Common use of Recupero delle cose rubate Clause in Contracts

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve avvisare la Compagnia appena ne ha avuta notizia. Se il danno è già stato indennizzato, le cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia, salvo che l’Assicurato non chieda di rientrarne in possesso rimborsando alla Compagnia l’indennizzo riscosso. Anticipo indennizzi per danni da incendio, esplosione e scoppio. In caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, ha diritto ad ottenere il pagamento di un acconto pari al 25% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi a cui deve adempiere, non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo complessivo da pagare sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. L’anticipo può essere richiesto solo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.

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Samples: static.cercassicurazioni.it, www.allianzdirect.it, convenzioni.cassaforense.it

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate sono recuperate L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare la società. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell’indennizzo, la società risponde soltanto dei danni eventualmente subiti in tutto o in parte, l’Assicurato deve avvisare la Compagnia appena ne ha avuta notizia. Se il danno è già stato indennizzato, le cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia, salvo che l’Assicurato non chieda di rientrarne in possesso rimborsando alla Compagnia l’indennizzo riscosso. Anticipo indennizzi per danni da incendio, esplosione e scoppioconseguenza diretta del furto. In caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, ha diritto ad ottenere recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato si obbliga a rilasciare alla società la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l’indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L’assicurato ha tuttavia facoltà di un acconto pari al 25% dell’importo minimo che dovrebbe essere conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi a cui deve adempiere, non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo complessivo da pagare sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. L’anticipo può essere richiesto solo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.

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Samples: www.aslvc.piemonte.it, atapspa.it, www.to.camcom.it