Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 15.1 Il Consumatore può presentare un reclamo all’Ufficio Reclami del Finanziatore con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Italcredi Spa – Ufficio Reclami, Corso Buenos Aires, 79 – 00000 Xxxxxx (XX) oppure per posta elettronica alla casella xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure a mezzo fax, al numero 02/00000000. Il Finanziatore evade la contestazione entro 30 giorni dalla sua ricezione, come previsto per legge. 15.2 Se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 15.3 Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Consumatore ed il Finanziatore devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo: - all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo regolamento); - oppure a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
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Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 15.1 Il Consumatore consumatore può presentare un reclamo all’Ufficio Reclami del Finanziatore con lettera indirizzata alla Banca: per posta ordinaria a “Italcredi Spa – Ufficio Reclami, Corso Buenos Aires, 79 Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 00000 Xxxxxx (XX) oppure XXXXXX, per posta elettronica alla casella xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx, per posta elettronica certificata (PEC) a mezzo faxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx, tramite fax al numero 02/00000000011/0000000, allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca, online compilando l’apposito form presente nella sezione “Reclami e risoluzione delle controversie” sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. Il Finanziatore evade la contestazione La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla sua ricezione, come previsto per legge.
15.2 dal ricevimento. Se il consumatore non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
15.3 Ai fini , chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il consumatore e la Banca per l’esperimento del rispetto degli obblighi procedimento di mediazione obbligatoria nei termini previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010dalla normativa vigente, n. 28possono ricorrere, prima anche in assenza di fare ricorso all’autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Consumatore ed il Finanziatore devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendopreventivo reclamo: - all'Organismo di conciliazione presso il ·al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo regolamento)societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca; - ·oppure a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del consumatore presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.
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Samples: Prestito Personale
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 15.1 14.1 Il Consumatore può presentare un reclamo all’Ufficio Reclami del Finanziatore a Intesa Sanpaolo con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Italcredi Spa – Ufficio Reclamile modalità indicate nel Documento informativo delle condizioni offerte alla generalità della clientela, Corso Buenos Aires, 79 – 00000 Xxxxxx (XX) oppure per posta elettronica alla casella xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure a mezzo fax, al numero 02/00000000. Il Finanziatore evade la contestazione entro 30 giorni dalla sua ricezione, come previsto per leggedisponibile nelle Filiali e sul sito Internet di Intesa Sanpaolo.
15.2 14.2 Se il Consumatore non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria al Giudice può rivolgersi all'Arbitro all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l'ambito l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere a Intesa Sanpaolo o consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
15.3 Ai fini 14.3 Il Consumatore e Intesa Sanpaolo per l’esperimento del rispetto degli obblighi procedimento di mediazione obbligatoria nei termini previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010dalla normativa vigente, n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Consumatore ed il Finanziatore devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendopossono ricorrere: - all'Organismo di conciliazione presso il al Conciliatore Bancario Finanziario - – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche – ADR; il relativo regolamento)Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto ad Intesa Sanpaolo; - oppure a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
14.4 Se il contratto è concluso on line, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie i consumatori possono anche utilizzare la Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) di cui al Regolamento UE n. 524/2013, sviluppata e gestita dalla Commissione europea e accessibile al seguente link xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. Sulla Piattaforma ODR è anche disponibile l'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i quali la Banca e il Consumatore potranno di comune accordo individuare l'organismo cui demandare la risoluzione della controversia. La Banca ai sensi dell'art.14 del citato Regolamento comunica il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
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Samples: Loan Proposal
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 15.1 Il Consumatore Cedente può presentare un reclamo all’Ufficio Reclami del Finanziatore a Figenpa S.p.A. secondo le seguenti modalità tra di loro alternative: - con lettera indirizzata per posta ordinaria raccomandata A/R a “Italcredi Spa – Figenpa S.p.A. - Ufficio Reclami, Corso Buenos Aires, 79 Viale Brigate Partigiane 6/3 – 00000 Xxxxxx (XX) oppure ); - mediante telefax al n. 010.5745537 all’attenzione dell’Ufficio Reclami; - per posta elettronica alla casella all'indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxx.xx. - per porta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure - mediante compilazione del form presente sul sito xxx.xxxxxxx.xx, sezione RECLAMI. Figenpa provvederà a mezzo fax, al numero 02/00000000. Il Finanziatore evade la contestazione fornire opportuno riscontro entro 30 60 giorni dalla sua ricezione, come previsto per legge.
15.2 ricezione del reclamo. Se il Cedente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 60 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Figenpa S.p.a. o consultare il sito i siti xxx.Xxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
15.3 Ai fini . In caso di invio di reclamo mediante sistema che non certifichi la data, la comprovazione dell’invio e dell’avvenuta ricezione da parte di Figenpa S.p.a. resta ovviamente a carico del rispetto degli obblighi Cedente. Il Cedente e Figenpa S.p.A., per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nei termini previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010dalla normativa vigente, n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Consumatore ed il Finanziatore devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendopossono ricorrere: - all'Organismo di conciliazione presso il al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche ADR; il relativo regolamento)Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto a Figenpa S.p.A.; - oppure a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
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Samples: Formal Request Agreement
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 15.1 Il Consumatore consumatore può presentare un reclamo all’Ufficio Reclami del Finanziatore con lettera indirizzata alla Banca: per posta ordinaria a “Italcredi Spa – Ufficio Reclami, Corso Buenos Aires, 79 Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 00000 Xxxxxx (XX) oppure XXXXXX, per posta elettronica alla casella xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx, per posta elettronica certificata (PEC) a mezzo faxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx, tramite fax al numero 02/00000000011/0000000, allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca, online compilando l’apposito form presente nella sezione “Reclami e risoluzione delle controversie” sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. Il Finanziatore evade la contestazione La Banca deve rispondere entro 30 60 giorni dalla sua ricezione, come previsto per legge.
15.2 dal ricevimento. Se il consumatore non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 60 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
15.3 Ai fini , chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il consumatore e la Banca per l’esperimento del rispetto degli obblighi procedimento di mediazione obbligatoria nei termini previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010dalla normativa vigente possono ricorrere, n. 28, prima anche in assenza di fare ricorso all’autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Consumatore ed il Finanziatore devono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendopreventivo reclamo: - all'Organismo di conciliazione presso il ·al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo regolamento)societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca; - ·oppure a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. La Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (“ABF in parole semplici” e “Guida all’utilizzo del portale ABF”), il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del consumatore presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione. Se il contratto è concluso on line, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie i consumatori possono anche utilizzare la Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) di cui al Regolamento UE n. 524/2013, sviluppata e gestita dalla Commissione europea. Sulla Piattaforma ODR – che è accessibile al seguente link xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/ - è disponibile anche l'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i quali la Banca e il Consumatore potranno di comune accordo individuare l'organismo cui demandare la risoluzione della controversia. La Banca ai sensi dell'art.14 del citato Regolamento comunica il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx. • la guida “Il credito ai consumatori in parole semplici”; • la guida “La Centrale dei Rischi in parole semplici”. disponibili sul sito xxx.Xxxxxxxxxxxx.xx, presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.
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