ACCORDO QUADRO
Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Risorse Strumentali
U.O.D. 04 Ufficio Tecnico Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali
Ufficio dell’Energy Manager
ACCORDO QUADRO
(art. 54 D. Lgs. 50/2016)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Lavori di manutenzione, gestione e conduzione degli impianti elevatori (ascensori, servoscala) al servizio degli stabili regionali dislocati su tutto il territorio regionale di proprietà o in uso alla Regione Campania.
ART. 1
OGGETTO E DURATA DELL’ APPALTO
La Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, per il tramite dell'U.O.D. 04 – Ufficio Tecnico – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”), al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione ed adeguamento degli impianti elevatori degli edifici di proprietà o in disponibilità , intende stipulare, con un solo operatore economico , un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione di tutti i lavori di manutenzione degli impianti elevatori che si renderanno necessari per la durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo.
L’appalto ha per oggetto la manutenzione - come meglio specificata negli articoli seguenti - degli impianti elevatori (ascensori, servoscala) al servizio degli stabili regionali dislocati su tutto il territorio regionale di competenza della Regione Campania.
Gli impianti oggetto del presente capitolato sono costituiti da ascensori da intendersi come tali in base alla definizione riportata per essi nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. del DPR 214/2010.
Sono inoltre oggetto del presente contratto di manutenzione ulteriori impianti assimilabili ai precedenti e classificati come servoscala secondo quanto indicato nella Circolare 14 aprile 1997, emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La localizzazione degli impianti elevatori (ascensori e servoscale), le caratteristiche e il loro numero sono dettagliati nell’elenco allegato al presente capitolato.
Altresì, sono oggetto del presente capitolato anche gli impianti che potrebbero essere installati durante il periodo contrattuale; per tali impianti l’attività di manutenzione avrà in ogni caso inizio solo a seguito di formale comunicazione scritta da parte del committente. L’elenco sopra citato potrà subire variazione anche in diminuzione a seguito della dismissione di impianti esistenti o di stabili nei quali sono ubicati gli impianti.
La manutenzione oggetto del presente capitolato avrà una durata di anni tre dalla data del verbale di consegna.
ART. 2
DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE
I lavori di manutenzione richiesti sono così definiti:
• MANUTENZIONE PROGRAMMATA - ordinaria consistente nel verificare periodicamente gli impianti secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, comprensiva di interventi e sostituzione di componenti necessari per garantire il regolare esercizio dell’impianto, come meglio specificato nell’art. 4 del presente capitolato.
• MANUTENZIONE MIGLIORATIVA - straordinaria consistente nell’esecuzione di lavori o adeguamenti richiesti dalla stazione appaltante, non riconducibile alla manutenzione programmata oppure porre a norma gli impianti per disposizioni di legge vigenti entrate in vigore nel corso del contratto.
• REPERIBILITA’ E PRONTA DISPONIBILITA’ consistente nell’intervenire H24 per eliminare qualsiasi fermata, comunque determinata, degli impianti oggetto dell’appalto.
Art. 3
AMMONTARE DELL'APPALTO - CANONE
L’Accordo Quadro avrà la durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto
Dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per il presente accordo. L’Ammontare complessivo dell’appalto (triennale) per canone e la Manutenzione Programmata - di cui al successivo art. 4 è pari a € 360.000,00 oltre IVA per tre anni (€ 120.000, 00 per ogni anno) secondo il seguente quadro riassuntivo:
LOTTO | RUP-CIG | IMPORTO LAVORI ANNUALE |
Manutenzione degli impianti elevatori (ascensori, servoscala) al servizio degli stabili regionali dislocati su tutto il territorio regionale di competenza della Regione Campania. | Arch. Xxxxxxx X'Xxxxxx 6686473C10 | € 120.000,00 di cui: - canone = € 40.500; - lavori straordinari = € 77.500,00; - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso =€ 2.000,00 |
L’appalto verrà remunerato con un canone mensile, diversificato per ogni tipologia d’impianto, nel seguito denominato sinteticamente canone, nel quale sono ricomprese tutte le prestazioni di manodopera, la fornitura di materiali ed i noleggi di macchinari atti alla loro messa in opera nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere costitutive del servizio indicate nel presente capitolato.
L’importo del canone da corrispondere alla ditta manutentrice è quantificato dalla somma dei singoli canoni mensili di manutenzione degli impianti definiti all’allegato al presente capitolato, così come desunti dall’offerta risultata vincitrice, in relazione al numero degli impianti effettivamente in funzione.
Nell’eventualità che nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx riscontri la necessità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori si procederà al ricalcolo del canone mensile complessivamente dovuto alla ditta appaltatrice.
Qualora il committente ritenga di escludere qualcuno degli impianti dal contratto di manutenzione per ragioni legate alla dismissione o all’eventuale sospensione del servizio degli impianti, il relativo canone non è più dovuto dal mese successivo a quello di disattivazione dell’impianto; la disattivazione dovrà essere formalizzata alla ditta manutentrice con lettera raccomandata inviata dal committente. In caso di attivazione di nuovi impianti il servizio avrà inizio solo a seguito di formale comunicazione scritta da parte del committente ed il relativo canone conteggiato dal mese di attivazione dell’impianto stesso.
Le modalità di corresponsione del canone e quanto a ciò attinente sono indicate nell’art. 13 “Pagamenti”.
CATEGORIA DEI LAVORI
Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) ed in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento i lavori sono classificati nella categoria OG11 – Impianti tecnologici.
Art. 4 -
DURATA DEL CONTRATTO E CRITERI DI AFFIDAMENTO
L'Amministrazione dispone ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 comma 4 e 5, che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo piu basso in quanto le caratteristiche peculiari dell'Accordo Quadro non permettono di procedere alla valorizzazione di alcun criterio oggettivo premianti la qualità delle offerte, se non quello relativo al prezzo. Pertanto la scelta dei contraenti
sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 da esperirsi con il criterio del prezzo più basso con l'eliminazione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. citato, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara al netto delle spese relative al costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavori.
Dopo la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si procederà alla stipula del contratto con l’operatore meglio posizionato nella graduatoria di merito,
Il contratto avrà la durata di anni tre, a decorrere dalla data di stipula dello stesso, oppure, entro tale data, sino al raggiungimento dell’importo contrattuale.
Oltre che per casi particolari e/o urgenti l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni fuori dal lotto assegnato anche nel caso in cui per uno o più contratti si raggiunga l’importo contrattuale prima della scadenza naturale.
Art. 5 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore massimo complessivo dei lavori affidabili in base al presente Accordo Quadro per la categoria di lavorazione richiesta, nel periodo di validità dello stesso ammonta ad € 360.000,00 oltre IVA per tre anni
Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la manodopera non soggetti a ribasso, oltre l’Imposta sul Valore Aggiunto.
Il valore massimo annuale di ogni singolo contratto per ciascun lotto è stato stabilito in € 120.000 (centoventimila/00) oltre IVA.
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL LOTTO | € 120.000,00 |
di cui € 40.500,00 per canone annuo ed € 77.500 per manutenzione | |
- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | € 118.000,00 |
- ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 2.000,00 |
L’importo complessivo finale di affidamento del contratto sarà stabilito detraendo il ribasso unico offerto dall’operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito.
Il valore complessivo dell’Accordo Quadro e del contratto non impegna l’Amministrazione a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre l’appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l’importo lavori manutenzione immobili stabilito.
ART. 6
MODALITA’ E PRESCRIZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA/ORDINARIA
La manutenzione programmata degli impianti, deve avere cadenza mensile, trimestrale o semestrale, a seconda della tipologia degli interventi, su calendario concordato con il RUP e il direttore dei lavori che si riservano la possibilità di intervenire anche con specifiche indicazioni sui lavori da compiere e presiedere alle operazioni sui singoli impianti.
Lo scadenziario delle verifiche, con indicazione dei vari impianti, andrà consegnato alla direzione lavori entro giorni 15 (quindici) dalla data di consegna dei lavori e dovrà essere rigorosamente rispettato.
Ogni intervento di manutenzione programmata dovrà essere contenuto in dettaglio su apposite schede di manutenzione predisposte dalla stazione appaltante, sulle quali andranno indicati, data, ora, tipologia intervento, problemi riscontrati, azioni adottate e necessarie per la risoluzione dei problemi, nominativo del tecnico inviato, nominativo del personale in loco per la verifica e ogni altra informazione utile, che andranno compilate in occasione di ogni verifica e sottoscritte dal tecnico manutentore e da personale in loco appositamente individuato. La scheda di manutenzione andrà poi trascritta su apposito libretto di manutenzione (la tipologia sarà indicata dalla direzione lavori) che andrà conservato nel locale macchina e che dovrà essere costantemente aggiornato.
I componenti sostituiti devono essere posti a verifica del personale di controllo per un periodo di giorni 15 (quindici), trascorsi i quali andranno smaltiti dall’appaltatore e a suo carico, in discarica
autorizzata, secondo le normative vigenti in materia; detta operazione andrà indicata nel libretto di manutenzione, con indicazione del nominativo della discarica autorizzata.
Per i servoscala o per gli impianti non dotati di locale macchina dove depositare il libretto di manutenzione, verrà concordato il luogo di deposito di detto libretto (segreterie o altro luogo idoneo).
Le schede di manutenzione andranno consegnate alla direzione lavori entro giorni 10 (dieci) dalla scadenza della data di verifica, trascorso il termine verrà applicata una penale pecuniaria pari di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Il libretto di manutenzione conterrà, in dettaglio, tutti gli interventi effettuati sull’impianto, oltre a quelli di manutenzione programmata; l’aggiornamento del libretto di manutenzione andrà eseguito per ogni intervento o sopralluogo effettuato all’impianto. Nel caso in cui, durante le verifiche effettuate dalla stazione appaltante o dalla direzione lavori, vengano riscontrate manchevolezze nella compilazione di detto libretto, verrà applicata una penale pecuniaria a carico dell’appaltatore di Euro 200,00 (duecento/00).
Nel corso degli interventi di manutenzione programmata dovranno essere eseguiti i seguenti controlli (elenco indicativo e non esaustivo, andranno controllati tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalità e la sicurezza dell’impianto):
Cadenza mensile:
1. Componenti per quadri di manovra:
• Salvamotore magnetotermico;
• Interruttori magnetotermici e differenziali;
• Alimentazione del circuito di allarme con batteria tampone;
• Relé di qualsiasi tipo;
• Teleruttori;
• Gruppo teleinvertori salita-discesa (S/D);
• Trasformatore monofase e/o trifase e relativi collegamenti;
• Valvola automatica manovra o luce;
• Gruppo ritardatore;
• Raddrizzatore di corrente;
• Selettore elettrico di manovra.
2. Gruppo motore-argano-freno, pulegge di rinvio, regolatore velocità:
• Argano;
• Coppia vite senza fine-ruota elicoidale;
• Bronzine;
• Puleggia di trazione;
• Cuscinetto reggispinta;
• Gruppo freno;
• Elettromagnete del freno
• Bobina dell’elettromagnete;
• Ganasce del freno
• Ferodi;
• Xxxxx e tiranti freno;
• Motore aprifreno;
• Bronzine motore;
• Motore compreso adattamento al semigiunto e al basamento;
3. Apparecchiature elettromeccaniche del vano corsa e porte di piano:
• Linee elettriche fisse del vano corsa (commutatori, bottoniere, serrature, allarme ecc ecc);
• Linea elettrica luce vano corsa;
• Sistema citofonico;
• Apparecchio telefonico di emergenza in cabina;
• Pattini del contrappeso;
• Serbatoio olio per ingrassaggio guide;
• Serratura e controsserratura;
• Apertura e chiusura porte di piano;
• Fissaggio pannelli porte di piano;
• Xxxxxx di sgancio esterna sottovetro;
• Bottoniera di piano;
• Ammortizzatore a molla sotto il contrappeso.
4. Apparecchiature elettromeccaniche del locale macchina:
• Tutte le linee elettriche complete nel locale macchina, dall’interrutore generale al quadro di manovra;
• Linee di forza motrice;
• Linee freno;
• Impianto di illuminazione;
• Linee di terra;
• Porta locale;
• Cassetta porta-chiavi esterna.
5. Funi di sollevamento:
• Funi di trazione e sollevamento
6. Cabina:
• Rivestimento cabina;
• Ante cabina;
• Maniglie porte;
• Cerniere porte;
• Fondo di cabina;
• Tappeto o pavimento cabina;
• Specchiature cabina (vetro, specchio o altro);
• Elettromagnete con relativo pattino retrattile;
• Bottoniera di cabina;
• Operatore porte automatico completo di sospensione;
• Fotocellule per interdizione chiusura porte con relativa linea elettrica;
• Pattini di scorrimento con relativi supporti;
• Gruppo paracadute;
• Illuminazione di emergenza;
• Targhette: identificazione impianto, dati impianto, dati e contatti manutentore, segnaletica per emergenza, segnaletica informativa.
7. Centraline oleodinamiche e componenti elettromeccaniche:
• Elettrovalvole con relativi collegamenti e accessori;
• Termostato olio;
• Termostato resistenza scalda olio;
• Guarnizione pistone;
• Funi;
• Olio centralina con relativo rabbocco;
• Centralina ascensore;
• Gruppo motore pompa;
• Valvole varie;
• Manometri;
• Termostati;
8. Dispositivo automatico ritorno al piano:
• Dispositivo elettronico con ritorno al piano e apertura porte in caso di emergenza;
• Batterie tampone, caricabatteria e centralina;
9. Servoscala:
• prove di funzionamento, controllo e pulizia dei contatti, delle guide di scorrimento e di tutti i componenti principali, prova di funzionamento e verifica di tutte le sicurezze, ingrassaggi e
oliature ai vari componenti, verifica cablaggi e apparecchiature, comandi a chiave e telecomandi e tutte le opere di manutenzioni necessarie ad un corretto funzionamento dello stesso, segnaletica varia.
Cadenza trimestrale:
10.Pulitura:
• Pulitura del tetto di cabina, del vano corsa, dei vetri del vano corsa, della fossa, dell’interno cabina, delle porte di cabina;
• Trattamento derattizzazione fossa ascensori e locale macchina.
Cadenza semestrale:
11.Verifica:
• Verifica semestrale dell’impianto elevatore con annotazione dei risultati sul libretto di immatricolazione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 30.04.99, n. 162.
Cadenza annuale:
12. Relazioni
• • redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate;
• • preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione;evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l’anno di gestione successivo.
L’elenco delle attività e dei controlli sopra riportati è puramente indicativo in quanto la ditta manutentrice dovrà comunque dar corso ad ogni e qualsiasi verifica prevista o non dalla normativa vigente utile a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti in ogni momento.
Il canone di manutenzione programmata comprende gli interventi, la riparazione e la sostituzione, forniture comprese, di tutti i componenti e materiali, nessuno escluso, necessari a garantire il regolare funzionamento degli impianti di qualunque tipologia.
Nella manutenzione programmata - ordinaria sono inoltre compresi:
• due visite straordinarie, la prima entro il primo trimestre dall’inizio dell’appalto e la seconda al termine, da parte di un tecnico qualificato a servizio dell’impresa aggiudicataria al fine di predisporre un rapporto di sintesi sullo stato degli impianti che sarà inviato alla Stazione Appaltante.
Le visite dovranno essere comunicate all’Amministrazione che provvederà ad affiancare un suo tecnico durante le operazioni di visita;
• l’assistenza da parte dell’impresa aggiudicataria, con proprio personale qualificato, all’esecuzione delle visite periodiche, che saranno effettuate da ente autorizzato ai sensi delle normative vigenti;
• L’aggiornamento della documentazione relativa agli impianti elevatori, custodita presso l'UOD 04 - Ufficio Tecnico, da effettuarsi ogni mesi 3.
Art. 7
MODALITA’ E PRESCRIZIONI DELLA MANUTENZIONE MIGLIORATIVA/STRAORDINARIA
Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri per la fornitura e messa in opera dei materiali necessari per i lavori di adeguamento alle nuove Leggi degli impianti esistenti, l’installazione di nuove apparecchiature richieste o prescritte dalle Autorità Governative, nonché i danni causati da manomissioni o da agenti esterni. Per gli interventi summenzionati, su richiesta dell’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria presenterà un preventivo di spesa e se giudicato congruo, seguirà l'ordine di intervento scritto che consisterà in apposito modulo redatto dal tecnico incaricato del suddetto Ufficio nel quale, firmato dal D.L. e vistato dal R.U.P., verrà stabilito la tipologia dell’intervento nel dettaglio, il costo dell'intervento, la data di inizio e il tempo massimo
per la esecuzione dell'intervento autorizzato e s’impegnerà ad eseguire i lavori necessari alle condizioni preliminarmente concordate con la stazione appaltante. Scaduto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori ordinati, si applicherà una penale pecuniaria di euro 100,00 per ogni giorni di ritardo.
I preventivi dovranno essere predisposti applicando il “Prezzario dei Lavori Pubblici” della Regione Campania in vigore al momento della stipula del contratto e saranno soggetti al ribasso d'asta Qualora per i lavori da effettuare di alcune categorie non siano previste nel prezzario Regionale si applicheranno i prezzi di cui all’elenco prezzi unitari.
Qualora tra i prezzi di tariffa e l’elenco prezzi unitari non siano previsti prezzi per i lavori da effettuare, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri della normativa vigente.
Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.
I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore ed approvati dal RUP.
Tutti i nuovi prezzi, come i canoni annuali saranno soggetti al ribasso d'asta.
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione regionale può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi.
L’ Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare ad altre Ditte eventuali lavori di modifica, sostituzione, rimodernamento degli impianti senza che l’impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni né pretese di sorta.
I lavori di miglioria sotto descritti sono OBBLIGATORI e andranno eseguiti nei tempi e nei modi indicati.
a. CARTELLONISTICA: entro mesi 6 dalla data di consegna dei lavori, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e la posa della cartellonistica necessaria presso tutti gli impianti elevatori (ascensori e servoscala), adeguata alla tipologia e finitura estetica dell’impianto, concordata in precedenza con la direzione lavori, per la definizione della tipologia, del materiale da utilizzare e dei contenuti.
In particolare dovranno essere installate le segnalazioni relative a:
- Indicazione caratteristiche impianto con relativo numero di matricola;
- indicazione ente per la verifica biennale;
- numero impianto;
- numero dei piani con indicazione dei vari servizi presenti agli stessi;
- comportamento da seguire in caso di emergenza;
- indicazione per l’utilizzo da parte dei disabili;
- cartellonistica varia di segnalazione e emergenza interna ed esterna;
- ogni altro cartello indicato dalla direzione lavori.
Per l’esecuzione della miglioria sopra descritta verranno corrisposti a corpo Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), al lordo del ribasso d’asta, a lavori eseguiti a regola d’arte.
Se entro il termine fissato i lavori sopra indicati non verranno realizzati, verrà applicata una penale pecuniaria pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
b. DOCUMENTAZIONE E XXXXXX IMPIANTI: entro mesi 12 dalla data di consegna dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’integrazione della documentazione in possesso della stazione appaltante, con tutta la documentazione necessaria, manuali e schemi tecnici inclusi, realizzati in proprio o richiesti presso le case costruttrici. Per ogni impianto dovrà essere raccolta tutta la documentazione necessaria e inserita in apposito faldone.
Per l’esecuzione della miglioria sopra descritta verranno corrisposti Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) al lordo del ribasso d’asta.
Se entro il termine fissato i lavori sopra indicati non verranno realizzati, verrà applicata una penale pecuniaria pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
c. DISPOSITIVI SICUREZZA: entro mesi 18 dalla data di consegna l’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e la posa di tutti i dispositivi necessari (ove già installati garantirne la piena funzionalità), atti al ritorno al piano, in caso di emergenza, della cabina e relativa apertura delle porte.
L’impresa dovrà consegnare alla stazione appaltante entro mesi 2 un prospetto indicante la presenza del dispositivo sugli impianti in manutenzione.
Per l’esecuzione dei lavori sopra indicati verranno corrisposti Euro 300,00 (trecento/00), al lordo del ribasso d’asta, per ogni nuovo dispositivo installato.
Se entro il termine fissato i lavori sopra indicati non verranno realizzati, verrà applicata una penale pecuniaria pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
ART.8
MODALITA’ E PRESCRIZIONI DELLA REPERIBILITA’ E PRONTA
DISPONIBILITA’ (comprensiva nel canone mensile)-
La reperibilità e pronta disponibilità consiste nell’invio, 24h su 24h per tutti gli impianti oggetto del presente appalto, ad ogni richiesta che dovrà rispettare le procedure stabilite negli articoli seguenti, di un tecnico abilitato al fine di eliminare situazioni di disagio o di pericolo per gli utilizzatori dell’impianto in avaria e possibilmente ripristinarne il pieno funzionamento. Le procedure di cui sopra dovranno essere definite entro quindici giorni dalla firma del contratto e si fonderanno sulle insindacabili necessità dell’Appaltante consistenti, prioritariamente, nello stabilire le modalità e il controllo dei tempi di intervento.
Dalle ore 08.00 alle 20.00 di tutti i giorni non festivi (sabato compreso) l’intervento del tecnico deve avvenire entro venticinque minuti dalla chiamata, che potrà avvenire in via telematica a mezzo apposito software (internet, e-mail), come indicato nell’art. seguente, o a mezzo fax o telefono, e che sarà registrata.
Nei giorni festivi e dalle 20.00 alle 08.00 dei giorni feriali, l’intervento tecnico deve avvenire entro
sessanta minuti dalla chiamata che sarà registrata.
Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità che deve essere garantito anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.
L’Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto qualora si rendesse necessario per reiterati ritardi o per inadempienze sugli interventi richiesti.
ART.9
MODALITA’ PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
Per garantire gli interventi 24h su 24h oppure al di fuori del normale orario lavorativo (indicativamente 8.00 – 18.00), l’impresa dovrà mettere a disposizione un servizio di call-center sempre attivo, al quale saranno inoltrate le richieste di intervento a mezzo telefonico o fax, che dovranno essere registrate e comunicate, con modalità da definire, all’apposito ufficio dell’Amministrazione regionale.
Alla fine del contratto, l’impresa dovrà consegnare il riepilogo di tutti i dati su supporto informatico in formato compatibile con i programmi dell’Amministrazione regionale; l’inadempimento è motivo di escussione della polizza fideiussoria.
Nel periodo transitorio di attivazione di detto software o sistema di chiamata, verrà attivato un sistema alternativo di richiesta di intervento a mezzo posta elettronica, fax, telefono o altro che questa Amministrazione reputi necessario per una più efficace gestione degli interventi e chiamate.
ART.10 FERMO IMPIANTO
Nel caso si verificassero anomalie da adombrare la sicurezza dell’impianto, l’elevatore dovrà essere immediatamente disattivato sino alla completa rimozione della causa che ne ha determinato il fermo.
Il fermo macchina deve essere immediatamente comunicato all’Amministrazione indicando il tipo di riparazione necessaria e l’importo di spesa per il ripristino. Sull’impianto dovranno essere apposti ai singoli piani cartelli indicante il fuori servizio e il periodo presunto di rimessa in esercizio.
Per ogni fermo impianto sarà cura della direzione lavori, in contraddittorio con l’impresa appaltatrice, stilare un verbale indicante la data di fermo impianto e la data per la rimessa in esercizio dello stesso, entro la quale dovranno essere eliminate tutte le anomalie riscontrate; trascorso tale termine senza la rimessa in funzione dell’impianto, verrà applicata una penale pecuniaria pari a Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.
ART. 11
QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO
La manodopera utilizzata deve essere in possesso dei requisiti necessari di legge (normativa ascensori e/o impiantistica). L’impresa dovrà fornire apposito elenco con l’indicazione dei nominativi dei tecnici che opereranno sugli impianti, con allegata la fotocopia di un documento di identità e del patentino di abilitazione ai sensi delle normative vigenti.
Il personale addetto deve essere identificabile tramite idonea targhetta, recante nominativo della ditta, fotografia e nominativo personale, avere abbigliamento di lavoro e dispositivi di protezione individuale a seconda della tipologia di lavoro e conforme alle norme vigenti e consono agli ambienti e adottare comportamenti consoni.
L’Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto qualora si rendesse necessario per reiterate inadempienze.
ART. 12
PRESTAZIONI SPECIALI
La ditta appaltatrice dovrà rendersi disponibile all’istruzione della manovra “a mano” in caso di emergenza, a personale identificato nei vari edifici.
Tale prestazione è comprese nel canone mensile fisso.
ART. 13
PAGAMENTI
L’importo del canone sarà liquidato in rate quadrimestrali posticipate, di importo pari alla somma di quattro canoni mensili per ogni impianto.
Il pagamento avverrà a presentazione della fattura previo nulla osta del committente alla liquidazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione programmata/ordinaria degli impianti.
Le spettanze della manutenzione migliorativa obbligatoria di cui all’art. 5 lett. a), b),c) e d) saranno liquidate a presentazione di fattura, debitamente vistata per la regolare esecuzione, dal Direttore dei Lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento.
Tutte le opere non comprese nel canone devono essere preventivamente formalmente ordinate dal committente e verranno pagate separatamente secondo le disposizioni contenute negli ordini specifici o in ulteriori contratti di appalto per l’esecuzione delle stesse.
Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal committente.
Ogni fattura emessa senza l’autorizzazione da parte dell’ufficio di direzione lavori verrà restituita.
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ART. 14
VARIAZIONE DEI CANONI
La variazione dei canoni sarà effettuata in caso di aumento o diminuzione delle macchine affidate in manutenzione. Il canone fisso mensile è di Euro 100,00 per gli ascensori e Euro 25,00 per i servoscala, dai quali sarà dedotto il ribasso d’asta.
Le variazioni in diminuzione saranno applicate per fermi superiori a mesi uno.
In caso di consegna di nuovo impianto, l’impresa appaltatrice è tenuta a verificarne la piena funzionalità e le rispondenza alle normative vigenti, stilando un apposito verbale. Qualora lo stesso evidenzi difetti o problemi, ciò dovrà risultare, su indicazione dell’appaltatore, nel predetto verbale; in caso contrario gli eventuale vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell’appaltatore che dovrà provvedere alla loro eliminazione.
La variazione in aumento del canone decorreranno dal momento della consegna del nuovo l’impianto e saranno conteggiate per mese intero, approssimato per difetto.
ART. 15
CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO
Costituisce parte integrante del contratto il presente Capitolato. I lavori avranno durata pari tre anni dalla data del verbale di consegna.
Gli oneri attinenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuno escluso, sono a totale carico del contraente.
ART. 16
RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER CAMBIO GESTIONE
Al termine del contratto gli impianti dovranno essere riconsegnati nel perfetto stato di funzionamento salvo il decadimento dovuto all’uso.
L’impresa titolare del contratto per la gestione e manutenzione degli impianti, in fase di rinnovo di gara d’appalto, dovrà permettere all’impresa vincitrice di accedere ai locali e agli impianti di cui all’allegato A, per un tempo di trenta giorni antecedenti la scadenza del contratto stesso, e dovrà altresì mettere a disposizione il personale per le dovute spiegazioni e operazioni necessarie a far si che l’impresa subentrante sia in grado di condurre gli impianti senza creare disguidi o guasti inopportuni.
Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dall’assuntore, il committente provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare all’assuntore, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno imposti.
La mancata riconsegna in contraddittorio autorizzerà il committente a riprendere possesso degli impianti senza alcuna formalità od ulteriore preavviso redigendo il verbale di constatazione dello stato di manutenzione delle entità alla presenza di due testimoni e a notificare all’assuntore eventuali addebiti.
ART. 17
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Entro 10 gg dall’inizio di validità del contratto la Ditta dovrà, previo accordi con l'UOD 04 Ufficio Tecnico, attivarsi affinché si proceda alla consegna degli impianti oggetto dell’appalto.
Detta circostanza risulterà da apposito verbale sottoscritto in contraddittorio dalle parti. In detto verbale dovrà risultare lo stato di conservazione degli impianti.
Qualora gli stessi non risultassero funzionanti, ciò dovrà risultare, su indicazione dell’appaltatore, nel predetto verbale; in caso contrario gli eventuale vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell’appaltatore che dovrà provvedere alla loro eliminazione.
ART. 18
SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
ART. 19
OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
1. La Ditta assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e di assicurazioni sociali.
2. Essa è inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro interessanti la categoria e la località in cui le prestazioni stesse devono essere effettuate.
3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall’Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione opererà una ritenuta sarà corrisposta alla Ditta, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato del lavoro avrà dato assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell’Impresa della propria posizione retributiva e/o contributiva.
ART. 20 NORME APPLICABILI
Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, la ditta manutentrice dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente al momento dell’effettuazione delle prestazioni, in materia di impianti elevatori (ascensori, servoscala)
Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:
• la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
• il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
• la norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici";
• la norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici";
• la norma UNI 10411-1 del 16 luglio 2003 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti."; il
D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici" per le parti ancora applicabili;
• il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l’esecuzione della L. 24-10-1942,
n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
• il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per la parti ancora applicabili;
• il D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
• il D.M. 14 giugno 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente capitolato;
• il D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica";
• il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
• il Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro";
• il X.X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000 - "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
• la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
• il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
• il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• la Legge 46/90 del 5 marzo 1990 - "Norma per la sicurezza degli impianti elettrici", sostituito dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
• il X.X.X. 000/00 - "Xxxxx per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e normative applicative;
• il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
• DPR 214/2010 a parziale modifica del DPR 162/1999
L’elenco sopra riportato si intende non esaustivo. La ditta manutentrice è quindi tenuta ad osservare ogni e qualsiasi prescrizione tecnica prevista per gli impianti affidati in manutenzione.
ART. 21 NORME DI SICUREZZA
I lavori di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori, e dei servoscala dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
In particolare la ditta manutentrice è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al committente; è altresì obbligata a predisporre, prima dell’effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei servoscala ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, con l’impegno ad osservarlo scrupolosamente per l’intera durata dell’appalto.
La ditta manutentrice istituirà per l’appalto in oggetto apposito registro degli infortuni vidimato dalla A.S.L., consegnandone copia al committente.
Solo su esplicita e preventiva autorizzazione del committente la ditta manutentrice potrà eseguire modifiche ed ampliamenti sugli impianti soggetti a marcatura CE, autorizzazione I.S.P.E.S.L., V.V.F., A.S.L., Ispettorato del Lavoro o enti certificati, certificazione di conformità al D.M. n. 37/08, con conseguente ed immediato aggiornamento dei disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di legge.
La ditta manutentrice è inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, così come predisposto dal produttore.
ART. 22 GARANZIE E CAUZIONI
Α) Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93, del D.L. 50 04/2016 è richiesta una cauzione provvisoria, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, da prestare al momento della partecipazione alla gara informale.
Β) Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, , del D.L. n. 50/2016 , è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. La somma garantita è quella prevista nello “schema tipo 1.2” del DM.12/03/2004 n.123 .
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione rilasciata da banca o intermediario finanziario o impresa di assicurazione.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, , del D.L. n. 50/2016.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in conformità a quanto disposto all’art.1 della “polizza schema tipo 1.2” di cui al Decreto sopranominato.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata, su richiesta della Stazione Appaltante conformemente a quanto stabilito nel DM 12/03/2004 n.123.
ART. 23 ASSICURAZIONI
L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 3, a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A.. La polizza dovrà inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo minimo assicurato è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Deve pertanto ritenersi onere a carico dell’operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, di polizze relative a:
1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo.
2. Assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si verifichino in corso di esecuzione. Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’esecutore dei lavori potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il lavoro svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quelli sopra indicati.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall’operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
ART. 24
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA MANUTENTRICE
La ditta manutentrice è tenuta all’osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e del presente capitolato speciale d’appalto.
La ditta manutentrice è tenuta altresì all’osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera.
Si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da leggi e da contratti collettivi di lavoro nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro. La ditta manutentrice è responsabile, ai fini del presente appalto, del rispetto delle norme di cui al presente articolo anche per gli eventuali subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi e dal presente capitolato.
ART. 25 SANZIONI E PENALI
Poiché lo scopo primario del presente servizio di conduzione è la manutenzione preventiva, i casi di fermo impianto dovranno essere considerati eventi eccezionali.
Nel caso di riscontro di mancata manutenzione preventiva accertata dal committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, verrà applicata una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni caso di fermo impianto e di ulteriori euro 200,00 per ogni giorno successivo al primo di fermo impianto comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi.
Nel caso che in occasione della verifica periodica, l’ente verificatore emettesse un verbale di divieto all’uso dell’impianto determinato da una carenza di manutenzione o da malfunzionamenti non segnalati al committente, verrà applicata alla ditta manutentrice una penale di euro 200,00 per ogni giorno di divieto all’uso, comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi, fino alla data di ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dal committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta della ditta manutentrice.
In caso di ritardo nell’espletamento del servizio di pronto intervento, il committente procederà ad applicare una penale di euro 100,00 per ogni ritardo rilevato e di euro 100,00 per ogni ora eccedente quelle concesse all’art. 6. “Servizio di pronto intervento” del presente capitolato.
Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla ditta manutentrice una penale di euro 200,00 per ogni giorno di impianto fermo comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi.
L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura emessa successivamente all’infrazione accertata e formalmente notificata alla ditta manutentrice.
ART. 26
CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE
1. Risoluzione del contratto per reati accertati
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nonché agli articoli 10 ter, quater e quinques della Legge 31/05/1965 n. 575 introdotti con l'articolo 20 della Legge 13/09/1982 n. 645 come successivamente modificato e integrato, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione regionale, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il RUP valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
Su indicazione del RUP il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione regionale su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio
con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l'Amministrazione regionale, su proposta del RUP, decreta la risoluzione del contratto.
Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008, contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto).
3. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per far eseguire d'ufficio ad altra impresa tutte quelle opere necessarie per garantire la messa in sicurezza del cantiere e delle opere già realizzate, e per affidare ad altra impresa i rimanenti lavori.
4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo
L'Amministrazione regionale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione regionale prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione regionale a norma del precedente punto
1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
L'Amministrazione regionale può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione regionale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 108 del D.L.vo n. 50 del 50/2016, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.
ART. 27
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato:
1. l’elenco degli impianti elevatori oggetto dei lavori e allegato al capitolato speciale d’appalto;
In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:
a) contratto d'appalto;
b) capitolato speciale d'appalto;
c) elenco impianti elevatori;
ART. 28 RISERVATEZZA
La ditta manutentrice sotto la propria responsabilità si impegna per sé e per il proprio personale a garantire il riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza concernenti le attività svolte dal committente.
ART. 29 CONTROVERSIE
Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano l’esclusiva competenza del foro di Napoli.
ART. 30
DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
ART. 31
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO
L'Amministrazione regionale riconoscerà quale persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione regionale, e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto la persona che ha sottoscritto l'offerta.
L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).
La cessazione o decadenza dall’incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione regionale.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore l'Amministrazione regionale può autorizzare la sostituzione della persona incaricata a riscuotere, ricevere, quietanzare nonchè sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.
In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione stessa per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.
ART. 32
RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
La Rappresentanza dell’Amministrazione regionale presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori ed al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell’appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato e di curare che l’esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori, e di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare all'Amministrazione regionale le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l’attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Le persone all’uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l’appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all’osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.
Parimenti ogni intervento dell’Amministrazione regionale, della direzione dei lavori o del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l’appaltatore che ne sarà responsabile.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del RUP dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.
Il direttore tecnico dell’impresa vigila sull’osservanza dei vari piani di sicurezza.
L'appaltatore, o i suoi rappresentanti, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori stessi. Il personale dell’impresa non potrà rifiutarsi sotto l’ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla
verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa.
L’appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d’ufficio, con addebito della maggiore spesa che l'Amministrazione regionale avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine impartitogli.
L’appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all’Ufficio della direzione dei lavori, o dell'Amministrazione regionale, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l’impresa è tenuta a firmare.
ART. 33
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal RUP o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.
E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore:
• tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute alla sua differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Amministrazione regionale sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Amministrazione regionale rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
• la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee di passi carrabili.
ART. 35 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente capitolato valgono le norme in materia del vigente Codice Civile.
Allegato A - numero e sedi degli impianti elevatori
Uffici | Ubicazione | N. Ascensori | Servoscala |
Sede della Giunta Regionale - via S. Lucia, 81 | Napoli | 5 | |
Genio Civile xxx Xx Xxxxxxx | Xxxxxx | 0 | 1 |
Istituto “X. Xxxxxxxx” Xxx X. Xxxxxx xxxxx Xxxxxx | Xxxxxx | 0 | |
Complesso regionale - via Xxx Xxxxx 9 | Napoli | 3 | 1 |
Edificio “P.I.C.O.” - Xxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx | 0 | |
Xxxxx Xxxxxx - via Roma | Avellino | 1 | |
Edificio uffici regionali - xxx Xxxxxxx 0 | X. Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) | 2 | 2 |
Edificio uffici regionali “D'Orso” via Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx (AV) | 1 | |
Edificio uffici regionali “Galilei” via Tuoro Cappuccini | Avellino | 1 | |
Genio Civile - via Xxxxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxx | 1 | |
Genio Civile- xxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx | 0 | |
Complesso regionale via Xxxxx | Salerno | 1 | 1 |
Edificio via Provinciale Maratea | Contursi Terme (SA) | 1 | |
Genio Civile via X. Xxxxxxxx | Caserta | 1 | |
Complesso Regionale “Marino”, Viale Xxxxx XXX | Caserta | 1 | |
Uffici Regionali Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx X. Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | 0 | |
Genio Civile, xxx Xxxx xx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | 0 | |
Totale | 32 | 7 |