Common use of Recupero pagamenti Clause in Contracts

Recupero pagamenti. II.17.1 Se a norma del contratto dev’essere recuperato un importo, il Contraente rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito. II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali in Euro (tasso di riferimento) più il 3,5%. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, come pubblicato nelle serie C del Giornale Ufficiale dell’Unione Europea. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la Stazione appaltante riceve il pagamento integrale dell’importo di cui è creditrice. II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta al Contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall’Istituto.

Appears in 3 contracts

Samples: Servizi, Service Agreement, Servizi

Recupero pagamenti. II.17.1 Se a norma del contratto dev’essere recuperato un importo, il Contraente contraente rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito. II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali in Euro (tasso di riferimento) più il 3,5%. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, come pubblicato nelle serie C del Giornale Ufficiale dell’Unione Europea. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la Stazione appaltante riceve il pagamento integrale dell’importo di cui è creditrice. II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta al Contraentecontraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall’Istituto.

Appears in 2 contracts

Samples: Fornitura, Fornitura Di Materiale Di Cancelleria E Prodotti Vari Per Uso Ufficio

Recupero pagamenti. II.17.1 Se Se, a norma del contratto dev’essere Contratto, deve essere recuperato un importo, il Contraente l’Appaltatore rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito. II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento principali in Euro euro (il tasso di riferimento) più il 3,53.5%. Il tasso di riferimento è quello sarà il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine di pagamento scadepagamento, come pubblicato nelle nella serie C del Giornale della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la Stazione appaltante riceve il pagamento integrale dell’importo di cui è creditrice.Stazione II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è ancora stato ancora effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta al Contraenteall’Appaltatore, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente all’Appaltatore dall’Istituto.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Postazioni Di Lavoro E Servizi Correlati

Recupero pagamenti. II.17.1 Se a norma del contratto dev’essere recuperato un importo, il Contraente rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito. II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali in Euro (tasso di riferimento) più il 3,5%. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, come pubblicato nelle serie C del Giornale Ufficiale dell’Unione Europea. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la Stazione appaltante riceve il pagamento integrale dell’importo di cui è creditrice. II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta al Contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente Contraente dall’Istituto.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale