Common use of Recesso dal contratto e valutazione del decimo Clause in Contracts

Recesso dal contratto e valutazione del decimo. L'Amministrazione regionale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione regionale prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione regionale a norma del precedente punto 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. L'Amministrazione regionale può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione regionale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese. La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 108 del D.L.vo n. 50 del 50/2016, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Recesso dal contratto e valutazione del decimo. L'Amministrazione regionale comunale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione regionale comunale prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione regionale comunale a norma del precedente punto 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. L'Amministrazione regionale comunale può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione regionale comunale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese. La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 108 del D.L.vo 32 comma 12 della l.r. n. 50 del 50/201612/96, e successive modifiche ed integrazioni, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: appweb.regione.vda.it

Recesso dal contratto e valutazione del decimo. L'Amministrazione regionale appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione regionale appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione regionale appaltante a norma del precedente primo periodo del presente punto 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. L'Amministrazione regionale appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione regionale appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese. La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 108 del D.L.vo n. 50 del 50/2016, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: appweb.regione.vda.it

Recesso dal contratto e valutazione del decimo. L'Amministrazione regionale Ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione regionale la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione regionale a norma del precedente punto 1 dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contrattopreavviso sopra citato. L'Amministrazione regionale La stazione appaltante USL può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione regionale della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed e a sue spese. La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 108 del D.L.vo n. 50 del 50/2016, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.benevento.it

Recesso dal contratto e valutazione del decimo. L'Amministrazione regionale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione regionale prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione regionale a norma del precedente primo periodo del presente punto 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. L'Amministrazione regionale può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione regionale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese. La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 108 del D.L.vo n. 50 del 50/2016, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: appweb.regione.vda.it

Recesso dal contratto e valutazione del decimo. L'Amministrazione regionale Ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione regionale la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione regionale a norma del precedente punto 1 dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contrattopreavviso sopra citato. L'Amministrazione regionale La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione regionale della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed e a sue spese. La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 108 del D.L.vo n. 50 del 50/2016, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.benevento.it

Recesso dal contratto e valutazione del decimo. L'Amministrazione regionale appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione regionale appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione regionale appaltante a norma del precedente punto 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. L'Amministrazione regionale appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione regionale appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese. La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 108 del D.L.vo 32 comma 12 della LR n. 50 del 50/201612/96, come modificata dalla LR 29/99, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: www.grandcombin.vda.it

Recesso dal contratto e valutazione del decimo. L'Amministrazione regionale Ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n.163/2006, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione regionale prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione regionale a norma del precedente primo periodo del presente punto 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contrattopreavviso di cui al punto precedente. L'Amministrazione regionale può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione regionale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese. La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 108 del D.L.vo n. 50 del 50/2016, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: comune.acquiterme.al.it