Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Clausole campione

Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente, ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 123 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche. È fatto obbligo all’Appaltatore di inserire in tutti i contratti che verranno da quest’ultimo sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all’Università. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura Territoriale del Governo della provincia di Milano dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.d. . Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente Aggiudicatore ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Fornitore dovrà comunicare ad AMT gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accessione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi in caso contrario AMT si avvarrà della facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art 1456.c.c. come da art. 10.8 presente atto. SI RIPORTANO I CIG DELL’APPALTO: Lotto 1: Lotto 2: Lotto 3: Lotto 4: Lotto 5: Lotto 6: Lotto 7: Lotto 8: Lotto 9: Lotto 10: Lotto 11: Lotto 12: Lotto 13:
Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore, nell’ambito del rapporto con l’Amministrazione comunale identificato con il C.I.G., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i. Ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente rapporto, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.d. . Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente Aggiudicatore ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Fornitore dovrà comunicare ad AMT gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accessione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi in caso contrario AMT si avvarrà della facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art 1456.c.c. come da art. 10.8 presente atto.
Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13

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