Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente. Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti. Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni solari dall’invio della relativa raccomandata nei seguenti casi: a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti; b) prelievi fraudolenti di energia. Nel caso di risoluzione per colpa del Cliente, il medesimo Cliente dovrà versare al Fornitore, oltre a quanto dovuto per le forniture effettuate, una penalità di 10,00 Euro/Megawattora per il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese da cui ha efficacia la risoluzione del Contratto per colpa del Cliente e il 31/12/2020 , secondo i quantitativi di energia elettrica di cui al punto 2.01.
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Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente. Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti. Il presente Contratto Xxxxxxxxx potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di 30 (trenta) trenta giorni solari dall’invio della relativa raccomandata nei seguenti casi:
a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti;
b) prelievi fraudolenti di energia. Nel caso di risoluzione per colpa del Cliente, il medesimo Cliente dovrà versare al Fornitore, oltre a quanto dovuto per le forniture effettuate, una penalità di 10,00 Euro/Megawattora per il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese da cui ha efficacia la risoluzione del Contratto per colpa del Cliente e il 31/12/2020 31.12.2013, secondo i quantitativi di energia elettrica di cui al a punto 2.01.
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Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente. Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti. Il presente Contratto Xxxxxxxxx potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di 30 (trenta) trenta giorni solari dall’invio della relativa raccomandata nei seguenti casi:
a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti;
b) prelievi fraudolenti di energia. Nel caso di risoluzione per colpa del Cliente, il medesimo Cliente dovrà versare al Fornitore, oltre a quanto dovuto per le forniture effettuate, una penalità di 10,00 Euro/Megawattora per il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese da cui ha efficacia la risoluzione del Contratto per colpa del Cliente e il 31/12/2020 31.12.2014, secondo i quantitativi di energia elettrica di cui al punto 2.01.
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Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente. Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti. Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni solari dall’invio della relativa raccomandata nei seguenti casi:
a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti;
b) prelievi fraudolenti di energia. Nel caso di risoluzione per colpa del Cliente, il medesimo Cliente dovrà versare al Fornitore, oltre a quanto dovuto per le forniture effettuate, una penalità di 10,00 Euro/Megawattora per il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese da cui ha efficacia la risoluzione del Contratto per colpa del Cliente e il 31/12/2020 31.12.2014, secondo i quantitativi di energia elettrica di cui al punto 2.01.
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