Common use of Recesso del contratto Clause in Contracts

Recesso del contratto. 1. Il recesso da parte dell’Ente è disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 2. L’Ente si riserva inoltre la facoltà, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 30 giorni solari, inviato a mezzo PEC. 3. Per giusta causa si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di uno dei sottoindicati eventi: a) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato coni creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere; b) qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e comunque quelli previsti dagli atti di gara; c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia; d) qualora nel corso della convenzione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria; in tale caso, al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio; e) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Ente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della presente convenzione; in tale caso, il Tesoriere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.; f) per motivi diversi da quelli sopra elencati, purché tenga indenne il Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 4. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione del servizio di tesoreria ad altro soggetto individuato dall’Ente. 5. In caso di recesso per giusta causa il Tesoriere rinuncia espressamente, secondo la formula ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute. 6. Qualora nel corso della durata della convenzione siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 per il servizio di Tesoreria o per le prestazioni oggetto della convenzione, l’Ente chiederà al Tesoriere di adeguarsi ai parametri di tali convenzioni che dovessero risultare più favorevoli all’Ente. In caso di mancata accettazione da parte del Tesoriere di modificare le condizioni economiche della convenzione al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l’Ente, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 7. In caso di cessazione anticipata del servizio di Tesoreria per qualsivoglia motivo, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi, in via subordinata, all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente, le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria

Recesso del contratto. 1Durante il periodo dell’affitto, la proprietà ha facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito nell’art. 2, in caso di esigenze di pubblica utilità qualora vi sia un giustificato motivo d’interesse generale. Il recesso da parte dell’Ente è disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 contratto viene inoltre sciolto di diritto e ss.mm.ii. 2. L’Ente si riserva inoltre la facoltàproprietà, nella persona del rappresentante incaricato, può immettersi nel pieno possesso degli immobili, previo preavviso di dieci giorni notificato all’affittuario nelle forme di legge, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 30 giorni solari, inviato a mezzo PEC. 3. Per giusta causa si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di uno dei sottoindicati eventiseguenti casi: a) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato coni creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatorel’affittuario incorra in una situazione di insolvenza, curatorerilevabile dal bollettino ufficiale dei protesti, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri da sentenza civile passata in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesorieregiudicato; b) qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e comunque quelli previsti dagli atti nel caso in cui l’affittuario venga colpito da provvedimenti di garaprivazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti; c) qualora taluno dei componenti l’Organo non venga rispettato il carico minimo stabilito nel capitolato d’affitto, salvo cause di Amministrazione o l’Amministratore Delegato del Tesoriere siano condannati, forza maggiore comunicate con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafiacongruo anticipo alla proprietà; d) nel caso in cui l’affittuario venga colpito da provvedimenti dell’Autorità competente che comportino la chiusura dell’esercizio per un periodo superiore ad un mese. E' prevista la facoltà dell’affittuario di recedere anticipatamente dal contratto per: - gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari. All'uopo l’affittuario dovrà comunicare alla proprietà, tramite PEC, almeno tre mesi prima dell’inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni documento utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di rescissione anticipata del contratto prevista da questo comma, l’affittuario, a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso qualora nel corso della convenzione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria; non si riesca ad affittare la malga. - un qualsiasi motivo personale e/o societario, in tale tal caso, l’affittuario dovrà comunicare tale intenzione alla proprietà, tramite PEC, almeno tre mesi prima dell’inizio della stagione di monticazione. In questo caso, l’affittuario dovrà pagare l’intero canone di concessione dell’anno in corso a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, oltre ad una penale pari al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata 20% del servizio; e) canone annuo. Per le ATI/ATS, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Enterecesso dell’azienda mandante, che abbiano incidenza sull'esecuzione della presente convenzione; in tale casol’azienda capofila è tenuta a continuare l’esecuzione del contratto, il Tesoriere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso da sola o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.; f) per motivi diversi da quelli sopra elencati, purché tenga indenne il Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 4. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione del servizio di tesoreria ad previa sostituzione dell’impresa receduta con altro soggetto individuato dall’Entedi gradimento della proprietà, fermo restando le medesime condizioni di aggiudicazione. 5. In caso di recesso per giusta causa il Tesoriere rinuncia espressamente, secondo la formula ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute. 6. Qualora nel corso della durata della convenzione siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 per il servizio di Tesoreria o per le prestazioni oggetto della convenzione, l’Ente chiederà al Tesoriere di adeguarsi ai parametri di tali convenzioni che dovessero risultare più favorevoli all’Ente. In caso di mancata accettazione da parte del Tesoriere di modificare le condizioni economiche della convenzione al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l’Ente, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 7. In caso di cessazione anticipata del servizio di Tesoreria per qualsivoglia motivo, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi, in via subordinata, all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente, le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

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Samples: Contratto d'Affitto

Recesso del contratto. 1. Il recesso da parte dell’Ente è disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e ss.mm.ii. 2. L’Ente si riserva inoltre la facoltà, nei casi senza necessità di giusta causamotivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 30 venti giorni solari, inviato a mezzo da comunicarsi all’Appaltatore con PEC. 3. Per giusta causa si intendeDalla data di efficacia del recesso, a titolo esemplificativo e l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non esaustivo, il verificarsi di uno dei sottoindicati eventi: a) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato coni creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere; b) qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e comunque quelli previsti dagli atti di gara; c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia; d) qualora nel corso della convenzione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria; in tale caso, al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio; e) in comporti danno alcuno all’Amministrazione Comunale . In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Ente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della presente convenzione; in tale caso, il Tesoriere recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite di quanto correttamente ed eseguito a regola d’arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. (art. 109 Codice contratti) Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamentedi contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura pretesa risarcitoria, ed a ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo stabilito all’art. 1671 Codcodice civile. Civ.; f) per motivi diversi da quelli sopra elencati, purché tenga indenne il Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e Ai sensi dell’art. 110 del mancato guadagno. 4. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione Codice dei contratti in funzione della fase di transizione del servizio di tesoreria ad altro soggetto individuato dall’Ente. 5. In caso di recesso per giusta causa il Tesoriere rinuncia espressamenteliquidazione giudiziale, secondo la formula ora per alloradi liquidazione coatta e concordato preventivo, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute. 6. Qualora nel corso della durata della convenzione siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 26dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 14-ter, della Legge del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 488/1999 per il servizio di Tesoreria o per le prestazioni oggetto della convenzione159, l’Ente chiederà al Tesoriere di adeguarsi ai parametri di tali convenzioni che dovessero risultare più favorevoli all’Ente. In ovvero in caso di mancata accettazione da parte dichiarazione giudiziale di inefficacia del Tesoriere contratto, l’Amministrazione Comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di modificare le condizioni economiche della convenzione gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l’Ente, tenuto conto anche dell'importo dovuto stipulare un nuovo contratto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 7. In caso di cessazione anticipata l'affidamento del completamento del servizio di Tesoreria per qualsivoglia motivo, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi, oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in via subordinata, all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente, le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.iisede in offerta.

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Samples: Capitolato Per l'Affidamento Dei Servizi Bibliotecari

Recesso del contratto. 1La ditta aggiudicataria è tenuta all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l’Amministrazione Comunale intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale dei servizi assegnati, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative dei servizi, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società per la gestione dei servizi o di altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tali servizi. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Il recesso da parte dell’Ente è disciplinato committente può, inoltre, risolvere il contratto d’appalto in casi non imputabili alla ditta aggiudicataria, quali motivi di pubblico interesse o in qualsiasi momento dell’esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. In tutti i casi previsti dai commi precedenti, la ditta aggiudicataria concorderà un equo indennizzo con il committente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 250/2016. L’Ente si riserva inoltre la facoltà, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente La ditta aggiudicataria può chiedere il recesso dal contratto in qualsiasi momentocaso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, in tutto o in parte, con preavviso 1256 e 1463 codice civile). Dalla data di almeno 30 giorni solari, inviato a mezzo PEC. 3. Per giusta causa si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di uno dei sottoindicati eventi: a) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimentoefficacia del recesso, la liquidazioneditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato coni creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere; b) qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e comunque quelli previsti dagli atti di gara; c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia; d) qualora nel corso della convenzione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al servizio di tesoreria; in tale caso, al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio; e) in committente. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Ente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della presente convenzione; in tale caso, il Tesoriere recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite già eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamentecontrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura pretesa risarcitoria, ed a ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.; f) per motivi diversi da quelli sopra elencati, purché tenga indenne il Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 4. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione del servizio di tesoreria ad altro soggetto individuato dall’Ente. 5. In caso di recesso per giusta causa il Tesoriere rinuncia espressamente, secondo la formula ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute. 6. Qualora nel corso della durata della convenzione siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 per il servizio di Tesoreria o per le prestazioni oggetto della convenzione, l’Ente chiederà al Tesoriere di adeguarsi ai parametri di tali convenzioni che dovessero risultare più favorevoli all’Ente. In caso di mancata accettazione da parte del Tesoriere di modificare le condizioni economiche della convenzione al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l’Ente, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 7. In caso di cessazione anticipata del servizio di Tesoreria per qualsivoglia motivo, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi, in via subordinata, all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente, le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Recesso del contratto. 1Durante il periodo dell’affitto, la proprietà ha facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito nell’art. 2, in caso di esigenze di pubblica utilità qualora vi sia un giustificato motivo d’interesse generale. Il recesso da parte dell’Ente è disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 contratto viene inoltre sciolto di diritto e ss.mm.ii. 2. L’Ente si riserva inoltre la facoltàproprietà, nella persona del rappresentante incaricato, può immettersi nel pieno possesso degli immobili, previo preavviso di dieci giorni notificato all’affittuario nelle forme di legge, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 30 giorni solari, inviato a mezzo PEC. 3. Per giusta causa si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi di uno dei sottoindicati eventiseguenti casi: a) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato coni creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatorel’affittuario incorra in una situazione di insolvenza, curatorerilevabile dal bollettino ufficiale dei protesti, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri da sentenza civile passata in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesorieregiudicato; b) qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e comunque quelli previsti dagli atti nel caso in cui l’affittuario venga colpito da provvedimenti di garaprivazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti; c) qualora taluno dei componenti l’Organo non venga rispettato il carico minimo stabilito nel capitolato d’affitto, salvo cause di Amministrazione o l’Amministratore Delegato del Tesoriere siano condannati, forza maggiore comunicate con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafiacongruo anticipo alla proprietà; d) nel caso in cui l’affittuario venga colpito da provvedimenti dell’Autorità competente che comportino la chiusura dell’esercizio per un periodo superiore ad un mese. E' prevista la facoltà dell’ affittuario di recedere anticipatamente dal contratto per: - gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari. All'uopo l’affittuario dovrà comunicare alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, almeno tre mesi prima dell’inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni documento utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di rescissione anticipata del contratto prevista da questo comma, l’affittuario, a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso qualora nel corso della convenzione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria; non si riesca ad affittare la malga. - un qualsiasi motivo personale e/o societario, in tale tal caso, l’affittuario dovrà comunicare tale intenzione alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, almeno tre mesi prima dell’inizio della stagione di monticazione. In questo caso, l’affittuario dovrà pagare l’intero canone di concessione dell’anno in corso a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, oltre ad una penale pari al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata 20% del servizio; e) canone annuo. Per le ATI/ATS: in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Enterecesso dell’azienda mandante, che abbiano incidenza sull'esecuzione della presente convenzione; in tale casol’azienda capofila è tenuta a continuare l’esecuzione del contratto, il Tesoriere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso da sola o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.; f) per motivi diversi da quelli sopra elencati, purché tenga indenne il Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 4. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione del servizio di tesoreria ad previa sostituzione dell’impresa receduta con altro soggetto individuato dall’Entedi gradimento della proprietà, fermo restando le medesime condizioni di aggiudicazione. 5. In caso di recesso per giusta causa il Tesoriere rinuncia espressamente, secondo la formula ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute. 6. Qualora nel corso della durata della convenzione siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 per il servizio di Tesoreria o per le prestazioni oggetto della convenzione, l’Ente chiederà al Tesoriere di adeguarsi ai parametri di tali convenzioni che dovessero risultare più favorevoli all’Ente. In caso di mancata accettazione da parte del Tesoriere di modificare le condizioni economiche della convenzione al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l’Ente, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 7. In caso di cessazione anticipata del servizio di Tesoreria per qualsivoglia motivo, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi, in via subordinata, all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente, le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

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Samples: Contratto Di Affitto

Recesso del contratto. 1. Il recesso da parte dell’Ente è disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 2. L’Ente si riserva inoltre la facoltà, nei casi di giusta causa, L’Azienda Sanitaria ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momentocontratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solarigg. xxxxxx, inviato a mezzo PEC. 3. Per da comunicarsi all’Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata X.X. xxx seguenti casi: • giusta causa si intendecausa; • mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il verificarsi accorpamento o soppressione o trasferimento uffici; • qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: • concordato preventivo, di uno dei sottoindicati eventi: a) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare fallimento o di altra legge applicabile in materia atti di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento sequestro o il concordato coni creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o di pignoramento a carico del soggetto avente simili funzioni, il quale rientri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere; b) aggiudicatario; • qualora il Tesoriere fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e comunque di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dagli atti dalla lettera di invito, dal Capitolato Generale, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara; c) ; • qualora taluno dei componenti l’Organo l’organo di Amministrazione amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Tesoriere fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro dai quali consegua l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazionepubblica amministrazione; • ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo. Dalla data di efficacia del recesso l’Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazionicontrattuali, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia; d) qualora nel corso della convenzione venga a cessare assicurando che tale cessazione non comporti fanno alcuno per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria; in tale caso, al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio; e) in l’Azienda Ospedaliera. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Ente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della presente convenzione; in tale caso, il Tesoriere recesso l’Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, pretesa anche di natura risarcitoria, risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.; f) per motivi diversi da quelli sopra elencati, purché tenga indenne il Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 4. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione del servizio di tesoreria ad altro soggetto individuato dall’Ente. 5. In caso di recesso per giusta causa il Tesoriere rinuncia espressamente, secondo la formula ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute. 6. Qualora nel corso della durata della convenzione siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 per il servizio di Tesoreria o per le prestazioni oggetto della convenzione, l’Ente chiederà al Tesoriere di adeguarsi ai parametri di tali convenzioni che dovessero risultare più favorevoli all’Ente. In caso di mancata accettazione da parte del Tesoriere di modificare le condizioni economiche della convenzione al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l’Ente, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 7. In caso di cessazione anticipata del servizio di Tesoreria per qualsivoglia motivo, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi, in via subordinata, all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente, le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

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Samples: Capitolato Prestazionale

Recesso del contratto. 1. Il recesso da parte dell’Ente è disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. 2. L’Ente L’Amministratore Appaltante si riserva inoltre la facoltàfacoltà di recedere dal contratto, nei casi in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse o per giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 30 giorni solari, inviato a mezzo PEC. 3. Per Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, : - l’insolvenza o il verificarsi grave dissesto economico e finanziario dell’Aggiudicatario risultante dall’avvio di uno dei sottoindicati eventi: a) qualora sia stato depositato contro il Tesoriere una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, ricorso/istanza che proponga lo scioglimentoscio- glimento, - la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato coni con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere; b) qualora il Tesoriere dell’Aggiudicatario; - in caso in cui l’Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e comunque la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale lo stesso si è aggiudicato la fornitura, nonché quelli previsti dagli atti di gara; c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia; d) qualora nel corso della convenzione venga a cessare per l’Ente l’obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria; in tale caso, al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento richiesti per la cessazione anticipata stipula del servizio; erelativo contratto; - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente con- tratto. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento della comu- nicazione di cui sopra. Qualora l’Amministrazione Appaltante Appaltantesi avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’Aggiudicatario un’indennità corrispondente a quanto segue: - prestazione già eseguite dall’appaltatore al momento in caso cui viene comunicato l’atto di mutamenti recesso, così come attestate dal verbale di carattere organizzativo interessanti l’Enteverifica redatto dall’Amministrazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione della presente convenzione; in tale caso, purché il Tesoriere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite servizio sia stato eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali condi- zioni contrattuali; - spese sostenute dall’Aggiudicatario; - un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. L’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto sopra, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo dall’art. 1671 Cod. Civc.c.; f) per motivi diversi da quelli sopra elencati, purché tenga indenne il Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 4. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione del servizio di tesoreria ad altro soggetto individuato dall’Ente. 5. In caso di recesso per giusta causa il Tesoriere rinuncia espressamente, secondo la formula ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute. 6. Qualora nel corso della durata della convenzione siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 per il servizio di Tesoreria o per le prestazioni oggetto della convenzione, l’Ente chiederà al Tesoriere di adeguarsi ai parametri di tali convenzioni che dovessero risultare più favorevoli all’Ente. In caso di mancata accettazione da parte del Tesoriere di modificare le condizioni economiche della convenzione al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l’Ente, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 7. In caso di cessazione anticipata del servizio di Tesoreria per qualsivoglia motivo, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi, in via subordinata, all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente, le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto