Common use of Regime fiscale delle prestazioni Clause in Contracts

Regime fiscale delle prestazioni. Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel fondo pensione: - a partire dal 1.1.2007 (la cui tassazione è quella descritta in dettaglio di seguito); - nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006; - nel periodo fino al 31.12.2000. Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31.12.2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione). Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate a una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali3. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, ovvero i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo. Sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati white list, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione.

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Samples: Documento Sul Regime Fiscale

Regime fiscale delle prestazioni. Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla Per comprende a pieno il regime fiscale delle prestazioni, un aspetto determinante è individuare quale parte del montante da cui queste si generano sia soggetta a tassazione, ovvero quale sia la “base imponibile” delle prestazione pensionistiche complementari. Il principio generale che informa l’architettura della tassazione prevista nel sistema di previdenza complementare consiste (principalmente) nel differire il prelievo dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali fase di contribuzione a quella finale dell’erogazione della prestazione (secondo il modello ETT di cui sopra) e comunque nel tassare a scadenza soltanto quanto non assoggettato ad imposizione durante la posizione è stata accumulata nel fondo pensione: - a partire dal 1.1.2007 (la cui tassazione è quella descritta in dettaglio fase di seguito); - nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006; - nel periodo fino al 31.12.2000. Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31.12.2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, accumulo. 1 La Legge 190 del TUIR 23.12.2014 (c.d. riliquidazione)legge di stabilità) all’art. Le prestazioni erogate 1 comma 621 ha disposto l’incremento della tassazione dall’11% al 20% della misura dell’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai Fondi Pensione in forma periodica ciascun periodo di imposta. Tali proventi sono assoggettate a una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali3. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, ovvero i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo. Sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della computati nella base imponibile nella misura del 48,0862,50% della quota di proventi qualora siano riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a titoli pubblici ed questi equiparati, nonché da alle obbligazioni emesse da Stati dai Paesi facenti parte della c.d. “white list, viene riconosciuta una minore al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi. Ne consegue che la quota parte di tali proventi prestazione che è generalmente assoggettata a tassazione è limitata all’ammontare della stessa proporzionalmente riferibile ai contributi dedotti nel corso della fase di accumulo. Inoltre, per i lavoratori che hanno utilizzato il trattamento di fine rapporto (TFR) per contribuire alle forme pensionistiche complementari, la base imponibile è determinata tenendo conto anche della quota corrispondente al trattamento di fine rapporto versato. I medesimi criteri si applicano in via generale anche nell’ipotesi di anticipazioni e riscatti. Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti i montanti maturati nei tre differenti periodi fiscali. Altro elemento rilevante e discriminante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare, poiché a parità di periodo fiscale, alcune fattispecie trovano un trattamento fiscale differenziato a seconda che l’Aderente abbia l’una qualifica piuttosto che l’altra. Il Vecchio iscritto è il soggetto che alla data del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93) risultava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima dell’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (ovvero prima del 15 novembre 1992) ovvero abbia trasferito la propria posizione al Fondo Priamo. Il Nuovo iscritto è il soggetto che ha aderito a forme pensionistiche complementari istituite successivamente per cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazionenon si trova nelle condizioni di cui sopra.

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Samples: Nota Informativa

Regime fiscale delle prestazioni. Le Lo strumento impositivo che viene utilizzato per le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali pensionistiche è la posizione è stata accumulata nel fondo pensione: - a partire dal 1.1.2007 (la cui tassazione è quella descritta in dettaglio di seguito); - nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006; - nel periodo fino al 31.12.2000. Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31.12.2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione). Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate a una ritenuta a titolo d’imposta definitivo del 15% ridotta sull’ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 - sia essa in forma di una quota pari a 0,30 capitale o di rendita - determinato al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva annuale in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti. La tassazione delle prestazioni (sia in forma di capitale che in forma di rendita) può risultare, tuttavia, attenuata grazie alla riduzione dell’aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali per in ragione di ogni anno eccedente il successivo al quindicesimo anno di partecipazione partecipazione, fino a forme pensionistiche complementari con raggiungere un limite massimo di riduzione di pari a 6 punti percentuali3percentuali. La base imponibile delle predette Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione. Ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, il “periodo di partecipazione” è individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Le somme assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta non confluiscono nel reddito complessivo e, pertanto, non sono soggette alle addizionali regionali e comunali. Nel caso di prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad impostaerogate in forma di rendita, ovvero i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo. Sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo ciascuna rata di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta erogata sono assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%, applicata alla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. Attraverso Tuttavia, attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparatiimponibile, nonché da obbligazioni emesse da Stati white list, viene è riconosciuta una minore tassazione dei rendimenti finanziari, in funzione della quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici ed equiparati in cui investe la gestione separata; in tal modo, si fruisce indirettamente della minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del titoli (12,50%). Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazioneOvviamente, tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo Fondo Pensione

Regime fiscale delle prestazioni. Le prestazioni pensionistiche comunque erogate dai fondi pensione (rendita o capitale), ivi compresa la Rendita integrativa temporanea anticipata, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo e fino al trentacinquesimo. Per effetto di tale meccanismo, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% trascorsi i 35 anni di partecipazione alla tassazione prevista dalla normativa fiscale forma complementare pensionistica. Detta aliquota è applicata all’importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase di accumulo. I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo l’aliquota tempo per tempo vigente per i redditi di capitale, applicata alla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I proventi riconducibili a obbligazioni e altri titoli del debito pubblico o a questi equiparati, ovvero a obbligazioni emesse da paesi facenti parte della cosiddetta “white list” saranno soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, nell’aliquota tempo per tempo vigente, applicata su una base imponibile ridotta al 62,5% del loro ammontare, per consentire agli Aderenti di beneficiare del regime di tassazione agevolato applicabile a tali categorie di titoli (12,5%). Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto Le somme erogate a titolo di XXXX sono imputate, ai momenti nei quali fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la posizione è stata accumulata nel fondo pensione: - parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007. Tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione. In caso di trasferimento da altra forma di pensionistica complementare, l’eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime di tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale ma con l’applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1.1.2007 (la cui tassazione è quella descritta in dettaglio di seguito); - nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006; - nel periodo fino al 31.12.2000. Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31.12.2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione). Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate a una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali3. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, ovvero i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo. Sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati white list, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione° gennaio 2007.

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Samples: Pension Fund Information Note

Regime fiscale delle prestazioni. Le prestazioni pensionistiche comunque erogate dai fondi pensione (rendita o capitale), ivi compresa la Rendita integrativa temporanea anticipata, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo e fino al trentacinquesimo. Per effetto di tale meccanismo, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% trascorsi i 35 anni di partecipazione alla tassazione prevista dalla normativa fiscale forma complementare pensionistica. Detta aliquota è applicata all’importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase di accumulo. I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo l’aliquota tempo per tempo vigente per i redditi di capitale, applicata alla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I proventi riconducibili a obbligazioni e altri titoli del debito pubblico o a questi equiparati, ovvero a obbligazioni emesse da paesi facenti parte della cosiddetta “white list” saranno soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, nell’aliquota tempo per tempo vigente, applicata su una base imponibile ridotta al 62,5% del loro ammontare, per consentire agli Aderenti di beneficiare del regime di tassazione agevolato applicabile a tali categorie di titoli (12,5%). Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai momenti nei quali fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la posizione è stata accumulata nel fondo pensione: - parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007. Tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione. In caso di trasferimento da altra forma di pensionistica complementare, l’eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime di tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale ma con l’applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1.1.2007 (la cui tassazione è quella descritta in dettaglio di seguito); - nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006; - nel periodo fino al 31.12.2000. Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31.12.2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione). Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate a una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali3. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, ovvero i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo. Sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati white list, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione° gennaio 2007.

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Samples: Informative Document for Transformation Operations