della funzione, previsto dall’art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, previsto dall’art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver com...
Reati applicabili. Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici.
Reati applicabili. Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. ▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, previsto dall’art. 473 c.p., e costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 c.p., e costituito dalla condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.
Reati applicabili. Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati contro l’industria e il commercio. ▪ Frode nell'esercizio del commercio, previsto dall’art. 515 c.p. e costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto dall’art. 517 e costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; ▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, previsto dall’art. 517-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

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  • Norme applicabili Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

  • Legge applicabile Al contratto si applica la legge italiana.

  • Applicabilità Il documento si applica al progetto SPC relativo al Piano dei fabbisogni dell’Amministrazione in oggetto allegato al contratto [Rif. Piano Fabbisogni]. Il contratto in esecuzione è il Contratto esecutivo OPA relativo all’Appalto dei Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività [Rif. Contratto_esecutivo_OPA] stipulato tra FASTWEB e l’Amministrazione in oggetto.

  • NORMATIVA APPLICABILE Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:

  • Disciplina applicabile Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti. Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL Contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi allegati, l’ARIC e/o la ASL Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • Diritto applicabile I contratti stipulati sono soggetti al diritto svizzero.

  • Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.