Recesso e decadenza Clausole campione

Recesso e decadenza. 1. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune può recedere unila- teralmente dall’accordo.
Recesso e decadenza. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune può recedere unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al soggetto attuatore. Le previsioni del presente accordo decadono automaticamente nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
Recesso e decadenza. La concessione decadrà di diritto qualora l’alimentazione delle colonnine non sia fornita tramite fonti energetiche rinnovabili e qualora non sia rispettato il termine di cui all’art. 5, co. 2, del presente avviso. L’Amministrazione avrà facoltà di recedere dalla concessione in caso di mancato funzionamento dell’infrastruttura per oltre 20 giorni consecutivi per cause imputabili al concessionario, nonché in ogni caso di grave inadempimento dell’affidatario. In caso di recesso e decadenza, l’intera infrastruttura di ricarica passerà in proprietà del Comune di Padova solo se in buono stato; in caso contrario, il Concessionario provvederà alla rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi nei modi e nelle forme indicati nei precedenti articoli.
Recesso e decadenza. 1. L’ecovolontario o l’associazione o il Comune che lo rappresentano sono liberi di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione dandone comunicazione scritta al Consorzio.
Recesso e decadenza. Il Comune per ragione di pubblico interesse e dandone tempestiva comunicazione scritta alla parte privata, può recedere unilateralmente dal presente accordo. Nel caso in cui non sia intervenuta la pronuncia di decadenza ai sensi dell’articolo 63 delle NTO del PI o non sia intervenuta la risoluzione ai sensi del successivo articolo 10, a norma dell'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2001, le previsioni operative ed il presente accordo decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI cui accedono, gli interventi previsti dalla scheda norma non sono convenzionati mediante l'assunzione degli obblighi di cui ai precedenti art.4 e 6 con la prescritta convenzione. Nell’ipotesi di decadenza che precede, fino all'approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni dell’articolo 33 della citata legge regionale.
Recesso e decadenza. 1. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune può recedere unilateralmente dall’accordo ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990.
Recesso e decadenza. 1. Per sopravvenute esigenze pubbliche, incidenti nei contenuti urbanistici dell’accordo, il Comune può recedere unilateralmente dall’accordo impegnandosi a procedere ad una compensazione o indennizzo nei confronti del privato ovvero ad una revisione dei contenuti di cui all’accordo.
Recesso e decadenza. 1. I Comuni facenti parte del Consorzio, così come elencati all’art. 1 del presente Statuto, per essere stati compresi nel vecchio Statuto ed inclusi nel vigente Consorzio, hanno possibilità di recesso, ai sensi dell’art. 34 L. R. 29.06.1993, n. 26.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).