Documento informativo per le operazioni di trasformazione (o SCHEDA COMPARATIVA)
Documento informativo per le operazioni di trasformazione (o SCHEDA COMPARATIVA)
Al fine di permettere una puntuale valutazione da parte del Contraente in merito all’operazione di trasformazione, ottenuta tramite il disinvestimento delle somme maturate sul contratto denominato InvestiPolizza BNL Money Saving (RSV1) (di seguito Contratto originario) e il loro reinvestimento nel contratto BNL PianoPensione (EPPI) (di seguito Contratto ricevente), vengono riportati in forma tabellare i seguenti elementi di confronto tra i due contratti
Contratto originario | Contratto ricevente | |
Garanzia del capitale | Sulla parte investita in Gestione separata CAPITALVITA, è garantita la conservazione del premio versato solo alla scadenza del contratto ed in caso di decesso dell’Assicurato. In tutti gli altri casi, il valore del Contratto, per la sola parte investita in CAPITALVITA, può risultare inferiore al relativo Premio versato in quanto la rivalutazione annuale del Contratto potrebbe essere negativa. Nessuna garanzia del capitale è prevista sulla parte Unit Linked. | Prevista sulla parte investita in Gestione separata VALORPREVI. Nessuna garanzia del capitale è prevista sulla parte Unit Linked. La garanzia non è prestata nel caso in cui la Data di accesso alla Prestazione o di richiesta di riscatto e/o anticipazione siano precedenti al 65° compleanno del Contraente. |
Garanzia rendimento minimo | Non prevista sulla parte Unit Linked Pari allo 0% sulla parte CAPITALVITA riconosciuto alla scadenza contrattuale e in caso di decesso | Pari allo 0% al 65° anno di età del Contraente |
Ulteriori benefici a cui rinuncia | Non previsti | - |
Decorrenza | Il 4° giorno lavorativo successivo al giorno di pagamento del primo premio | Il primo mercoledì che segue i 4 giorni successivi al giorno di pagamento del premio |
Durata | 5 anni | La durata del contratto è pari al numero di anni interi compresi tra la data di decorrenza degli effetti del contratto e la data di pensionamento. |
Scadenza | Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza | Età di pensionamento |
Effetti negativi sulle prestazioni per nuove basi tecniche | Non previsti | Non previsti |
Imposta sui premi | Non prevista | Non prevista |
Detraibilità dei premi | Non prevista | Non prevista |
Imposta di bollo | 0,2% del controvalore delle quote sulla parte Unit Linked | 0,2% del controvalore delle quote sulla parte Unit Linked |
Tassazione del capitale in caso di decesso | Esenzione da IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva relativamente alla plusvalenza tra somma assicurata e premi versati | Esenzione da IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva relativamente alla plusvalenza tra somma assicurata e premi versati |
Tassazione del capitale in caso di riscatto | Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva relativamente alla plusvalenza tra somma assicurata e premi versati | Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva relativamente alla plusvalenza tra somma assicurata e premi versati |
Imposta sulla rendita liquidabile | Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva relativamente alla plusvalenza tra somma assicurata all’esercizio dell’opzione, oggetto di conversione, e premio versato; tassazione dei rendimenti maturati mediante applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva; esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata | Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva relativamente alla plusvalenza tra somma assicurata all’esercizio dell’opzione, oggetto di conversione, e premio versato; tassazione dei rendimenti maturati mediante applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva; esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata |
Caricamenti sui premi | Pari all'1%. Sono previste delle scontistiche. | Pari a 1,50% su ciascun premio. Sono previste delle scontistiche. |
Commissione di gestione | 1,40% sulla parte investita in CAPITALVITA 1% sulla parte investita nel fondo BNP Paribas Multistrategies Protection 80 | Pari a 1,47% sul Fondo Interno; 1,37% sulla Gestione Separata |
Modifiche al premio e ai mezzi di pagamento | Premio unico mediante addebito in conto corrente o assegno. Non sono previsti limiti minimi e massimi di premio. | Piano di versamenti periodici (mensili, trimestrali, semestrali e annuali) mediante addebito in conto corrente. Facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi. |
Prestazione caso vita | Pari alla somma tra il controvalore delle quote della parte Unit Linked e il capitale adeguato in base all’andamento della CAPITALVITA con un minimo del premio versato nella Gestione separata. | Rendita vitalizia rivalutabile da corrispondere al Contraente a partire dalla data di accesso alla prestazione |
Prestazione caso morte | Pari alla somma tra il controvalore quote della parte Unit Linked aumentato del Bonus aggiuntivo descritto in condizioni contrattuali e il capitale adeguato in base all’andamento della CAPITALVITA con un minimo del premio versato nella Gestione separata. | Purchè l'età del Contraente alla data di decesso sia inferiore a 65 anni: liquidazione della Posizione individuale maturata, più un bonus in base al Profilo di investimento prescelto, come descritto in Condizioni di Assicurazione |
Eventuale eliminazione o riduzione della copertura per il caso di morte | - | - |
Rischi finanziari delle prestazioni derivanti dall’operazione di trasformazione | - | - |
Carenza della copertura in caso di morte | Non prevista | Non prevista |
Riscatto | Ammesso trascorso un anno dalla data di decorrenza per un valore pari alla somma tra il controvalore delle quote della parte Unit Linked e il capitale adeguato in base all’andamento della CAPITALVITA. | Parziale nella misura del 50% della Posizione maturata in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria. Totale in caso di: - invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo - cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi - perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare. |
Non sono previsti costi di trasformazione.
A seguito dell’operazione di trasformazione le somme riscattate vengono parzialmente o totalmente investite nel Contratto ricevente al netto dell’imposizione fiscale prevista in caso di riscatto. Le somme vengono investite nella gestione VALORPREVI e nei Fondi abbinati secondo le modalità previste nelle condizioni contrattuali.
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto. L'importo è pari alla somma tra la parte del premio versata destinata alla Gestione separata ed il controvalore delle quote della parte Unit Linked aumentato dell'importo dei costi di caricamento trattenuti sulla parte di premio destinata al Fondo.
BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A
Mod. T918 – Ed. 12/2020
BNL PIANOPENSIONE
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
(iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5090)
Prodotto EPPI
NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
(depositata presso la COVIP il 22/12/2020)
La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:
- Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente
- Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione
- Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare
La presente Nota informativa è redatta da BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione
S.p.A. secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.
BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA
BNL PIANOPENSIONE
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
(in breve “BNL PIANOPENSIONE”)
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5090
BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito “Cardif Vita S.p.A.” o “Compagnia” o “Società”), società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE
(Dati aggiornati al 31/12/2019)
Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di BNL PIANOPENSIONE e facilitarti il confronto tra BNL PIANOPENSIONE e le altre forme pensionistiche complementari.
A. Presentazione di BNL PIANOPENSIONE
BNL PIANOPENSIONE - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione (di seguito “BNL PIANOPENSIONE”) è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP) ed è istituito da BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito “Cardif Vita S.p.A.” o “Compagnia” o “Società”), società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
BNL PIANOPENSIONE è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, disciplinata ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
BNL PIANOPENSIONE opera in regime di contribuzione definita: l’entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della contribuzione versata e dei relativi rendimenti. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra i profili collegati al contratto.
Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da Cardif Vita S.p.A. costituiscono patrimonio separato ed autonomo all’interno della Compagnia.
BNL PIANOPENSIONE è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale.
La partecipazione a BNL PIANOPENSIONE ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
Informazioni pratiche
Sede legale e Direzione Generale di Cardif Vita S.p.A.: Piazza Lina Bo Bardi 3 – 20124 Milano (Italia) Casella postale numero 421 Cordusio Milano Centro
Sito web: www.bnpparibascardif.it Indirizzo e-mail: previdenza@cardif.com PEC: cardifspa@pec.cardif.it
Telefono: 060 060
Fax: 02/30 32 98 08
La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni generali di contratto di BNL PIANOPENSIONE, documenti che contengono informazioni di maggior dettaglio sulle caratteristiche del prodotto, sono resi disponibili gratuitamente in apposita sezione del sito internet della Compagnia e presso i soggetti incaricati del collocamento. Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite ed ogni altra informazione generale utile all’iscritto. Può essere richiesta alla Società la spedizione dei suddetti documenti.
B. La Contribuzione
La misura e la periodicità di contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) sono da te scelte liberamente al momento della sottoscrizione o in corso di contratto e possono essere successivamente variate. Nel corso della fase di accumulo sono consentiti versamenti aggiuntivi.
Il versamento dei premi secondo il piano definito da te definito in fase di adesione si interrompe ed è altresì esclusa la facoltà di corrispondere Premi aggiuntivi nel caso tu trasferisca fuori dal territorio dello Stato italiano la tua Residenza.
Salvo diverse indicazioni comunicate dalla Compagnia il versamento dei premi viene effettuato secondo la seguente tempistica:
- la prima rata del piano viene addebitata il giorno successivo alla sottoscrizione. Successivamente alla prima rata di premio:
- per i versamenti con frequenza annuale, il giorno 11 del mese di ciascuna ricorrenza annuale del contratto;
- per i versamenti con frequenza semestrale, il giorno 11 di ogni semestre a partire da quello immediatamente successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni semestre, a partire dal secondo mese successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali.
- per i versamenti con frequenza trimestrale, il giorno 11 di ogni trimestre a partire da quello immediatamente successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni trimestre, a partire dal secondo mese successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali.
- per i versamenti con frequenza mensile, il giorno 11 di ogni mese a partire da quello immediatamente successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni mese, a partire dal secondo mese successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali.
I lavoratori dipendenti possono contribuire a BNL PIANOPENSIONE versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, non versare l’intero flusso annuo ma decidere di limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso
Al finanziamento di BNL PIANOPENSIONE possono contribuire anche i datori di lavoro che assumano specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti.
I contributi sono definiti in cifra fissa. All’atto della sottoscrizione il Contraente ha la facoltà di richiedere l’indicizzazione dell’importo della rata di premio all’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Tale indicizzazione può essere attivata o disattivata anche nel corso della durata del contratto con effetto all’anniversario di polizza successivo alla richiesta purché questa arrivi in Società al più tardi entro il 20 del mese precedente l’anniversario di polizza.
Il contratto può essere concluso quando:
• Il Contraente coincida con l’Assicurato e sia una persona fisica;
• Il Contraente abbia la propria residenza anagrafica, il domicilio abituale e la residenza fiscale in Italia;
• il Contraente ed il Beneficiario designato non siano cittadini di stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
• il Beneficiario designato non abbia Residenza o non abbia la sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
• il Contraente e il Beneficiario designato non facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
Ti impegni a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dal suo verificarsi, la perdita di uno o più dei requisiti sopraindicati avvenuta nel corso della durata del Contratto.
In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità, e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle Autorità finanziarie o fiscali dello stato estero di nuova Residenza.
C. La Prestazione Pensionistica Complementare
Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in forma di capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
Al momento dell’adesione ti è stato consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, uno strumento utile per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi e che ti fornisce indicazioni sull’importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.
Nel caso di rendita, dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una pensione complementare (“rendita”), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base alla Posizione individuale che avrai accumulato (per la parte per la quale non richiederai la prestazione in capitale) ed alla tua età a quel momento.
Per maggiori informazioni relative alle tipologie di rendita, caratteristiche e modalità di erogazione delle medesime si rinvia al Documento sulle rendite disponibile sul sito web di BNL PIANOPENSIONE.
Nel caso di prestazione percepita in forma di capitale, al momento del pensionamento potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo massimo pari al 50% della Posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione. In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una Posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.
Prima del pensionamento, in qualsiasi momento, puoi richiedere una Anticipazione della tua Posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze. In particolare, puoi richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge o i figli. Devi invece aspettare almeno 8 anni per poter richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per te e per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un’anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.
Se hai optato per il Profilo Garantito tale Anticipazione sarà dedotta proporzionalmente tra le componenti investite in Gestione separata e nel Fondo interno.
È necessario considerare che la percezione di somme a titolo di Anticipazione riduce la propria Posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.
In qualsiasi momento è tuttavia possibile reintegrare le somme percepite a titolo di Anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi ad integrazione della Posizione individuale.
Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle Anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel
Documento sulle Anticipazioni, disponibile sul sito web di BNL PIANOPENSIONE.
A seguito della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hai facoltà di richiedere una erogazione frazionata (mensile) dell’intero importo accumulato sulla tua posizione individuale, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione per la pensione di vecchiaia nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, tramite accredito in conto corrente indicato dall’aderente al momento della richiesta. Tale Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito RITA) può essere richiesta in presenza di determinati requisiti e si configura, quindi, come una prestazione pensionistica anticipata che ti consente di ottenere una rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni previste dal tuo regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.
In luogo dell’erogazione frazionata dell’intero capitale maturato sulla tua posizione individuale ed in considerazione del fatto che la possibilità che ti è concessa grava sulla tua situazione individuale pensionistica, è tua facoltà scegliere che il montante da destinare all’erogazione frazionata sia solo una percentuale dell’intero capitale accumulato.
L’erogazione di RITA può essere da te revocata in qualunque momento. La richiesta di revoca comporta l’immediata cessazione di erogazione delle rate residue.
I requisiti per l’accesso a RITA sono i seguenti:
- aver cessato l’attività lavorativa
- di raggiungere entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatorio almeno pari a 20 anni
- anzianità contributiva minima in un sistema di previdenza complementare almeno pari a 5 anni o in alternativa:
- aver cessato l’attività lavorativa
- essere inoccupato per un periodo superiore a 24 mesi successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa
- di raggiungere entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- anzianità contributiva minima in un sistema di previdenza complementare almeno pari a 5 anni
È importante sapere che, nel caso in cui tu non abbia deciso di destinare l’intero montante accumulato all’erogazione RITA, in relazione alla sola porzione residua disponibile nella tua posizione individuale conserverai il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita.
Puoi trasferire liberamente la tua Posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di sottoscrizione. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche particolarmente peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche ed il Regolamento di BNL PIANOPENSIONE.
È importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta a tassazione.
Nel caso in cui tu scegliessi di trasferire la tua posizione individuale, sulla quale hai attivato l’erogazione RITA, il pagamento delle rate residue verrà automaticamente revocato ed il montante accumulato residuo collegato alla tua posizione individuale verrà trasferito alla nuova forma pensionistica complementare.
Le condizioni per il trasferimento della Posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.
Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dalla sottoscrizione sono specificate nella Parte VI del Regolamento.
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla propria vita lavorativa, purché tu abbia aperto la tua posizione previdenziale da almeno 5 anni, è possibile inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Se hai optato per il Profilo Garantito, l’importo del Riscatto parziale sarà dedotto proporzionalmente tra le componenti investite in Gestione separata e Fondo interno.
Se, trovandosi nelle situazioni che consentono il Riscatto totale della posizione, hai intenzione di effettuare tale scelta, è necessario tenere conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e la Compagnia in relazione a BNL PIANOPENSIONE. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti della Compagnia.
Le condizioni per poter riscattare la Posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.
BNL PIANOPENSIONE prevede le seguenti Prestazioni assicurative accessorie nella fase di accumulo:
Tipologia di prestazione | Adesione | Caratteristiche della prestazione |
Premorienza | Obbligatoria | Ai Beneficiari caso morte designati spetta, in caso di decesso nella fase di accumulo purché l’età del Contraente alla data del decesso sia inferiore a 65 anni, oltre alla liquidazione della Posizione individuale maturata, relativamente a ciascun Profilo di investimento prescelto, un importo pari a: - per il Profilo Garantito, l’eventuale differenza tra la somma dei contributi versati e/o l’importo trasferito da altra forma (eventualmente riproporzionati in caso di avvenuti riscatti parziali e/o Anticipazioni) e la Posizione individuale maturata; - per il Profilo Libero, un Bonus pari al 10% dei contributi versati e/o l’importo trasferito da altra forma fino all’ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali e/o Anticipazioni). |
Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo | Obbligatoria | Al Contraente che non abbia compiuto il 65° anno di età spetta, in caso di Riscatto richiesto contestualmente alla denuncia di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo avvenuta nella fase di accumulo, oltre alla liquidazione della Posizione individuale maturata relativamente a ciascun Profilo di investimento prescelto, un importo pari a: - per il Profilo Garantito, l’eventuale differenza tra la somma dei contributi versati e/o l’importo trasferito da altra forma (eventualmente riproporzionati in caso di avvenuti riscatti parziali e/o Anticipazioni) e la Posizione individuale maturata; - per il Profilo Libero, un Bonus pari al 10% dei contributi versati e/o l’importo trasferito da altra forma fino all’ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali e/o Anticipazioni). |
In ogni caso la differenza tra la prestazione assicurata prevista per le garanzie sopra definite e la Posizione individuale maturata non potrà essere maggiore di 75.000,00 euro.
Per maggiori informazioni inerenti le condizioni di Partecipazione, la Contribuzione e le Prestazioni pensionistiche complementari si rimanda alla Nota informativa, al Regolamento ed alle Condizioni generali di contratto disponibili sul sito web di BNL PIANOPENSIONE.
D. Proposte di investimento
BNL PianoPensione ti propone le seguenti linee di investimento:
- VALORPREVI (gestione interna separata)
- VALORPLUS (fondo interno)
BNL PianoPensione ti propone altresì la seguente combinazione predefinita:
- Profilo garantito
Prima di effettuare la scelta di investimento, devi opportunamente valutare il livello di rischio che sei disposto a sostenere considerando, oltre alla personale propensione, anche altri fattori quali:
- l’orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento;
- la tua posizione lavorativa;
- la tua ricchezza individuale;
- i flussi di reddito pensionistico che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.
Al fine di supportarti nell’effettuare le valutazioni di cui sopra, in fase di adesione di BNL PIANOPENSIONE verrai sottoposto ad un apposito questionario.
È’ molto importante valutare in modo approfondito e consapevole la proposta di investimento alla quale desideri aderire dato che alle medesime sono associati Orizzonti temporali e combinazioni di rischio rendimento differenti.
I rendimenti delle proposte di investimento sono soggetti ad oscillazioni e, di conseguenza, non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. I rendimenti devono essere valutati attentamente dal Contraente in un’ottica di lungo periodo.
Devi considerare che la scelta di una proposta di investimento azionaria può comportare dei rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi e negativi). Al contrario, la scelta di una proposta di investimento obbligazionaria può comportare dei rendimenti potenzialmente più contenuti nel lungo periodo e minori oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni.
Devi prestare attenzione sul fatto che anche le proposte di investimento più prudenti non garantiscono un investimento totalmente privo di rischi.
Maggiori informazioni inerenti la politica di investimento delle proposte di investimento sono disponibili nella Nota informativa pubblicata sul sito web di BNL PIANOPENSIONE.
VALORPREVI
Tipologia | Gestione separata |
Categoria | Garantito |
Finalità della gestione | Conservare il capitale investito e realizzare un rendimento positivo nel medio lungo periodo |
Orizzonte temporale | medio/lungo (tra 10 e 15 anni) |
Garanzia | Sì. Conservazione del capitale investito. |
Data avvio operatività | 12/05/2014 |
Patrimonio al 31/12/2019 | 81.059.146 euro |
Rendimento ultimo anno solare | 0,70% |
Di seguito si riporta:
• un grafico a barre che rappresenta il Rendimento medio annuo composto registrato negli ultimi 3, 5 e 10 anni della Gestione separata VALORPREVI comparato con il tasso di rendimento medio annuo composto dei titoli di Stato e delle obbligazioni
• un grafico a torta che rappresenta la ripartizione del portafoglio della Gestione separata VALORPREVI per tipologia di strumenti finanziari
In considerazione della data in cui è stata istituita la Gestione separata VALORPREVI non è possibile rappresentare il grafico a barre raffigurante il rendimento medio annuo composto a 10 anni.
Composizione Gestione separata VALORPREVI
Titoli di debito Titoli di capitale
La performance della Gestione separata riflette oneri gravanti sul patrimonio della stessa e non contabilizzati nell’andamento del parametro di riferimento.
VALORPLUS
Tipologia | Fondo interno assicurativo |
Categoria | Azionario |
Finalità della gestione | Lo scopo del Fondo è quello di ottenere l'incremento nel tempo delle somme che vi confluiscono, in virtù di una gestione collettiva che consente maggiore diversificazione del portafoglio e grazie ad una gestione professionale degli investimenti in strumenti finanziari opportunamente selezionati |
Orizzonte temporale | medio/lungo (tra 10 e 15 anni) |
Garanzia | No |
Data avvio operatività | 21/05/2014 |
Patrimonio al 31/12/2019 | 44.909.219,97 euro |
Rendimento ultimo anno solare | 17,57% |
Di seguito si riporta:
• un grafico a barre che rappresenta il Rendimento medio annuo composto registrato negli ultimi 3, 5 e 10 anni del Fondo interno VALORPLUS comparato con l’indice di riferimento;
• un grafico a torta che rappresenta la ripartizione del portafoglio del Fondo interno VALORPLUS per tipologia di strumenti finanziari
In considerazione della data in cui è stato istituito il fondo interno VALORPLUS non è possibile rappresentare il grafico a barre raffigurante il rendimento medio annuo composto a 10 anni.
Composizione Fondo interno VALORPLUS
Titoli di capitale
La performance del Fondo interno riflette oneri gravanti sul patrimonio della stessa e non contabilizzati nell’andamento del parametro di riferimento.
La Compagnia si riserva di rendere disponibili ulteriori Fondi le cui caratteristiche saranno comunicate al Contraente ai sensi della normativa di riferimento.
Puoi optare per il seguente Profilo di investimento:
Denominazione | Profilo Garantito |
Finalità della gestione | Rivalutazione del capitale nel lungo periodo rispondendo alle esigenze di chi intende salvaguardare i contributi versati e/o trasferiti attraverso l’investimento in una combinazione di Gestione separata e di un Fondo interno, senza rinunciare, per una percentuale ridotta, alle opportunità di rendimento derivanti da alternative di investimento più performanti. |
Composizione | Nel Profilo Garantito i contributi versati dal Contraente, al netto dei costi, e/o l’importo trasferito sono allocati tra la Gestione separata VALORPREVI ed il Fondo interno ValorPlus. Le percentuali di allocazione sono variabili e definite nelle Tabelle A e B di cui al punto C.3 costruite al fine di ottenere la prestazione garantita, in base al tempo mancante al compimento del 65° anno di età1 del Contraente. Per informazioni di dettaglio circa la ripartizione dei contributi e/o l’importo trasferito vedi la tabella al punto C.3 della Nota informativa – Caratteristiche di BNL PIANOPENSIONE. |
Orizzonte temporale | medio/lungo (tra 10 e 15 anni) |
Ribilanciamento | Non previsto. |
In alternativa al Profilo Garantito, hai la facoltà di allocare i tuoi contributi e/o l’importo trasferito da altra forma pensionistica secondo un Profilo Libero scegliendo liberamente la percentuale da destinare alla Gestione separata VALORPREVI ed al Fondo ValorPlus purché con un massimo pari al 75% e un minimo pari al 30% investito nella Gestione separata. In questo caso, trascorso un anno, per un massimo di una volta all’anno, il Contraente ha anche facoltà di modificare le percentuali di allocazione relativamente ai contributi successivi e di ribilanciare la Posizione individuale maturata tra Gestione separata e Fondo ValorPlus.
Il Contraente ha la facoltà di trasferire totalmente la posizione maturata da un Profilo all’altro, trascorso un anno, per un massimo di una volta all’anno. Tale richiesta comporta la variazione della strategia di investimento secondo il nuovo Profilo scelto.
In caso di passaggio da Profilo Garantito a Profilo Libero il Contraente consolida la garanzia sull’ammontare della posizione destinata alla Gestione separata (eventualmente riproporzionata in caso di riscatti parziali e/o anticipazioni).
In caso di passaggio da Profilo Libero a Profilo Garantito il Contraente ha la possibilità di consolidare la Posizione individuale alla data del passaggio (eventualmente riproporzionata in caso di riscatti parziali e/o anticipazioni).
In caso di adesione all’erogazione RITA, il montante accumulato (o la frazione di esso da te prescelta) in relazione alla tua posizione individuale verrà confluito, salvo tua esplicita differente scelta, nella Gestione Separata VALORPREVI. È comunque tua facoltà, successivamente, variare la linea di investimento con un’altra disponibile, nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
1 Per età si deve sempre intendere l’età assicurativa pari al numero di anni compiuti alla data di calcolo, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno
BNL PIANOPENSIONE
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
(in breve “BNL PIANOPENSIONE”)
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5090
BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito “Cardif Vita S.p.A.” o “Compagnia” o “Società”), società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
SCHEDA DEI COSTI
Dati aggiornati al 31/12/2019
La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente di BNL PIANOPENSIONE nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.
La presenza di costi comporta una riduzione della propria posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni pensionistiche che potranno essere erogate successivamente. E’ importante valutare l’importanza dei costi di BNL PIANOPENSIONE con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.
Costi nella fase di accumulo | |
Tipologia di costo | Importo e caratteristiche |
Spese di adesione | Non previste |
Spese da sostenere durante la fase di accumulo: | |
Direttamente a carico dell’Aderente | Caricamento iniziale, definito in misura percentuale, pari all’1,50% sui contributi versati dall’Aderente Caricamento iniziale, definito in misura percentuale, pari all’’1,50% sui contributi versati dal datore di lavoro. |
Indirettamente a carico dell’Aderente(1) | 1,47% del patrimonio del Fondo interno ValorPlus, su base annua, considerato nel valore della quota ad ogni valorizzazione. |
Commissione di gestione annuale pari all’1,37%, prelevata in occasione della rivalutazione, dal rendimento della Gestione separata VALORPREVI | |
Spese per l’esercizio di prerogative individuali: | |
Anticipazione | Non previste |
Prestazione anticipata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) | 100 euro una tantum applicato sul montante accumulato richiesto |
Trasferimento | 100 euro una tantum, prelevate dalla posizione da trasferire, ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga verso altra forma pensionistica della Compagnia. |
Riscatto | Non previste |
Riallocazione della Posizione individuale | Pari a 25 euro per ogni operazione, prelevate dalla posizione da riallocare, salvo il caso di switch automatico. |
Riallocazione del flusso contributivo | Non previste |
(1) Coerentemente a quanto previsto nel Regolamento, oltre alle spese indicate, sul patrimonio della Gestione separata e del Fondo interno, possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse di Contraenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse ed il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può, inoltre, gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
AVVERTENZA: l’Aderente ha l’onere di verificare che la scheda si applichi alla sua collettività di appartenenza
Indicatore sintetico dei costi
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della Posizione individuale maturata. Tale indicatore viene stimato facendo riferimento ad un Contraente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
L’Indicatore sintetico dei costi è un parametro che viene calcolato da tutte le forme pensionistiche complementari utilizzando la medesima metodologia di calcolo stabilita dalla COVIP.
Indicatore sintetico dei costi | Anni di permanenza | |||
2 anni | 5 anni | 10 anni | 35 anni | |
Gestione separata VALORPREVI | 3,72% | 2,13% | 1,70% | 1,52% |
Fondo interno ValorPlus | 3,82% | 2,23% | 1,81% | 1,55% |
Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l’indicatore sintetico ha una valenza meramente orientativa.
L’Aderente deve considerare attentamente l’importanza del parametro ISC nel valutare l’incidenza dei costi applicati da BNL PIANOPENSIONE sull’ammontare della posizione finale dopo 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Per consentirti di comprendere l’onerosità delle linee di investimento, nel grafico seguente l’ISC di ciascuna proposta di investimento è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti da altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP, con riferimento alla fine di ciascun anno solare.
L’onerosità di BNL PIANOPENSIONE è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti ad un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.
Valorplus
Valorpre
Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it)
BNL PIANOPENSIONE
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
(in breve “BNL PIANOPENSIONE”)
iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5090
BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito “Cardif Vita S.p.A.” o “Compagnia” o “Società”), società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
SCHEDA DEI COSTI
Dati aggiornati al 31/12/2019
La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente di BNL PIANOPENSIONE nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.
La scheda è dedicata a quegli Aderenti che, alla data di sottoscrizione del contratto, appartengono al modello di offerta FULL del mercato retail previsto dalla Banca Nazionale del Lavoro per il contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori.
La presenza di costi comporta una riduzione della propria posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni pensionistiche che potranno essere erogate successivamente. È importante valutare l’importanza dei costi di BNL PIANOPENSIONE con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.
Costi nella fase di accumulo | |
Tipologia di costo | Importo e caratteristiche |
Spese di adesione | Non previste |
Spese da sostenere durante la fase di accumulo: | |
Direttamente a carico dell’Aderente | Non previste |
Indirettamente a carico dell’Aderente(2) | 1,47% del patrimonio del Fondo interno ValorPlus, su base annua, considerato nel valore della quota ad ogni valorizzazione. |
Commissione di gestione annuale pari all’1,37%, prelevata in occasione della rivalutazione, dal rendimento della Gestione separata VALORPREVI | |
Spese per l’esercizio di prerogative individuali: | |
Anticipazione | Non previste |
Prestazione anticipata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) | 100 euro una tantum applicato sul montante accumulato richiesto |
Trasferimento | 100 euro una tantum, prelevate dalla posizione da trasferire, ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga verso altra forma pensionistica della Compagnia. |
Riscatto | Non previste |
Riallocazione della Posizione individuale | Pari a 25 euro per ogni operazione, prelevate dalla posizione da riallocare, salvo il caso di switch automatico. |
Riallocazione del flusso contributivo | Non previste |
(2) Coerentemente a quanto previsto nel Regolamento, oltre alle spese indicate, sul patrimonio della Gestione separata e del Fondo interno, possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse di Contraenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse ed il “contributo di vigilanza”
dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può, inoltre, gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione ed allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
AVVERTENZA: l’Aderente ha l’onere di verificare che la scheda si applichi alla sua collettività di appartenenza
Indicatore sintetico dei costi
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della Posizione individuale maturata. Tale indicatore viene stimato facendo riferimento ad un Contraente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
L’Indicatore sintetico dei costi è un parametro che viene calcolato da tutte le forme pensionistiche complementari utilizzando la medesima metodologia di calcolo stabilita dalla COVIP.
Indicatore sintetico dei costi | Anni di permanenza | |||
2 anni | 5 anni | 10 anni | 35 anni | |
Gestione separata VALORPREVI | 2,69% | 1,62% | 1,43% | 1,37% |
Fondo interno ValorPlus | 2,79% | 1,72% | 1,53% | 1,47% |
Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l’indicatore sintetico ha una valenza meramente orientativa.
L’Aderente deve considerare attentamente l’importanza del parametro ISC nel valutare l’incidenza dei costi applicati da BNL PIANOPENSIONE sull’ammontare della posizione finale dopo 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Per consentirti di comprendere l’onerosità delle linee di investimento, nel grafico seguente l’ISC di ciascuna proposta di investimento è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti da altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP, con riferimento alla fine di ciascun anno solare.
L’onerosità di BNL PIANOPENSIONE è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti ad un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.
Valorprevi
Valorplus
Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it)
BNL PIANOPENSIONE
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare
A. Informazioni generali
A.1 Perché una pensione complementare
Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai, oggi, l’opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta ed il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una “pensione complementare”, puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell’età lavorativa.
Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo “Il regime fiscale”).
A.2 Lo scopo di BNL PIANOPENSIONE
BNL PIANOPENSIONE ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare (“rendita”) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. Tale fine è perseguito raccogliendo le somme versate (contributi e/o l’importo trasferito da altra forma) e gestendo le risorse nel tuo esclusivo interesse.
A.3 Come si costruisce la pensione complementare
Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua Posizione individuale (cioè il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.
Durante tutta la cosiddetta “fase di accumulo”, cioè il periodo che intercorre da quando viene effettuato il primo versamento a quando andrai in pensione, la “Posizione individuale” rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo. Al momento del pensionamento, la Posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella cosiddetta “fase di erogazione”, cioè per tutto il resto della tua vita.
La Posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo “In quali casi puoi disporre della Posizione individuale prima del pensionamento”).
Le modalità di costituzione della Posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.
A.4 Il Responsabile
La struttura organizzativa di BNL PIANOPENSIONE prevede la nomina di un Responsabile, che è una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta nell’interesse esclusivo degli iscritti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto ad operare in condizioni di indipendenza rispetto alla Compagnia.
I requisiti e le competenze del Responsabile sono contenute nell’apposito allegato al Regolamento. Per informazioni aggiornate circa l’attuale Responsabile consulta la sezione IV “Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare”.
B. Il finanziamento
Il finanziamento di BNL PIANOPENSIONE avviene mediante il versamento di contributi che stabilisci liberamente.
Se sei un lavoratore dipendente, la contribuzione a BNL PIANOPENSIONE può avvenire anche mediante il conferimento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Se al 28 aprile 1993 eri già iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l’intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella
eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.
Al finanziamento di BNL PIANOPENSIONE possono contribuire anche i datori di lavoro che assumano specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti.
Il versamento dei premi secondo il piano definito da te definito in fase di adesione si interrompe ed è altresì esclusa la facoltà di corrispondere Premi aggiuntivi nel caso tu trasferisca fuori dal territorio dello Stato italiano la tua Residenza.
Le caratteristiche della contribuzione sono indicate nella Sezione “Informazioni chiave per l’Aderente” nel paragrafo “La
Contribuzione”.
B.1 Il TFR
Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di Rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).
Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente a BNL PIANOPENSIONE. La Rivalutazione del TFR versato a BNL PIANOPENSIONE, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.
Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile, non potrai pertanto cambiare idea.
È importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (vedi paragrafo “In quali casi puoi disporre della Posizione individuale prima del pensionamento”).
B.2 I contributi
BNL PIANOPENSIONE ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo, sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti. Le scelte da te effettuate possono essere successivamente variate. Nell’esercizio di tale scelta è però importante che tu abbia ben chiaro che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento ed a controllare nel tempo l’andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.
Nell’adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il “Progetto esemplificativo”, che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un’idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (vedi paragrafo “Altre informazioni”).
ATTENZIONE: Gli strumenti che la Compagnia utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. La Compagnia non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola Posizione individuale.
È quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati, anche per il tramite del datore di lavoro, siano stati effettivamente accreditati sulla tua Posizione individuale ed a segnalare con tempestività eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel paragrafo “Comunicazioni agli iscritti”.
Se sei un lavoratore dipendente che aderisce su base individuale, verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni la sottoscrizione ti da diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.
Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento.
C. L’investimento ed i rischi connessi
C.1 Dove si investe
I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, e/o l’importo trasferito da altra forma sono investiti in una Gestione separata e in un Fondo interno che sulla base della politica di investimento producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
C.2 Attenzione ai rischi
L’investimento dei contributi e/o l’importo trasferito da altra forma è soggetto a rischi finanziari. Il termine “rischio” esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende ad essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.
Devi essere consapevole che il rischio connesso all’investimento dei contributi e/o l’importo trasferito da altra forma, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, l’ammontare della tua pensione complementare non è predefinito.
BNL PIANOPENSIONE ti propone una garanzia sui contributi versati e/o l’importo trasferito da altra forma nel Profilo Garantito e nella Gestione separata con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.
C.3 Le proposte di investimento
Aderendo a BNL PIANOPENSIONE puoi scegliere di destinare i tuoi contributi e/o l’importo trasferito da altra forma secondo uno dei seguenti profili:
Profilo Garantito
Nel seguente Profilo la Compagnia, sulla base di percentuali dipendenti dagli anni mancanti al compimento dei tuoi 65 anni, investe i contributi al netto dei costi e/o l’importo trasferito da altra forma nella Gestione separata VALORPREVI e nel Fondo interno ValorPlus.
Profilo Libero
Nel seguente Profilo hai la facoltà di allocare i tuoi contributi e/o l’importo trasferito da altra forma scegliendo liberamente la percentuale da destinare alla Gestione separata VALORPREVI e nel Fondo interno ValorPlus purché con un massimo pari al 75% e un minimo pari al 30% investito nella Gestione separata.
Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per il Fondo interno ValorPlus, un “parametro di riferimento”. Il parametro di riferimento è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio. La composizione è fornita dettagliatamente nella sezione relativa al fondo. Con riferimento alla Gestione separata VALORPREVI non è previsto alcun parametro di riferimento in quanto si prefigge uno stile di gestione che mira alla conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo. L’obiettivo è di ottenere almeno un rendimento lordo analogo al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato.
VALORPREVI
Categoria: garantito
Finalità della gestione: obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli Contraenti ai risultati finanziari della Gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli Contraenti, l’equilibrio e la stabilità della Gestione separata.
Garanzia: somma dei contributi netti versati e/o l’importo trasferito da altra forma
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo
Grado di rischio: basso
Politica di investimento:
Politica di gestione: I criteri che guidano l’asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l’efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di
diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la Gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management.
Strumenti finanziari: le risorse di VALORPREVI possono essere investite nelle attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, dei relativi regolamenti attuativi, e nel rispetto della normativa previdenziale applicabile ai “Piani Individuali Pensionistici assicurativi”. La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari. L’investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell’area Euro e considera emittenti appartenenti a paesi membri dell’OCSE. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 10%. L’investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l’acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR armonizzati, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione. L'investimento in titoli del mercato monetario, ovvero altri titoli di debito con vita non superiore a sei mesi, ivi compresi i depositi bancari a breve, è ammesso nel limite massimo complessivo del 20%. Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L’esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%. L’impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura o per assicurare maggiore liquidità dell’investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l’assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. Le modalità e i limiti sono quelli fissati dalla normativa di attuazione dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla normativa previdenziale.
Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti appartenenti all’OCSE governativi e Corporate con un Rating prevalentemente Investment Grade. È prevista la possibilità che gli emittenti abbiano un Rating Below Investment Grade, in conseguenza di un declassamento avvenuto successivamente al momento dell’acquisto dell’attività. Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di VALORPREVI.
Aree geografiche di investimento: gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l’Area Euro.
Parametro di riferimento: non è previsto alcun parametro di riferimento in quanto si prefigge uno stile di gestione che mira alla conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo. L’obiettivo è di ottenere almeno un rendimento lordo analogo al tasso di rendimento medio dei titoli di stato.
FONDO INTERNO VALORPLUS
Categoria: Azionario
Finalità della gestione: Lo scopo del Fondo è quello di ottenere l'incremento nel tempo delle somme che vi confluiscono, in virtù di una gestione collettiva che consente maggiore diversificazione del portafoglio e grazie ad una gestione professionale degli investimenti in strumenti finanziari opportunamente selezionati.
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo
Grado di rischio: alto
Politica di investimento:
Politica di gestione: Il Fondo attua una politica di investimento rivolta prevalentemente a strumenti finanziari e fondi di investimento mobiliari di natura azionaria o legati ai mercati azionari.
La selezione degli strumenti finanziari si basa sull’analisi dell’andamento dei mercati finanziari e su analisi economico- finanziarie volte ad individuare le migliori opportunità di investimento.
La diversificazione valutaria del Fondo prevede un’esposizione potenziale a tutte le principali valute.
La diversificazione settoriale del Fondo contempla la possibilità di effettuare investimenti in tutti i settori merceologici disponibili nei mercati di riferimento. La gestione delle risorse non tiene conto di aspetti etici, ambientali o sociali.
In merito alla possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, il loro impiego verrà limitato al solo scopo di ridurre i rischi assunti dal Fondo senza alterarne il profilo di rischio. Lo stile di gestione è attivo: è prevista la possibilità di discostarsi dal parametro di riferimento anche in misura significativa, al fine di cogliere eventuali opportunità di mercato e perseguire combinazioni rischio / rendimento efficienti. Il grado di scostamento dal parametro di riferimento verrà misurato con la Tracking Error Volatility (TEV).
Nella scelta degli investimenti si valuterà il contributo marginale alla volatilità complessiva del patrimonio del Fondo e alla TEV.
Strumenti finanziari: Gli investimenti ammissibili nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti coerentemente con la normativa di settore vigente, sulla base di criteri di scelta volti ad assicurare una adeguata redditività, nel rispetto del profilo di rischio assegnato. Le risorse destinate al Fondo possono essere investite nelle seguenti tipologie di attività:
- titoli azionari, strumenti finanziari quali titoli di Stato, titoli obbligazionari (o altri titoli similari che prevedano a scadenza il rimborso del valore nominale), strumenti derivati ed altri titoli strutturati;
- strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi quali depositi bancari in conto corrente, certificati di deposito, operazioni di pronti contro termine (con obbligo di riacquisto e deposito titoli presso una banca).
L’investimento è prevalentemente azionario. L’investimento nelle tipologie di attività previste può avvenire direttamente o investendo in quote ed azioni emesse da OICR (Fondi comuni di investimento e / o SICAV, diversi dai fondi riservati e speculativi), nonché ETF. In merito alla possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, il loro impiego verrà limitato al solo scopo di ridurre i rischi assunti dal Fondo senza alterarne il profilo di rischio.
Lo stile di gestione è attivo: è prevista la possibilità di discostarsi dal parametro di riferimento anche in misura significativa, al fine di cogliere eventuali opportunità di mercato e perseguire combinazioni rischio / rendimento efficienti. Il grado di scostamento dal parametro di riferimento verrà misurato con la Tracking Error Volatility (TEV).
Categorie di emittenti e settori industriali: La diversificazione settoriale del Fondo contempla la possibilità di effettuare investimenti in tutti i settori merceologici disponibili nei mercati di riferimento
Aree geografiche di investimento: I limiti di investimento sono:
▪ Massima esposizione Area USA: 50%
▪ Massima esposizione Paesi Emergenti: 20%
▪ Massima esposizione Area Euro: 100%
Parametro di riferimento: 40% Eurostoxx 50, 35% Standard & Poor’s 500, 15% MSCI Emerging Markets , 10% EONIA.
PROFILO GARANTITO
Finalità della gestione: rivalutazione del capitale nel lungo periodo rispondendo alle esigenze di chi intende salvaguardare i contributi versati e/o trasferiti attraverso l’investimento in una combinazione di Gestione separata e del Fondo interno, senza rinunciare, per una percentuale ridotta, alle opportunità di rendimento derivanti da alternative di investimento più performanti.
Orizzonte temporale: medio/lungo
Grado di rischio: Basso
Composizione: i contributi versati dal Contraente, al netto dei costi, e/o l’importo trasferito da altra forma sono allocati tra la Gestione separata VALORPREVI ed il Fondo interno ValorPlus
Le percentuali di allocazione sono variabili e definite dalle Condizioni contrattuali al fine di ottenere la prestazione garantita, in base al tempo mancante al compimento del 65° anno di età1 del Contraente. Secondo tale meccanismo, al compimento del 65° anno di età1 viene garantito al Contraente almeno il 100% dei contributi lordi versati e/o l’importo trasferito da altra forma, fatto salvo il maggior rendimento dei sottostanti. La garanzia non è prestata nel caso in cui la data di accesso alle prestazioni o di richiesta di Riscatto e/o Anticipazione siano precedenti al 65° compleanno del Contraente.
A titolo esemplificativo, qualora gli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età1 al momento della sottoscrizione siano inferiori o uguali a 40 per informazioni di dettaglio circa la ripartizione dei contributi e/o l’importo trasferito da altra forma si veda la Tabella A.
La prima colonna a sinistra della tabella A riporta il numero di anni che separano l’età1 del Contraente, al momento del versamento del premio, dal raggiungimento del 65° anno di età1. La seconda e la terza colonna riportano la percentuale di premio investita, rispettivamente, nella Gestione separata e nel Fondo interno.
Le percentuali di ripartizione per ciascun premio sono quelle indicate nella riga corrispondente alla differenza tra 65 e l’età1 del Contraente. Es: età1 45, riga corrispondente a 20 anni mancanti al 65° anno: investimento in Gestione separata 83,20% e nel Fondo interno 16,80%.
TABELLA A
Anni interi mancanti al compimento dell’età1 di fine accumulo | % in Gestione separata | % nel Fondo interno |
40 | 70,00% | 30,00% |
39 | 70,00% | 30,00% |
38 | 70,00% | 30,00% |
37 | 70,25% | 29,75% |
36 | 70,96% | 29,04% |
35 | 71,67% | 28,33% |
34 | 72,38% | 27,62% |
33 | 73,11% | 26,89% |
32 | 73,84% | 26,16% |
31 | 74,58% | 25,42% |
30 | 75,32% | 24,68% |
29 | 76,08% | 23,92% |
28 | 76,84% | 23,16% |
27 | 77,60% | 22,40% |
26 | 78,38% | 21,62% |
25 | 79,16% | 20,84% |
24 | 79,96% | 20,04% |
23 | 80,76% | 19,24% |
22 | 81,56% | 18,44% |
21 | 82,38% | 17,62% |
20 | 83,20% | 16,80% |
19 | 84,03% | 15,97% |
18 | 84,87% | 15,13% |
17 | 85,72% | 14,28% |
16 | 86,58% | 13,42% |
15 | 87,45% | 12,55% |
14 | 88,32% | 11,68% |
13 | 89,20% | 10,80% |
12 | 90,10% | 9,90% |
11 | 91,00% | 9,00% |
10 | 91,91% | 8,09% |
9 | 92,83% | 7,17% |
8 | 93,75% | 6,25% |
7 | 94,69% | 5,31% |
6 | 95,64% | 4,36% |
5 | 96,60% | 3,40% |
4 | 97,56% | 2,44% |
3 | 98,54% | 1,46% |
2 | 99,52% | 0,48% |
1 | 100,00% | 0,00% |
0 | 100,00% | 0,00% |
La Compagnia, allo scopo di preservare l’obiettivo del Profilo Garantito, si riserva la possibilità di modificare, limitatamente ai versamenti successivi, le percentuali di allocazione tra la Gestione separata ed il Fondo interno. In ogni caso, il Contraente potrà rifiutare tale modifica rientrando automaticamente nel Profilo Libero.
Modalità di ribilanciamento: non previsto
Parametro di riferimento: non è previsto alcun parametro di riferimento in quanto il Profilo si prefigge uno stile di gestione che mira alla conservazione dei contributi versati e/o l’importo trasferito da altra forma.
AVVERTENZA: Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione III “Informazioni sull’andamento della gestione”.
C.4 La tua scelta di investimento
L’impiego dei contributi versati e/o l’importo trasferito da altra forma avviene sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che BNL PIANOPENSIONE ti propone (v. paragrafo ‘Le proposte di investimento’):
- Profilo Garantito
- Profilo Libero
Se scegli di investire nel Profilo Libero, devi però porre particolare attenzione alle scelte che andrai a fare di tua iniziativa ed avere ben presente che il grado di rischio/rendimento dell’investimento che sceglierai dipenderà dalle percentuali che
di volta in volta investirai nella Gestione e nel Fondo interno. Nella scelta di investimento tieni anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.
a. Come stabilire il tuo profilo di rischio
Prima di effettuare la tua scelta di investimento è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sostenere considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:
- l’orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento;
- la tua ricchezza individuale;
- i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.
b. Le conseguenze sui rendimenti attesi
Il rendimento che puoi attenderti dall’investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.
Considera inoltre che le opzioni di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.
c. Come modificare la scelta nel tempo
Nel corso del rapporto di partecipazione, purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza, qualora tu abbia optato per il Profilo Libero, puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento della sottoscrizione (“riallocazione”). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verifichino variazioni nelle situazioni indicate al punto a). La riallocazione può riguardare sia la Posizione individuale maturata, sia i flussi contributivi futuri.
Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.
Nel decidere circa la riallocazione della Posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell’orizzonte temporale consigliato.
Qualora invece all'atto della sottoscrizione tu abbia scelto il Profilo Garantito, non ti è concessa la facoltà di modificare la tua allocazione. Per disporre liberamente dell’allocazione è necessario trasferire la posizione dal Profilo Garantito a quello libero.
Nel caso in cui tu abbia scelto il Profilo Garantito, al compimento del 65° anno di età1 o al più tardi al 40esimo anno di permanenza nel PIP la Compagnia effettuerà uno switch automatico gratuito della parte della Posizione individuale maturata investita nel Fondo interno verso la Gestione separata al fine di consolidare la garanzia.
D. Le prestazioni pensionistiche (pensione complementare e liquidazione della Posizione individuale)
D.1 Prestazioni pensionistiche
Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno a condizione che tu possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.
In casi particolari ti è inoltre consentito di anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.
I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento.
D.2 Cosa determina l’importo della tua prestazione
Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da BNL PIANOPENSIONE è importante che tu abbia presente fin d’ora che l’importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:
a. più alti sono i versamenti che farai;
b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
d. più bassi sono i costi di partecipazione;
e. più elevati sono i rendimenti della Gestione e del Fondo.
In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall’attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme che potresti sottoscrivere, dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte, dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.
Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l’importo della pensione.
D.3 La pensione complementare
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una pensione complementare (“rendita”), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base alla Posizione individuale che avrai accumulato (per la parte per la quale non richiederai la prestazione in capitale) e alla tua età a quel momento. La “trasformazione” della Posizione individuale maturata in una rendita avviene applicando dei “coefficienti di conversione” che trovi indicati nelle Condizioni contrattuali. Tali coefficienti tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiori saranno la Posizione individuale accumulata e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della tua pensione.
Per l’erogazione della pensione, BNL PIANOPENSIONE ti consente di scegliere tra:
- una rendita vitalizia immediata rivalutabile (ti viene corrisposta finché rimani in vita);
- una rendita vitalizia immediata totalmente o parzialmente reversibile rivalutabile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota da te scelta, alla persona che avrai designato);
- una rendita certa immediata e successivamente vitalizia (ti viene corrisposta finché rimani in vita ma in caso di decesso nel periodo di pagamento certo, di 5 o 10 anni, la rendita viene corrisposta alla persona che avrai designato);
Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.
La tabella che segue riporta le principali caratteristiche delle prestazioni di rendita vitalizia immediata rivalutabile.
Tavola demografica | A62I differenziata per anno di nascita |
Tasso tecnico | 1% |
Rivalutazione | In funzione del rendimento della Gestione separata VALORPREVI |
La Compagnia potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del contratto prima che abbia inizio l’erogazione della rendita.
La Compagnia ti informerà preventivamente e per iscritto, descrivendoti le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e inviandoti i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di condizioni determinate, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno effetto nei tuoi confronti nei tre anni antecedenti al pensionamento.
N.B.: Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferirti ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.
Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta le Condizioni contrattuali.
D.4 La prestazione in forma di capitale
Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo massimo pari al 50% della Posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.
In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una Posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.
Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III del Regolamento.
D.5 Cosa succede in caso di decesso
In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto la data di pensionamento o nel corso dell’erogazione di RITA, nel caso tu abbia optato per la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, la Posizione individuale che avrai accumulato in BNL PIANOPENSIONE sarà devoluta ai beneficiari caso morte che ci avrai indicato. In mancanza, la tua posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In caso di decesso dopo la data di pensionamento non verrà più erogata alcuna rendita. Tuttavia, BNL PIANOPENSIONE ti offre la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione ad una persona da te designata, optando per una rendita “reversibile”.
D.6 La prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
Se possiedi i requisiti sotto descritti puoi richiedere una rendita integrativa temporanea anticipata anche prima di raggiungere l’età di pensionamento. Tale rendita può essere chiesta per l’intero importo della posizione individuale o per una sua parte. Essa verrà erogata con frazionamento mensile sul conto corrente da te indicato al momento della richiesta.
I requisiti per l’accesso a RITA sono i seguenti:
- aver cessato l’attività lavorativa
- di raggiungere entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatorio almeno pari a 20 anni
- anzianità contributiva minima in un sistema di previdenza complementare almeno pari a 5 anni o in alternativa:
- aver cessato l’attività lavorativa
- essere inoccupato per un periodo superiore a 24 mesi successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa
- di raggiungere entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- anzianità contributiva minima in un sistema di previdenza complementare almeno pari a 5 anni
E. Le prestazioni nella fase di accumulo
E.1 Prestazioni assicurative accessorie
La sottoscrizione di BNL PIANOPENSIONE ti consente di beneficiare, durante tutta la fase di accumulo fino al compimento del 65° anno di età, di due prestazioni assicurative accessorie:
- Temporanea per il caso di morte (capitale che verrà erogato alle persone da te designate solo in caso di decesso);
- Invalidità totale e permanente (capitale che ti verrà erogato, a seguito di richiesta di Riscatto totale, in caso di invalidità totale e permanente con un minimo di 2/3).
In caso di decesso o invalidità totale e permanente con un minimo di 2/3, avvenuti prima del pensionamento, la Compagnia provvederà alla liquidazione della Posizione individuale maturata aumentata, secondo quanto previsto dall’Art. 16 delle Condizioni contrattuali, relativamente al Profilo di investimento prescelto, di un importo pari a:
- per il Profilo Garantito, l’eventuale differenza tra la somma dei contributi versati e/o l’importo trasferito da altra forma (eventualmente riproporzionati in caso di avvenuti riscatti parziali e/o Anticipazioni) e la Posizione individuale maturata;
- per il Profilo Libero, un Bonus pari al 10% dei contributi versati e/o l’importo trasferito da altra forma fino all’ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali e/o Anticipazioni).
La sottoscrizione di entrambe le coperture assicurative accessorie è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento della sottoscrizione di BNL PIANOPENSIONE.
Ulteriori informazioni sulle relative caratteristiche e condizioni generali sono riportate nelle Condizioni contrattuali che ti vengono consegnate unitamente al Regolamento.
F. In quali casi puoi disporre della Posizione individuale prima del pensionamento
Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La fase di accumulo si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la fase di erogazione (cioè il pagamento della pensione). In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.
F.1 Le Anticipazioni
Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in BNL PIANOPENSIONE richiedendo una Anticipazione della tua Posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze. Se hai optato per il Profilo Garantito tale Anticipazione sarà dedotta proporzionalmente tra le componenti investite in Gestione separata e nel Fondo interno.
Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di Anticipazione riduce la tua Posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.
In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di Anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi ad integrazione della Posizione individuale.
Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle Anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel
Documento sulle Anticipazioni.
Alcune forme di Anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale.
F.2 Il Riscatto della posizione maturata
Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione o in presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Se hai optato per il Profilo Garantito l’importo del Riscatto parziale sarà dedotto proporzionalmente tra le componenti investite in Gestione separata e Fondo interno.
Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il Riscatto totale della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e la Compagnia in relazione a BNL PIANOPENSIONE. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti della Compagnia.
Le condizioni per poter riscattare la Posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.
Alcune forme di Riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale.
F.3 Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento
In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento o nel periodo in cui è in corso l’erogazione RITA, la Posizione individuale accumulata in BNL PIANOPENSIONE sarà riscattabile dagli eredi o dalle diverse persone che saranno state indicate come descritto nel precedente paragrafo E1.
G. Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
Puoi trasferire liberamente la tua Posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di sottoscrizione. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche particolarmente peggiorative delle condizioni economiche e particolarmente significative del Regolamento di BNL PIANOPENSIONE.
È importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta a tassazione.
Nel caso in cui tu scegliessi di trasferire la tua posizione individuale, sulla quale hai attivato l’erogazione RITA, il pagamento delle rate residue verrà automaticamente revocato ed il montante accumulato residuo collegato alla tua posizione individuale verrà trasferito alla nuova forma pensionistica complementare.
Le condizioni per il trasferimento della Posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.
Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dalla sottoscrizione sono specificate nella Parte VI del Regolamento.
H. I costi connessi alla partecipazione
H.1 I costi nella fase di accumulo
La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio il caricamento iniziale), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito nel Fondo interno e dal rendimento della Gestione separata. La presenza di tali costi, se previsti, diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della tua Posizione individuale.
Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di BNL PIANOPENSIONE
con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.
Si rinvia alla Sezione I “Informazioni chiave per l’Aderente” per l’indicazione dei costi praticati nella fase di accumulo.
H.2 L’indicatore sintetico dei costi
Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all’interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un “Indicatore sintetico dei costi”.
L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un Contraente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da BNL PIANOPENSIONE (v. “Costi nella fase di accumulo” della Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”). Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo, e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.
L’indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del “peso” che i costi praticati da BNL PIANOPENSIONE hanno ogni anno sulla Posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l’indicatore ha una valenza meramente orientativa.
Per i risultati delle stime e per poter operare un confronto dell’indice rispetto agli indicatori di settore si rimanda alla tabella “Indicatore sintetico dei costi” della Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”.
Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della Posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.
Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie, …).
H.3 I costi nella fase di erogazione
Nella fase di erogazione della rendita vitalizia, la Compagnia trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione pari a 1,25% della rendita stessa. Tale percentuale è applicata sull’importo della rata di rendita e l’importo è trattenuto dalla rata medesima, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.
Nella fase di erogazione della rendita vitalizia, al fine della rivalutazione annuale della rendita stessa, viene attribuito un rendimento pari a:
- il 90% del tasso di rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione VALORPREVI se tale tasso risulta superiore a 10%;
- la differenza tra il tasso di rendimento della Gestione VALORPREVI e l’1% in tutti gli altri casi.
Per maggiori informazioni relativi alla erogazione delle rendite si rinvia al Documento sull’erogazione delle rendite.
I. Il regime fiscale
Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia da te rilasciate al momento della sottoscrizione.
Ti impegni pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. A seguito del trasferimento della tua Residenza fuori dal territorio dello Stato italiano, il versamento dei premi secondo il piano da te definito in fase di adesione sarà interrotto e non ti sarà più possibile corrispondere Premi aggiuntivi sul Contratto.
In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contestazioni mosse dalle Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza.
Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a BNL PIANOPENSIONE godono di una disciplina fiscale di particolare favore.
I.1 I contributi
I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 Euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.
Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.
In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 se hai iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 2007.
Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 Euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 Euro (plafond teorico di cinque anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 Euro annui.
I.2 I rendimenti
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. L’imposta è prelevata dal valore attuale della rendita in via di costituzione.
I.3 Le prestazioni
Le prestazioni erogate da BNL PIANOPENSIONE, ivi compresa la RITA, sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione e godono di un regime fiscale agevolato. In particolare le prestazioni generate dal 1° gennaio 2007 sono
soggette ad imposta a titolo definitivo e, in taluni casi, con aliquota decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione alla forma complementare.
Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.
Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il
Documento sul regime fiscale.
J. Altre informazioni
J.1 Per effettuare la sottoscrizione
Per effettuare la sottoscrizione è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il “Modulo di Proposta”.
In seguito alla sottoscrizione, la Compagnia ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l’altro, la data di decorrenza della tua partecipazione.
Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto hai la possibilità di recedere dal rapporto dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata alla Compagnia. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Società ti rimborserà un importo pari alla somma tra:
- la parte di contributo versata destinata alla Gestione separata
- il controvalore delle quote del Fondo interno al primo mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta aumentato dell’importo dei costi di caricamento trattenuti sulla quota di contributo destinata al Fondo.
Il contratto può cessare anticipatamente in caso di risoluzione da parte della Compagnia ai sensi della Normativa antiriciclaggio a seguito di trasferimento della Residenza del Contraente in Paesi terzi ad alto rischio.
La valorizzazione dell’investimento
Il patrimonio del Fondo interno ValorPlus è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato in tale fondo dà pertanto diritto all’assegnazione di un numero di quote o frazioni di quote, al momento della valorizzazione settimanale dell’operazione.
Il valore del patrimonio del Fondo interno ValorPlus e della relativa quota è determinato con periodicità settimanale, con riferimento all’ultimo giorno di borsa aperta. Il valore della quota è al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del fondo interno ma al lordo degli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.
Il valore della quota del Fondo interno è reso disponibile sul sito internet www.bnpparibascardif.it.
Con riferimento alla Gestione separata VALORPREVI, la Compagnia determina la misura di rivalutazione delle somme affluite nel suddetto fondo al 31/12 di ciascun anno. A tal fine, il tasso di rendimento dP a adottare è quello calcolato al 30/09, oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d’anno in caso di esercizio di prerogative individuali (richiesta di pensionamento, trasferimento, Anticipazioni, Riscatto, …).
La misura di rivalutazione annua è pari alla differenza, solo se positiva, tra il rendimento annuo VALORPREVIP e la commissione annuale di gestione indicate nella tabella dei costi nella Sezione “Informazioni chiave per l’Aderente”.
La rivalutazione operata in funzione del rendimento riconosciuto si consolida annualmente e resta acquisita nel contratto. Per ulteriori informazioni si rinvia al “Regolamento” ed alle “Condizioni contrattuali”.
J.2 Comunicazioni agli iscritti
Entro il 31 marzo di ciascun anno (salvo diverse disposizioni normative), riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su BNL PIANOPENSIONE e sulla tua posizione personale.
Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l’evoluzione del tuo piano previdenziale.
La Compagnia si impegna, inoltre, a informarti circa ogni modifica relativa a BNL PIANOPENSIONE che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione e si impegna a comunicarti qualsiasi modifica complessivamente peggiorativa delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del PIP.
Potrai inoltre verificare i versamenti effettuati e l’andamento della tua Posizione individuale nel sito internet www.bnpparibascardif.it alla sezione “Area Clienti/Previdenza” accedendo con la password fornita in sede di sottoscrizione di BNL PIANOPENSIONE.
J.3 La mia pensione complementare
Il documento “La mia pensione complementare” è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della Posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.
Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. Il Progetto ti è però utile per avere un’idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.
Il documento è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata.
Puoi costruire tu stesso il tuo “Progetto esemplificativo” personalizzato accedendo al sito internet www.bnpparibascardif.it (sezione “Area Clienti/Previdenza” ) e seguendo le apposite istruzioni.
Ti invitiamo quindi ad utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per l’assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a BNL PIANOPENSIONE.
J.4 Reclami
Il reclamo deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell’Intermediario di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo stesso, potrà rivolgere un esposto scritto mediante servizio postale a COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 ROMA oppure tramite fax al n. 06/69506.304 o attraverso casella di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.covip.it.
Il sito internet www.bnpparibascardif.it è a disposizione per eventuali consultazioni.
BNL PIANOPENSIONE
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione
(aggiornate al 31 dicembre 2019)
VALORPREVI
Data avvio attività: lancio del prodotto BNL PIANOPENSIONE
Valore del Patrimonio Netto: 81.059.146 Euro La gestione è effettuata da Cardif Vita S.p.A.
LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI
L’obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli aderenti ai risultati finanziari della Gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli aderenti, l’equilibrio e la stabilità della Gestione separata.
I criteri che guidano l’asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l’efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la Gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management.
La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:
− Governativi e assimilati
I titoli Governativi sono in prevalenza emessi o garantiti da Stati membri dell’OCSE e da organismi internazionali.
− Corporate
L’investimento in titoli di emittenti corporate verrà effettuato prevalentemente su titoli di Rating Investment Grade; gli emittenti devono appartenere a un paese membro dell’OCSE. È prevista la possibilità di detenere obbligazioni con Rating Below Investment Grade, in conseguenza di un declassamento del Rating dell’emittente intervenuto successivamente al momento dell’acquisto, se ciò non pregiudica gli interessi degli aderenti e gli obiettivi della Gestione separata.
Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di VALORPREVI.
L’investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell’area Euro e considera emittenti appartenenti a paesi membri dell’OCSE. L’esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. Complessivamente, il peso del fondo azionario non può essere superiore al 10%.
L’investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l’acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR armonizzati, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.
Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l’area Euro.
E’ ammesso l’investimento in strumenti di mercato monetario, quali depositi bancari a vista e time deposit con durata inferiore e superiore a 15 giorni, fondi di liquidità prevalentemente area euro.
Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) e l’investimento immobiliare sono ammessi nei limiti regolamentari. L’esposizione sul fondo immobiliare può avvenire attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari.
Nell’ottica dell’efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della Gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.
L’impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura o per assicurare maggiore liquidità dell’investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l’assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. Le modalità e i limiti sono quelli fissati dalla normativa di attuazione dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla normativa previdenziale.
Di seguito è indicato il valore del Turnover. Tale indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra
quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno ed il patrimonio medio gestito. Il Turnover vuole rappresentare, in modo sintetico, l’attività di gestione effettuata sulla gestione in termini di movimentazione dei sottostanti ed esprime, quindi, la quota del portafoglio della gestione che nel periodo di riferimento è stata sostituita con altri Titoli o forme di investimento.
Altre informazioni rilevanti
Duration media | 9,376 |
Tasso di rotazione del Portafoglio (Turnover)* | 0,42% |
Esposizione valutaria | 0% |
*La modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP con la Circolare Prot. 648 del 17 febbraio 2012.
Il Regolamento della gestione VALORPREVI è riportato nelle Condizioni contrattuali.
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito si riporta:
• un grafico a barre che rappresenta il Rendimento netto annuo della Gestione separata VALORPREVI registrato negli ultimi 10 anni solari, comparato con i tassi di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni;
• una tabella in cui vengono rappresentati i rendimenti medi a 3, 5 e 10 anni della Gestione separata
Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni |
VALORPREVI | 0,51% | 0,72% | n.a. |
Parametro di riferimento | 1,32% | 1,16% | 2,20% |
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI
Il TER è l’espressione del rapporto percentuale tra il totale dei costi posti a carico della Gestione separata e le riserve matematiche medie rilevate in coerenza con la periodicità di valorizzazione della stessa.
Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti.
COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 |
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli aderenti | 1,37% | 1,37% | 1,37% |
Altri oneri gravanti sul patrimonio | 0,01% | 0,02% | 0,03% |
TOTALE 1 | 1,38% | 1,39% | 1,40% |
Oneri direttamente a carico degli aderenti | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
TOTALE 2 | 2,88% | 2,89% | 2,90% |
Il TER esprime un dato medio della Gestione separata e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.
Fondo interno ValorPlus
Data avvio attività: lancio del prodotto BNL PIANOPENSIONE
Valore del Patrimonio Netto: 44.909.219,97 Euro La gestione è effettuata da Cardif Vita S.p.A.
LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI
Lo scopo del Fondo è quello di ottenere l'incremento nel tempo delle somme che vi confluiscono, in virtù di una gestione collettiva che consente maggiore diversificazione del portafoglio e grazie ad una gestione professionale degli investimenti in strumenti finanziari opportunamente selezionati. L’investimento è prevalentemente azionario.
Il Parametro di riferimento per il Fondo è espresso in euro ed è composto dai seguenti indici, nelle proporzioni indicate: 40% Eurostoxx 50, 35% Standard & Poor’s 500, 15% MSCI Emerging Markets , 10% EONIA.
Lo stile di gestione è attivo: è prevista la possibilità di discostarsi dal parametro di riferimento anche in misura significativa, al fine di cogliere eventuali opportunità di mercato e perseguire combinazioni rischio / rendimento efficienti. Il grado di scostamento dal parametro di riferimento verrà misurato con la Tracking Error Volatility (TEV).
Nella scelta degli investimenti si valuterà il contributo marginale alla volatilità complessiva del patrimonio del Fondo e alla TEV.
La gestione dei rischi si basa sull’analisi dell’esposizione ai singoli fattori di rischio e sull’analisi della volatilità degli strumenti finanziari in portafoglio.
Di seguito è indicato il valore del Turnover. Tale indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno ed il patrimonio medio gestito. Il Turnover vuole rappresentare, in modo sintetico, l’attività di gestione effettuata sulla gestione in termini di movimentazione dei sottostanti ed esprime, quindi, la quota del portafoglio della gestione che nel periodo di riferimento è stata sostituita con altri Titoli o forme di investimento.
Altre informazioni rilevanti
Duration media | - |
Tasso di rotazione del Portafoglio (Turnover)* | 0,1571% |
Esposizione valutaria | - |
*La modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP con la Circolare Prot. 648 del 17 febbraio 2012.
Il Regolamento del Fondo interno ValorPlus è riportato nelle Condizioni contrattuali. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito si riporta:
• un grafico a barre che rappresenta il Rendimento annuo del Fondo registrato negli ultimi 10 anni solari, comparato con il parametro di riferimento se previsto;
• una tabella in cui vengono rappresentati i rendimenti medi annui composti a 3, 5 e 10 anni del Fondo
Rendimento medio annuo composto (*) | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni |
VALORPLUS | 5,52% | 4,42% | n.a. |
Parametro di riferimento | 8,53% | 6,17% | 5,74% |
(*) Il Fondo Interno è stato istituito da meno di 5 anni pertanto non sono disponibili tutti i rendimenti medi annui composti
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI
Il TER è l’espressione del rapporto percentuale tra il totale dei costi posti a carico della Gestione separata ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti.
COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 |
Oneri di gestione finanziaria | 1,70% | 1,70% | 1,79% |
- di cui per commissione di gestione finanziaria | 1,70% | 1,70% | 1,79% |
- di cui per commissione di gestione incentivo | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Altri oneri gravanti sul patrimonio | 0,02% | 0,07% | 0,03% |
TOTALE 1 | 1,72% | 1,77% | 1,82% |
Oneri direttamente a carico degli aderenti | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
TOTALE 2 | 3,22% | 3,27% | 3,32% |
Il TER esprime un dato medio del Fondo interno e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.
PROFILO GARANTITO
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Le percentuali di allocazione sono variabili in base al tempo mancante al compimento del 65° anno di età del Contraente, pertanto, a titolo esemplificativo, si rappresenta la seguente tipologia di allocazione:
70% investita in VALORPREVI 30% investita in VALORPLUS
Di seguito si riporta:
• un grafico a barre che rappresenta il Rendimento annuo del Profilo registrato negli ultimi 10 anni solari, comparato con il parametro di riferimento se previsto;
• una tabella in cui vengono rappresentati i rendimenti medi annui composti a 3, 5 e 10 anni del Profilo
Rendimento medio annuo composto | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni |
PROFILO GARANTITO | 2,01% | 1,83% | n.a. |
Parametro di riferimento | 3,49% | 2,67% | 3,26% |
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
Glossario dei termini tecnici utilizzati
AEOI (Scambio Automatico di Informazioni): sistema di condivisione di informazioni avente lo scopo di combattere la frode fiscale trasfrontaliera e l’evasione fiscale nonché di promuovere il rispetto fiscale internazionale, attraverso la cooperazione degli stati. Lo scambio si fonda su accordi internazionali in base ai quali gli stati aderenti, attraverso le proprie autorità fiscali e con periodicità annuale, si impegnano alla trasmissione reciproca di informazioni finanziarie pertinenti ai fini fiscali, riguardanti i soggetti in essi fiscalmente residenti. Lo scambio avviene secondo uno standard internazionale (CRS) elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il sistema di scambio è stato altresì recepito nell’ambito di una direttiva comunitaria che ha così impegnato gli stati appartenenti all’Unione Europea.
Anticipazione: erogazione di una parte della Posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare specifiche esigenze dell’iscritto.
Asset Liability Management (ALM): legame tra il passivo e l’attivo del bilancio di una compagnia di assicurazione atto a gestire il rischio di tasso di interesse e ad assicurare la massima redditività e stabilità nei guadagni
Below Investment Grade: Basso merito creditizio di un titolo. Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di Rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.
Duration: è espressa in anni e indica la durata finanziaria residua media dei titoli contenuti in un determinato portafoglio, o del titolo considerato.
ETF: Exchange-Traded Fund ("fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi, le cui quote sono negoziate in Borsa in tempo reale come semplici azioni, attraverso una banca o un qualsiasi Intermediario autorizzato.
F.A.T.C.A.: (Foreign Account Tax Compliance Act) normativa statunitense, che mira a contrastare l’evasione fiscale di contribuenti statunitensi all’estero. L’Italia è tenuta a dare attuazione a tale normativa in forza dell’Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 (ratificato con Legge 18 giugno 2015, n. 95)
Fondo interno: Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Gestione separata: fondo istituito dalla Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia. Intermediario: soggetto che, in ragione di accordi distributivi sottoscritti con la compagnia di assicurazione colloca il prodotto previdenziale per conto di quest’ultima
Investment grade: Merito creditizio almeno pari a BBB secondo scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di Rating.
Liste di restrizione all’operatività nazionale e internazionale: i nominativi delle persone fisiche e/o delle Persone Giuridiche che risultano, tempo per tempo, inseriti nelle liste delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti (OFAC), della Comunità Europea e/o in liste e/o provvedimenti emessi a livello nazionale, nei confronti dei quali non è possibile effettuare alcuna operatività, neppure parzialmente e/o temporaneamente, ovvero sussiste un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Modulo W9: documento predisposto secondo il modello elaborato dall’autorità fiscale statunitense (IRS) con il quale vengono richiesti al cittadino americano l’indicazione del proprio Tax identification number (TIN) ed il rilascio di alcune dichiarazioni relative al proprio status di US Person.
Normativa antiriciclaggio: il D. Lgs. n. 231/07 dispone a carico dei destinatari l’applicazione delle disposizioni in ragione del rischio di antiriciclaggio con la conseguenza che la Compagnia è, rispettivamente tenuta ad astenersi in determinate fattispecie (cfr. art. 42 astensione anche afferente alla “titolarità effettiva”) ovvero nel caso il rapporto o la relazione con il contraente, assicurato, beneficiario non risulti congruo con una ponderata valutazione dei rischi derivante dall’applicazione della “adeguata verifica rafforzata” (art. 25).
OCSE: è l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono i Paesi industrializzati ed i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all’Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org
OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi Comuni di investimento; SICAV)
Paesi terzi ad alto rischio: si intende la definizione sub art. 1 lett. bb) di cui al Lgs. n. 231/07 come modificato dal D. Lgs. N. 90/2017, ovverosia “i Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui Ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva” come tempo per tempo aggiornata. Parametro di riferimento: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di
gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Persona Giuridica: persone giuridiche o altre forme associative anche non dotate di personalità giuridica.
Posizione individuale maturata: capitale accumulato nel piano individuale di previdenza.
Prestazione assicurativa accessoria: copertura di puro rischio legata obbligatoriamente al contratto (premorienza ed invalidità totale e permanente).
Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il Rating sono Moody’s e Standard & Poor’s. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il Rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il Rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili.
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA): consiste nell’erogazione frazionata dell’intero importo (o parte di esso) del montante accumulato sulla posizione individuale dell’iscritto.
Residenza: la residenza anagrafica, il domicilio abituale e la residenza fiscale.
Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto al sopravvenire di determinate condizioni, richiedendo la liquidazione della Posizione individuale risultante al momento della richiesta.
Sanzioni finanziarie/Embarghi: Misure restrittive utilizzate dagli Stati per contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.
SICAV: Società di Investimento a Capitale Variabile
Titolare effettivo: 1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo; 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto 231/2007 ed a quello dello stesso Regolamento IVASS n.5 del 21 luglio 2014.
TFR: Trattamento di Fine Rapporto
Tracking error volatility (TEV) misura la volatilità della differenza tra il rendimento del fondo e il rendimento del parametro di riferimento.
Turnover di portafoglio: rappresenta in modo sintetico, l’attività di gestione effettuata su ciascun Comparto in termini di movimentazione dei sottostanti ed esprime, quindi, la quota del portafoglio di ciascun Comparto che nel periodo di riferimento è stata sostituita con altri Titoli o forme di investimento. E’ calcolato come rapporto tra il valore minimo degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno e il patrimonio netto.
BNL PIANOPENSIONE
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare
(aggiornate al 26 maggio 2020)
1. La Compagnia di assicurazione
BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di BNP PARIBAS Cardif, è una compagnia di assicurazione che opera nel settore delle assicurazioni sulla vita e danni, è autorizzata all’esercizio a partire dal 1996 con Provvedimento ISVAP del 19/11/1996 ed è iscritta all’albo delle imprese di assicurazione al n. 1. 00126 e svolge le attività di cui ai rami I, III, IV, V e VI di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, e l’attività della relativa riassicurazione e i rami 1 e 2 all’art. 2, comma 3 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.
La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano (MI).
La durata della BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. è fissata fino al 31 dicembre 2050.
Il Capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 195.209.975 detenuto al 100% da BNP PARIBAS CARDIF.
Il consiglio di amministrazione di BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. in carica è così costituito:
• Zisswiller Korniloff Virginie Marie (Presidente)
• Fumagalli Isabella (Amministratore Delegato)
Nata a Neuilly sur Seine (Francia) il 24/11/1966 Nata a Milano il 14/09/1968
• Nobile Filippo Maria (Vicepresidente) Nato ad Agrigento il 08/06/1954
• Degan Gianni Nato a Venezia il 10/04/1962
• Chambord Murielle Puron
• Filotto Umberto
• Nannoni Mario
Nato a Versailles (Francia) il 25/02/1964 Nato a Milano il 22/09/1959
Nato a Barberino Val d'Elsa (FI) il 14/04/1951
Il collegio sindacale in carica è così costituito:
• Danovi Alessandro (Presidente) Nato a Milano il 21/05/1966
• Amico Michele (Sindaco effettivo) Nato a Caltanissetta l’08/11/1961
• Guatelli Luca Eugenio (Sindaco effettivo) Nato a Parma il 19/11/1950
• Marzuillo Vincenzo Maria (Sindaco supplente) Nato a Napoli il 23/03/1969
• Cinti Guido (Sindaco supplente) nato a Bergamo il 26/12/1978
2. Il Responsabile del PIP
Il responsabile di BNL PIANOPENSIONE, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n.252 e in carica fino al 26/05/2020, è la dott.ssa Pamela Tiripicchio nata a Milano il 22/04/1984.
3. Il Gestore delle risorse
La gestione delle risorse che confluiranno nella Gestione separata VALORPREVI e nel Fondo Interno ValorPlus è effettuata da Cardif Vita S.p.A.
4. La revisione contabile
La revisione contabile della Gestione separata VALORPREVI e del Fondo Interno ValorPlus è affidata alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona, 25 - 20144 – Milano.
5. La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni avviene tramite gli sportelli ed i promotori della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Via Altiero Spinelli 30, 00157 – Roma.
Allegato alla Nota informativa di BNL PIANOPENSIONE – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
1. Regime fiscale delle forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (in breve PIP) I PIP sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura 20% (e, successivamente, nella misura tempo per tempo vigente) del risultato netto maturato che si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione e diminuito dei contributi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. I proventi riconducibili a obbligazioni e altri titoli del debito pubblico o a questi equiparati, ovvero a obbligazioni emesse da paesi facenti parte della cosiddetta “white list” saranno soggetti all’applicazione della suddetta aliquota su una base imponibile ridotta al 62,5% del loro ammontare, per consentire agli Aderenti di beneficiare del regime di tassazione agevolato applicabile a tali categorie di titoli (12,5%).
L’eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi di imposta successivi per l’intero importo che trova in essi capienza.
2. Regime fiscale dei contributi
I contributi versati dal Contraente a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro. Se il Contraente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.
Nel limite annuo di 5.164,57 euro rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto. Qualora il Contraente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, si dovrà tener conto del totale dei contributi versati, ai fini del calcolo sulla deduzione.
Il Contraente deve comunicare alla Compagnia entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale.
Il TFR eventualmente conferito al PIP non è deducibile dal reddito complessivo annuo del Contraente.
Le somme versate per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l’importo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 euro). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’atto della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto).
Al lavoratore di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di 5.164,57 euro in misura pari alla differenza positiva fra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, in misura non eccedente i 2.582,29 euro in ciascun anno.
3. Regime fiscale delle prestazioni
Le prestazioni pensionistiche comunque erogate (rendita o capitale), ivi compresa la Rendita integrativa temporanea anticipata, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo e fino al trentacinquesimo. Per effetto di tale meccanismo, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% trascorsi i 35 anni di partecipazione alla forma complementare pensionistica.
Detta aliquota è applicata all’importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase di accumulo.
I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo l’aliquota tempo per tempo vigente per i redditi di capitale, applicata alla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I proventi riconducibili a obbligazioni e altri titoli del debito pubblico o a questi equiparati, ovvero a obbligazioni emesse da paesi facenti parte della cosiddetta “white list” saranno soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, nell’aliquota tempo per tempo vigente, applicata su una base imponibile ridotta al 62,5% del loro ammontare, per consentire agli Aderenti di beneficiare del regime di tassazione agevolato applicabile a tali categorie di titoli (12,5%).
Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.
Tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.
In caso di trasferimento da altra forma di pensionistica complementare, l’eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime di tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.
I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica
in capitale ma con l’applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.
4. Anticipazioni e riscatti
Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.
Tuttavia vi sono alcune eccezioni in relazioni alle quali la normativa prevede l’applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull’ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari allo 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Esse sono:
- le anticipazioni richieste dal Contraente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra i 12 e i 48 mesi o dal ricorso del datore di lavoro a procedura di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 48 mesi;
- riscatto della posizione operato dai beneficiari designati a causa della morte del Contraente.
5. Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Allegato alla Nota informativa di BNL PIANOPENSIONE – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione
DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI
SEZIONE I - NORME GENERALI
Articolo 1. Oggetto
1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata (di seguito, Anticipazione) dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Piano individuale Pensionistico di tipo assicurativo (di seguito PIP), così come previsto dal Regolamento del PIP.
Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione
2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal PIP esclusivamente nei seguenti casi:
a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
d) per ulteriori esigenze indicate dal Contraente.
2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione del Contraente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dal Contraente in qualsiasi momento.
Articolo 3. Importo dell'Anticipazione
3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
3.2 L'ammontare della posizione individuate viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.
3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dal Contraente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dal Contraente con versamenti annuali, previa compilazione ed invio alla Compagnia di un apposito modulo.
Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione
4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dal Contraente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata alla Compagnia e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
4.2 La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dal Contraente.
4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia invia al Contraente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
4.4 La documentazione prodotta dal Contraente in originale sarà restituita dalla Compagnia successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.
4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore dei Contraenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
SEZIONE II - CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI
Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
5.1 L'Anticipazione è concessa al Contraente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal Contraente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza al Contraente beneficiario della prestazione.
5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico del Contraente.
5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni dall'effettuazione della spesa.
5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
o certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
o fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia ritenga opportuno corrispondere al Contraente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.
5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude al Contraente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per il Contraente o per i figli
6.1 L'Anticipazione è concessa al Contraente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte del Contraente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.
6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
o o acquisto da terzi e
o acquisto in cooperativa e
o costruzione in proprio.
La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:
In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo).
In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.
In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.
6.4 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, il Contraente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dal Contraente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.
6.5 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge del Contraente purché tra i coniugi vi sia il regime dì comunione dei beni e il Contraente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.
6.6 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.
Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.
7.1 L'Anticipazione è riconosciuta al Contraente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione del Contraente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturati dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alte leggi vigenti;
- IVA, imposta di botto e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte del Contraente i seguenti documenti:
a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
c) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative); e/o
d) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del Contraente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).
In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso la Compagnia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dal Contraente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causate del versamento, il codice fiscale del Contraente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alte norme sulla sicurezza dei cantieri.
7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 90 giorni.
Articolo 8. Ulteriori esigenze del Contraente
8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa al Contraente per ulteriori sue esigenze.
8.2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dal Contraente alla Compagnia non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.
Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità
9.1 La società che ha istituito il PIP si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
CONDIZIONI CONTRATTUALI – Codice Prodotto EPPI
Art. 1 Oggetto del contratto
“BNL PIANOPENSIONE Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione” (in breve “BNL PIANOPENSIONE”) è la denominazione commerciale, adottata ai fini del collocamento del prodotto, della forma pensionistica individuale attuata mediante il presente contratto di assicurazione sulla vita, costituito ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 252 del 5/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Decreto”) e riservato ai Clienti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..
BNL PIANOPENSIONE è un contratto di assicurazione sulla vita attraverso il quale Cardif Vita S.p.A. (di seguito “la Compagnia”) si impegna a corrispondere al Contraente (che coincide con il soggetto assicurato ed è l’Aderente), a partire dalla Data di pensionamento riconosciuta dal sistema pensionistico obbligatorio, una prestazione pensionistica complementare sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile (di seguito “Prestazione”).
BNL PIANOPENSIONE è caratterizzato da due fasi:
- Periodo di accumulo che intercorre tra la stipula del contratto e il momento in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica complementare (di seguito “Data di accesso alla Prestazione”) durante la quale viene composta, tramite il versamento dei premi, la posizione individuale.
- Periodo di erogazione durante il quale la Prestazione viene corrisposta dalla Compagnia.
BNL PIANOPENSIONE prevede inoltre delle coperture accessorie di protezione per il caso di morte e per l’invalidità totale e permanente con un grado minimo di 2/3 avvenute durante la fase di accumulo della posizione individuale. Le prestazioni accessorie, descritte in dettaglio all’Art. 16, costituiscono il pacchetto di protezione, sono obbligatorie e da considerarsi a completamento della prestazione principale.
La posizione individuale durante la fase di accumulo è direttamente correlata, secondo il Profilo prescelto dal Contraente, in parte all’andamento della Gestione separata VALORPREVI ed in parte all'andamento della quotazione del Fondo Interno ValorPlus (di seguito “Fondo”) descritto all’Art. 10 o di altri fondi successivamente resi disponibili.
La parte destinata alla Gestione separata VALORPREVI fruisce di una rivalutazione sulla base del rendimento annuo della Gestione stessa.
Il contratto prevede la corresponsione di premi, definiti dal Contraente nell’importo e nella periodicità, stabiliti in un piano di versamenti indicato nel modulo che contiene la proposta di assicurazione (di seguito “Proposta”). Nel corso del periodo di accumulo, il Contraente ha il diritto di variare la periodicità del piano dei versamenti, di sospendere e riprendere successivamente il pagamento dei premi, di modificarne l’importo e di variare il Profilo di investimento.
Il versamento dei premi secondo il piano definito dal Contraente si interrompe ed è altresì esclusa la facoltà di corrispondere Premi aggiuntivi qualora il Contraente trasferisca fuori dal territorio dello Stato italiano la propria Residenza.
Ciascun premio periodico viene corrisposto mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente.
Art. 2 Conclusione, decorrenza, durata e cessazione del contratto
Il contratto può essere concluso quando:
- Il Contraente coincida con l’Assicurato e sia una persona fisica;
- Il Contraente abbia la propria residenza anagrafica, il domicilio abituale e la residenza fiscale in Italia;
- il Contraente ed il Beneficiario designato non siano cittadini di stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- il Beneficiario designato non abbia Residenza o non abbia la sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- il Contraente e il Beneficiario designato non facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)
Il Contraente si obbliga a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dal suo verificarsi, la perdita di uno o più dei requisiti sopraindicati avvenuta nel corso della durata del Contratto.
La Compagnia può risolvere il Contratto ai sensi della Normativa antiriciclaggio nel caso di trasferimento della Residenza in Paesi Terzi ad alto rischio.
In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza.
Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del primo premio in conto corrente aperto presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., o, in caso di vendita tramite lo sportello bancario, di versamento dell’assegno bancario o circolare munito della clausola di non trasferibilità o di versamento della prima quota di TFR da parte del datore di lavoro.
Gli effetti del contratto decorrono dal primo mercoledì che segue i 4 giorni lavorativi successivi al giorno in cui viene addebitato il primo premio in conto corrente del Contraente o in cui avviene il versamento della prima quota di TFR da parte del datore di lavoro.
La durata del contratto è pari al numero di anni interi compresi tra la data di decorrenza degli effetti del contratto e la data di pensionamento di seguito definita.
Per “Data di pensionamento” si intende la data a partire dalla quale il Contraente matura i requisiti per la riscossione della pensione secondo la normativa regolante il sistema previdenziale obbligatorio di riferimento, a condizione che possa far valere almeno cinque anni di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia la Data di pensionamento entro tre mesi dalla maturazione dei requisiti. La Compagnia non è tenuta ad alcun pagamento di arretrati qualora la data di ricezione della richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica sia successiva alla Data di pensionamento.
Il Contraente può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione purché possa far valere almeno un anno di contribuzione, oltre la Data di pensionamento ed ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
Il Contraente che abbia cessato la propria attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
Il Contraente ha la facoltà di richiedere che la rendita di cui sopra con un anticipo massimo di dieci anni, rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Il presente contratto si estingue a seguito della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, secondo quanto previsto dal successivo Art. 15, a seguito del decesso del Contraente, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali e fatta salva, nel periodo di erogazione, l’esercizio dell’opzione di reversibilità o in caso di risoluzione da parte della Compagnia, ai sensi della Normativa antiriciclaggio a seguito di trasferimento della Residenza del Contraente in Paesi terzi ad alto rischio.
Le coperture accessorie hanno termine al compimento del 65° anno di età1 da parte del Contraente e in caso di riscatto totale della polizza.
Art. 3 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal contratto
Revoca della Proposta
La Proposta può essere revocata fino al momento della conclusione del contratto.
La revoca della Proposta deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Compagnia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
Diritto di recesso dal contratto
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
1 Per età si deve sempre intendere l’età assicurativa pari al numero di anni compiuti alla data di calcolo, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno
L’esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del presente contratto.
La volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà efficacia dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:
- la parte del premio versata destinata alla Gestione separata e
- il controvalore delle quote del Fondo al primo mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta aumentato dell’importo dei costi di caricamento trattenuti sulla quota di premio destinata al Fondo.
Art. 4 Premi e versamenti aggiuntivi
Il Contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, definisce un piano di versamenti indicando importo e periodicità (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) dei premi che corrisponderà mediante addebito automatico sul proprio conto corrente bancario, come da autorizzazione permanente di addebito sottoscritta dal Contraente stesso.
Il versamento dei premi viene effettuato secondo la seguente tempistica:
- la prima rata del piano viene addebitata il giorno successivo alla sottoscrizione. Successivamente alla prima rata di premio:
- per i versamenti con frequenza annuale, il giorno 11 del mese di ciascuna ricorrenza annuale del contratto;
- per i versamenti con frequenza semestrale, il giorno 11 di ogni semestre a partire da quello immediatamente successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni semestre, a partire dal secondo mese successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali.
- per i versamenti con frequenza trimestrale, il giorno 11 di ogni trimestre a partire da quello immediatamente successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni trimestre, a partire dal secondo mese successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali.
- per i versamenti con frequenza mensile, il giorno 11 di ogni mese a partire da quello immediatamente successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni mese, a partire dal secondo mese successivo alla decorrenza degli effetti contrattuali.
In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente potrà proseguire il rapporto assicurativo e corrispondere i premi mediante bonifico bancario o altre diverse modalità di pagamento da concordarsi con la Compagnia. All’atto della sottoscrizione il Contraente ha la facoltà di richiedere l’indicizzazione dell’importo della rata di premio all’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi2. Tale indicizzazione può essere attivata o disattivata anche nel corso della durata del contratto con effetto all’anniversario di polizza successivo alla richiesta purché questa arrivi in Società al più tardi entro il 20 del mese precedente l’anniversario di polizza.
Il Contraente ha comunque facoltà, in qualsiasi momento, di variare il piano dei versamenti sia nell’importo sia nella periodicità dei premi in esso previsti, come pure di sospendere i versamenti ed eventualmente riprenderli in seguito, senza necessità di versare gli arretrati e senza alcun pregiudizio per la posizione individuale maturata.
Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta ed in qualsiasi momento della durata contrattuale, ha inoltre la facoltà di versare premi aggiuntivi, mediante addebito su conto corrente o, in caso di vendita tramite lo sportello bancario, mediante versamento di assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità.
Il versamento dei premi secondo il piano definito dal Contraente si interrompe ed è altresì esclusa la facoltà di corrispondere Premi aggiuntivi qualora il Contraente trasferisca fuori dal territorio dello Stato italiano la propria Residenza.
Art. 5 Profili di investimento
Il Contraente all’atto della sottoscrizione indica il Profilo di investimento prescelto tra:
- Profilo Garantito in cui l’allocazione del premio (e/o dell’importo trasferito da altra forma pensionistica) tra la Gestione separata ed il Fondo è determinata dalla Compagnia secondo modalità tali da garantire, al raggiungimento del 65° anno di età del Contraente, la restituzione della somma dei contributi lordi complessivamente versati e/o trasferiti da altra forma previdenziale, fatto salvo il maggiore rendimento.
- Profilo Libero in cui il Contraente indica a sua scelta la ripartizione del premio (e/o dell’importo trasferito da altra
2 Fonte ISTAT
forma pensionistica) tra la Gestione separata ed il Fondo, con un massimo del 75% e un minimo del 30% investito in Gestione separata. Il Contraente che ha optato per il Profilo Libero ha la facoltà, trascorso un anno dalla decorrenza e per un massimo di una volta all’anno, di modificare sia l’allocazione della posizione individuale sia la ripartizione dei versamenti futuri. Rimangono comunque ferme le percentuali minime e massime di investimento in Gestione separata.
Nel caso in cui sia stato scelto dal Contraente il Profilo Garantito, al compimento del 65° anno di età o al raggiungimento del quarantesimo anno di durata della polizza, la Compagnia effettuerà uno switch automatico gratuito della parte della posizione individuale investita nel Fondo verso la Gestione separata, al fine di consolidare la garanzia.
Qualora gli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età al momento della sottoscrizione siano inferiori o uguali a 40 per informazioni di dettaglio circa la ripartizione dei contributi, per il caso di Profilo Garantito, si veda la tabella A.
La prima colonna a sinistra della tabella A riporta il numero di anni che separano l’età del Contraente al momento del versamento del premio, al raggiungimento del 65° anno di età. La seconda e la terza colonna riportano la percentuale di premio investita, rispettivamente, nella Gestione separata e nel Fondo.
Le percentuali di ripartizione per ciascun premio sono quelle indicate nella riga corrispondente alla differenza tra 65 e l’età del Contraente. Es: età 45, riga corrispondente a 20 anni mancanti al 65° anno - investimento in Gestione separata 83,20% e nel Fondo 16,80%.
TABELLA A
Anni interi mancanti al compimento dell’età di fine accumulo | % in Gestione separata | % nel Fondo |
40 | 70,00% | 30,00% |
39 | 70,00% | 30,00% |
38 | 70,00% | 30,00% |
37 | 70,25% | 29,75% |
36 | 70,96% | 29,04% |
35 | 71,67% | 28,33% |
34 | 72,38% | 27,62% |
33 | 73,11% | 26,89% |
32 | 73,84% | 26,16% |
31 | 74,58% | 25,42% |
30 | 75,32% | 24,68% |
29 | 76,08% | 23,92% |
28 | 76,84% | 23,16% |
27 | 77,60% | 22,40% |
26 | 78,38% | 21,62% |
25 | 79,16% | 20,84% |
24 | 79,96% | 20,04% |
23 | 80,76% | 19,24% |
22 | 81,56% | 18,44% |
21 | 82,38% | 17,62% |
20 | 83,20% | 16,80% |
19 | 84,03% | 15,97% |
18 | 84,87% | 15,13% |
17 | 85,72% | 14,28% |
16 | 86,58% | 13,42% |
15 | 87,45% | 12,55% |
14 | 88,32% | 11,68% |
13 | 89,20% | 10,80% |
12 | 90,10% | 9,90% |
11 | 91,00% | 9,00% |
10 | 91,91% | 8,09% |
9 | 92,83% | 7,17% |
8 | 93,75% | 6,25% |
7 | 94,69% | 5,31% |
6 | 95,64% | 4,36% |
5 | 96,60% | 3,40% |
4 | 97,56% | 2,44% |
3 | 98,54% | 1,46% |
2 | 99,52% | 0,48% |
1 | 100,00% | 0,00% |
0 | 100,00% | 0,00% |
Qualora gli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età al momento della sottoscrizione siano superiori a 40 per informazioni di dettaglio circa la ripartizione dei contributi, per il caso di Profilo Garantito, si veda la tabella B.
La prima colonna a sinistra della tabella B riporta la durata del Contratto calcolata in anni interi dalla decorrenza.
Le percentuali di ripartizione per ciascun premio sono quelle indicate nella riga corrispondente all’anno di durata di Contratto in corso al momento in cui il versamento è effettuato. Es: età 20, anni mancanti al 65° pari a 45, ripartizione del premio versato nel 25° anno di permanenza nel Contratto - investimento in Gestione separata 87,45% e nel Fondo 12,55%.
TABELLA B
Anni interi dalla decorrenza | % in Gestione separata | % nel Fondo |
0 | 70,00% | 30,00% |
1 | 70,00% | 30,00% |
2 | 70,00% | 30,00% |
3 | 70,25% | 29,75% |
4 | 70,96% | 29,04% |
5 | 71,67% | 28,33% |
6 | 72,38% | 27,62% |
7 | 73,11% | 26,89% |
8 | 73,84% | 26,16% |
9 | 74,58% | 25,42% |
10 | 75,32% | 24,68% |
11 | 76,08% | 23,92% |
12 | 76,84% | 23,16% |
13 | 77,60% | 22,40% |
14 | 78,38% | 21,62% |
15 | 79,16% | 20,84% |
16 | 79,96% | 20,04% |
17 | 80,76% | 19,24% |
18 | 81,56% | 18,44% |
19 | 82,38% | 17,62% |
20 | 83,20% | 16,80% |
21 | 84,03% | 15,97% |
22 | 84,87% | 15,13% |
23 | 85,72% | 14,28% |
24 | 86,58% | 13,42% |
25 | 87,45% | 12,55% |
26 | 88,32% | 11,68% |
27 | 89,20% | 10,80% |
28 | 90,10% | 9,90% |
29 | 91,00% | 9,00% |
30 | 91,91% | 8,09% |
31 | 92,83% | 7,17% |
32 | 93,75% | 6,25% |
33 | 94,69% | 5,31% |
34 | 95,64% | 4,36% |
35 | 96,60% | 3,40% |
36 | 97,56% | 2,44% |
37 | 98,54% | 1,46% |
38 | 99,52% | 0,48% |
39 | 100,00% | 0,00% |
40 | 100,00% | 0,00% |
La Compagnia, allo scopo di preservare l’obiettivo del Profilo Garantito, si riserva la possibilità di modificare, limitatamente ai versamenti successivi, le percentuali di allocazione tra la Gestione separata ed il Fondo. In ogni caso, il Contraente potrà rifiutare tale modifica rientrando automaticamente nel Profilo Libero.
La garanzia non è prestata nel caso in cui la Data di accesso alla Prestazione o di richiesta di riscatto e/o anticipazione siano precedenti al 65° compleanno del Contraente.
Art. 6 Spese contrattuali
Ciascun premio versato concorre alla formazione della posizione individuale, di cui al successivo Art. 8, al netto dei caricamenti fissati in misura percentuale pari all’1,50%.
I costi di caricamento gravanti sui premi sono azzerati per tutti i versamenti effettuati da contraenti che, alla data di sottoscrizione del contratto, appartengono al modello di offerta FULL del mercato retail previsto dalla Banca Nazionale del Lavoro per il contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori.
Gli oneri a carico del Fondo consistono in una commissione annua di gestione definita in misura pari all’1,47% e calcolata dalla Società con cadenza settimanale sul valore complessivo del Fondo.
Alla Compagnia spetta, inoltre, la commissione annuale di gestione pari all’1,37% prelevata dal rendimento della Gestione separata.
Per ogni operazione di switch la Compagnia applicherà un costo amministrativo di 25 euro, salvo il caso di switch automatico.
Per il trasferimento della posizione individuale la Compagnia applicherà un costo amministrativo una tantum di 100 euro, prelevate dalla posizione da trasferire, ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga verso altra forma pensionistica della Compagnia.
Per l’erogazione della Prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) la Compagnia applicherà un costo amministrativo una tantum di 100 euro sul montante accumulato richiesto.
Art. 7 Conversione in quote
Il numero di quote da ascrivere al contratto, relativamente al Fondo è determinato dividendo la percentuale del premio ad esso destinata, al netto dei caricamenti, e/o dell’importo trasferito per il valore unitario della quota del Fondo.
La conversione in quote viene effettuata sulla base della quotazione del mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo il giorno in cui è versato l’assegno o addebitato il conto corrente del Contraente o di versamento della quota di TFR o del contributo da parte del datore di lavoro.
Se tale quotazione non fosse rilevabile, in caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.
Art. 8 Posizione individuale nella fase di accumulo
La posizione individuale ad una certa data è costituita dalla somma tra:
- la somma dei “premi investiti”, come di seguito definiti, destinati alla Gestione separata rivalutati fino a tale data, eventualmente riproporzionati nel caso di precedenti anticipazioni e/o riscatti parziali e/o switch;
- il controvalore delle quote del Fondo.
L’ammontare di ciascun “premio investito” è pari all’importo di ciascun premio versato e/o trasferito da altra forma di previdenza complementare e/o trasferito mediante operazioni di switch e destinato alla Gestione separata al netto delle spese contrattuali di cui all’Art. 6.
Il numero delle quote relative al Fondo è quello determinato come indicato all’Art. 7.
Per gli investimenti destinati al Profilo Garantito la Compagnia garantisce che la posizione individuale al 65° anno di età del Contraente sarà almeno pari alla somma dei premi complessivamente versati e/o degli importi trasferiti da altra forma di previdenza complementare.
Art. 9 Rivalutazione
La Compagnia riconosce ai premi investiti (e/o agli importi trasferiti) nella Gestione separata una rivalutazione annuale, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.
La rivalutazione annuale viene applicata il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di decorrenza) e alla data di anticipata risoluzione del contratto.
Misura della rivalutazione annuale
Viene attribuita a ciascun premio investito (e/o dell’importo trasferito) destinato alla Gestione separata la rivalutazione annua conseguita attraverso la Gestione VALORPREVI.
Il tasso di rendimento annuo da adottare a tale scopo è quello calcolato al 30/09, per la rivalutazione annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d’anno.
La misura annua di rivalutazione è pari alla differenza, solo se positiva, tra il tasso di rendimento attribuito e la commissione annuale di gestione descritta all’Art. 6.
Modalità di rivalutazione annuale dei premi investiti e/o degli importi trasferiti
In occasione di ciascuna rivalutazione annuale, relativamente ai premi investiti (e/o agli importi trasferiti) nella parte investita in Gestione separata, la posizione individuale maturata si ottiene sommando:
- la posizione individuale maturata al 31/12 dell’anno precedente (eventualmente riproporzionata in caso di anticipazioni e/o riscatti parziali e/o switch) incrementata della rivalutazione annua, nella misura di cui sopra, riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall’inizio dell’anno solare nel caso di rivalutazione in corso d’anno;
- ciascun premio investito (eventualmente riproporzionato in caso di anticipazioni e/o riscatti parziali e/o switch) acquisito nell’anno solare e/o importo trasferito, incrementato della rivalutazione annua nella misura di cui sopra, riproporzionato al numero di giorni effettivamente trascorsi dalla data di ciascun versamento sino alla data di rivalutazione.
La rivalutazione comporta un incremento annuale delle prestazioni che rimane acquisito a titolo definitivo e, di conseguenza, si rivaluta a sua volta negli anni successivi.
La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della rivalutazione della posizione individuale maturata in occasione dell’invio della comunicazione periodica ai sensi della normativa vigente.
Art. 10 Caratteristiche della Gestione separata e del Fondo interno
Alla data di redazione delle presenti Condizioni contrattuali sono collegati al contratto i seguenti sottostanti finanziari:
a) una specifica gestione patrimoniale denominata VALORPREVI, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali;
b) un Fondo interno denominato ValorPlus separato dalle altre attività della Compagnia e disciplinato da apposito Regolamento riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali;
Il valore unitario delle quote del Fondo viene giornalmente pubblicato sul sito www.bnpparibascardif.it e sul quotidiano MF.
La Compagnia può decidere discrezionalmente di modificare la composizione dei sottostanti al prodotto, aggiungendo nuovi Fondi e/o Gestioni Separate o eliminando quelli esistenti, qualora ciò si renda necessario per tutelare l’interesse del cliente. La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente le informazioni relative ai nuovi sottostanti.
È fatta salva, in tal caso, la possibilità per il Contraente di chiedere il trasferimento, senza oneri, ad altra forma di previdenza complementare.
Art. 11 Trasferimenti
Il Contraente può trasferire in BNL PIANOPENSIONE una posizione previdenziale accumulata precedentemente presso un’altra forma pensionistica complementare.
Il Contraente è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie alla Compagnia allo scopo di effettuare il trasferimento.
Trascorsi due anni dalla data di decorrenza del contratto, ma non nel Periodo di erogazione, il Contraente può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma di previdenza complementare contemplata dal Decreto. Il capitale oggetto del trasferimento sarà pari alla posizione individuale maturata al momento della richiesta, al netto di un costo fisso di trasferimento pari a 100 Euro, ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga verso un’altra forma di previdenza complementare attivata presso la Compagnia o del caso in cui sia richiesto conseguentemente alla modifica delle basi demografiche da parte della Compagnia o del caso previsto dall’Art.10 o, nei primi 3 anni di durata contrattuale, nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto mediante il trasferimento dal prodotto previdenziale “Cardif Vita Pensione Sicura - Fondo Pensione”.
Il trasferimento ad altra forma pensionistica può avvenire, senza vincoli temporali nel caso in cui il Contraente vi possa accedere in relazione ad una nuova attività lavorativa e tale circostanza sia debitamente documentata.
Art. 12 Anticipazioni
Il Contraente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dal Contraente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, in qualsiasi momento, dal Contraente.
Il valore dell’anticipazione viene indicato dal Contraente mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia in misura percentuale del capitale medesimo. Il Contraente è tenuto a consegnare alla Compagnia l’intera documentazione prevista per il caso di “Riscatto e anticipazioni” nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”.
La posizione individuale e il riferimento ai premi investiti/versati sono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l’importo dell’anticipazione e la posizione individuale maturata.
Art. 13 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
A seguito della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Contraente ha la facoltà di richiedere una erogazione mensile dell’intero importo accumulato sulla posizione individuale, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione per la pensione di vecchiaia nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, tramite accredito in conto corrente indicato dallo stesso al momento della richiesta. Tale Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito RITA) può essere richiesta in presenza di determinati requisiti e si configura, quindi, come una prestazione pensionistica anticipata che ti consente di ottenere una rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni previste dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.
In luogo dell’erogazione frazionata dell’intero capitale maturato sulla posizione individuale ed in considerazione del fatto che la possibilità che è concessa grava sulla situazione individuale pensionistica, è facoltà del Contraente
scegliere che il montante da destinare all’erogazione frazionata sia solo una percentuale dell’intero capitale accumulato.
L’erogazione di RITA può essere revocata dal Contraente in qualunque momento. La richiesta di revoca comporta l’immediata cessazione di erogazione delle rate residue.
I requisiti per l’accesso a RITA sono i seguenti:
- aver cessato l’attività lavorativa
- di raggiungere entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatorio almeno pari a 20 anni
- anzianità contributiva minima in un sistema di previdenza complementare almeno pari a 5 anni o in alternativa:
- aver cessato l’attività lavorativa
- essere inoccupato per un periodo superiore a 24 mesi successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa
- di raggiungere entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- anzianità contributiva minima in un sistema di previdenza complementare almeno pari a 5 anni
È importante sapere che, nel caso in cui non venga destinato l’intero montante accumulato all’erogazione RITA, in relazione alla sola porzione residua disponibile nella posizione individuale verrà conservato il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita.
Art. 14 Riscatto parziale
In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, il Contraente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può riscattare parzialmente la propria posizione individuale in misura pari al 50% dell’intera posizione stessa. L’importo riscattato sarà dedotto proporzionalmente tra le componenti investite in Gestione separata e nel Fondo.
Il riscatto è effettuato a seguito di richiesta scritta indirizzata alla Compagnia unitamente all’intera documentazione prevista per il caso di “Riscatto e anticipazioni” nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”.
La posizione individuale e il riferimento ai premi investiti/versati sono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l’importo del riscatto parziale e la posizione individuale maturata.
Art. 15 Riscatto totale e Decesso del Contraente
Il Contraente può riscattare l’intera posizione individuale maturata solo in caso di:
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
- perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Al di fuori dei casi suddetti, non sono previste forme di riscatto della posizione. Il riscatto non è ammesso nel Periodo di erogazione.
Il riscatto è effettuato a seguito di richiesta scritta indirizzata alla Compagnia unitamente all’intera documentazione prevista per il caso di “Riscatto e anticipazioni” nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”.
Nel caso di Decesso del Contraente i Beneficiari caso morte designati dal Contraente stesso hanno il diritto di riscattare l’intera posizione individuale inoltrando richiesta scritta unitamente all’intera documentazione prevista per il caso di “Decesso del Contraente” nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”
In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta dovrà essere effettuata da ciascun Beneficiario secondo quanto indicato nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”.
La liquidazione potrà essere effettuata solamente al pervenimento della documentazione necessaria da parte di tutti gli aventi diritto.
Art. 16 Coperture accessorie
Sono offerte al Contraente fino al compimento del 65° anno di età le seguenti coperture assicurative obbligatorie. Copertura per il caso di decesso
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 17, ai Beneficiari caso morte designati spetta, in caso di decesso del Contraente, oltre alla liquidazione della posizione individuale maturata secondo quanto previsto dall’Art.15 , un importo aggiuntivo, che non potrà comunque essere superiore a 75.000 Euro pari, in base al Profilo di investimento prescelto, a:
- per il Profilo Garantito, l’eventuale differenza tra la somma dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di avvenuti riscatti parziali e/o anticipazioni e incrementati dell’importo eventualmente trasferito) e la posizione individuale maturata;
- per il Profilo Libero, un Bonus pari al 10% dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali e/o anticipazioni e incrementati dell’importo eventualmente trasferito).
In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta dovrà essere effettuata dai medesimi congiuntamente.
Copertura per il caso di invalidità permanente
Il rischio coperto è l’invalidità permanente di grado non inferiore a due terzi, conseguente ad infortunio o malattia verificatisi dopo la data di decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa al momento della sottoscrizione alla polizza non saranno computati ai fini della valutazione dell’invalidità.
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato in base alle tabelle relative all’indennizzo del danno biologico di cui all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 17, al Contraente spetta, solo in caso di riscatto richiesto contestualmente alla denuncia di invalidità permanente, oltre alla liquidazione della posizione individuale maturata, secondo quanto previsto dall’Art.15 un importo aggiuntivo, che non potrà comunque essere superiore a 75.000 Euro, pari, in base al Profilo di investimento prescelto, a:
- per il Profilo Garantito, l’eventuale differenza tra la somma dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di avvenuti riscatti parziali e/o anticipazioni e incrementati dell’importo eventualmente trasferito) e la posizione individuale maturata;
- per il Profilo Libero, un Bonus pari al 10% dei premi versati fino all’ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali e/o anticipazioni e incrementati dell’importo eventualmente trasferito).
Le prestazioni accessorie previste dal presente contratto sono liquidabili dalla Compagnia a seguito di tempestiva
richiesta scritta avanzata dagli aventi diritto nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
Art. 17 Esclusioni
Le coperture accessorie sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo del Contraente ovvero del Beneficiario;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto il Contraente sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali del Contraente quali: suicidio del Contraente entro i primi due anni dalla data di decorrenza dell’assicurazione; il tentato suicidio; gli atti auto lesivi; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dal Contraente; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se il Contraente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) infezione da H.I.V. ovvero patologie ad essa correlate.
Art. 18 Operazioni di riallocazione della posizione (o switch)
Trascorso un anno dalla data di decorrenza, il Contraente che abbia optato per il Profilo Libero ha la facoltà di effettuare operazioni di riallocazione (“switch”) tra gli importi investiti nella Gestione separata e quelli investiti nel Fondo collegato al contratto. Contestualmente alla riallocazione il Contraente dispone di mantenere la ripartizione dei premi successivamente versati, come indicato alla data di sottoscrizione (o quella successivamente modificata). Il Contraente ha la facoltà di modificare quest’ultima ai sensi dell’Art. 5. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.
Qualora invece all'atto della sottoscrizione il Contraente abbia scelto il Profilo Garantito, non è concessa la facoltà di modificare l’allocazione. Qualora il Contraente passi da Profilo Garantito a Profilo Libero successivamente al passaggio è concessa la riallocazione della posizione individuale.
Il Contraente ha la facoltà di trasferire totalmente la posizione maturata da un Profilo all’altro trascorso un anno dalla data di decorrenza e per un massimo di una volta all’anno. Tale richiesta comporta la variazione della strategia di investimento secondo il nuovo Profilo scelto.
In caso di passaggio da Profilo Garantito a Profilo Libero, la Compagnia offre la garanzia di restituzione al 65° anno di età del Contraente dei premi versati e/o dell’importo trasferito da altra forma di previdenza complementare limitatamente alla parte della posizione destinata alla Gestione separata alla data del passaggio, al netto delle spese amministrative di seguito indicate ed eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali e/o anticipazioni.
In caso di passaggio da Profilo Libero a Profilo Garantito, la Compagnia garantirà la restituzione al 65° anno di età del Contraente dell’ammontare della posizione individuale alla data del passaggio al netto delle spese amministrative di seguito indicate ed eventualmente riproporzionato in caso di riscatti parziali e/o anticipazioni.
La richiesta di switch deve pervenire per iscritto alla Compagnia.
Le spese amministrative di riallocazione sono fissate in misura pari a 25 Euro, ad eccezione dell’operazione automatica e, nei primi 3 anni di durata contrattuale, nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto mediante il trasferimento dal prodotto previdenziale “Cardif Vita Pensione Sicura - Fondo Pensione” che è gratuita.
Successivamente a ciascuna operazione di switch, la Compagnia comunicherà al Contraente gli estremi dell’operazione effettuata.
Art. 19 Prestazione
La Prestazione consiste in una rendita vitalizia rivalutabile, da corrispondere al Contraente a partire dalla Data di accesso alla prestazione.
La rendita è pagabile in rate annuali posticipate rispetto alla Data di accesso alla prestazione e quindi la prima rata annuale viene corrisposta un anno dopo la Data di accesso alla prestazione.
Su richiesta scritta indirizzata alla Compagnia, la rendita può essere corrisposta in rate posticipate sub-annuali. La Compagnia provvede in tal caso a comunicare il nuovo importo della rendita annua, ricalcolato in base alla diversa rateazione richiesta a scelta tra, semestrale, trimestrale o mensile. La variazione della rateazione della rendita può essere richiesta sia entro la Data di accesso alla prestazione, con effetto dalla data stessa, sia durante il periodo di erogazione della rendita, con effetto dall’anniversario della Data di accesso alla prestazione successivo alla richiesta.
Art. 20 Determinazione della rendita vitalizia garantita
L’importo annuo della rendita vitalizia garantita viene determinato alla “Data di accesso alla prestazione”, in relazione all’ammontare della posizione individuale maturata a tale epoca.
Per informazioni circa i criteri e le modalità di erogazione della rendita si rinvia all’apposito Allegato 1 delle presenti Condizioni contrattuali.
I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita, riportati nell’Allegato 1, possono essere modificati dalla Compagnia successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già Contraenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
Art. 21 Rivalutazione della rendita vitalizia
La Compagnia riconosce alla rendita in pagamento una rivalutazione annuale nella misura e secondo le modalità di seguito specificate.
Il tasso di rendimento retrocesso è pari a:
- 90% del tasso di rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione VALORPREVI, di cui all’Art. 5 del relativo Regolamento, se tale tasso è almeno pari a 10%
- la differenza tra il tasso di rendimento della Gestione VALORPREVI e l’1% in tutti gli altri casi.
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso di interesse precalcolato nei coefficienti di conversione, la differenza se positiva fra il tasso di rendimento retrocesso ed il suddetto tasso.
La rivalutazione annuale della rendita comporta l'aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica maturata alla data di rivalutazione.
La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della rivalutazione delle prestazioni assicurate in occasione di ciascuna rivalutazione annuale.
La rivalutazione annuale viene applicata alla rendita vitalizia in pagamento ad ogni anniversario della “Data di accesso alla prestazione”.
Il tasso di rendimento annuo VALORPREVI utilizzato per la rivalutazione è quello calcolato alla fine del terzo mese solare antecedente il mese di anniversario della “Data di accesso alla prestazione”.
Durante il periodo di erogazione della rendita viene garantito un rendimento annuo minimo comunicato al Contraente dalla Compagnia.
La rendita rivalutata è ottenuta sommando alla rendita in vigore all'anniversario precedente il prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione di cui sopra.
Art. 22 Opzioni contrattuali
La liquidazione della prestazione pensionistica può essere chiesta in forma di capitale per un importo non superiore al 50% alla posizione individuale. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8.8.1995 n. 335, la prestazione può essere erogata interamente in forma capitale.
Il Contraente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera Prestazione.
La rendita vitalizia può essere convertita in una delle seguenti prestazioni:
− una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni;
− una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.
In tali casi, l’importo della rendita d’opzione verrà determinato al momento della conversione, in relazione ai coefficienti demografico-finanziari adottati dalla Compagnia in quel momento.
L’esercizio dell’opzione deve avvenire su richiesta scritta avanzata dal Contraente almeno tre mesi prima dalla “Data di accesso alle prestazioni”.
Art. 23 Pagamento delle prestazioni
Per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”.
La Compagnia esegue il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’intera documentazione richiesta. Decorsi tali termini sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
La liquidazione della prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Compagnia e gli aventi diritto.
Il pagamento della Prestazione potrà avvenire solo in Euro su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea o nello Spazio economico Europeo.
Art. 24 Designazione Beneficiario caso morte
Il Contraente indica il/i Beneficiario/i caso morte nella Proposta con facoltà di designarlo/i in forma generica o in forma nominativa e, a fronte di particolari esigenze di riservatezza, con facoltà di nominare un terzo referente da contattare nel caso del suo decesso.
Il Beneficiario:
- non può essere cittadino di Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- non deve avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non deve far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti che non abbiano i requisiti sopraindicati.
La designazione nominativa del/dei Beneficiario/i, comprensiva delle complete generalità e dei recapiti dello/degli stesso/i che il Contraente si impegna ad indicare, può agevolare il pagamento della Prestazione.
Per effetto della designazione, il Beneficiario caso morte acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. La designazione del Beneficiario caso morte può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:
- dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario caso morte abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario caso morte abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte devono essere tempestivamente comunicate dal Contraente per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Art. 25 Prestiti
Il presente contratto assicurativo, data la sua peculiare struttura, non ammette la concessione di prestiti.
Art. 26 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente non può cedere ad altri il presente contratto così come non può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Art. 27 Lingua e legge applicabile
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
Art. 28 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.
Art. 29 Scambio Automatico di Informazioni tra autorità fiscali: FATCA, AEOI e CRS)
La Legge 18 giugno 2015, n. 95, ha recepito in Italia la normativa statunitense F.A.T.C.A. e la Direttiva 2014/107/UE in tema di Scambio Automatico di Informazioni e prevede che la Compagnia, prima della Conclusione del contratto e in occasione delle successive operazioni contrattuali, acquisisca le informazioni anagrafiche del Contraente e/o del Beneficiario per:
- stabilire se sono “U.S. Person”
- individuare se la loro Residenza fiscale è in uno dei Paesi aderenti all’AEOI/CRS.
Tali dati sono raccolti tramite un’autocertificazione e, nel caso di “US Person”, tramite il Modulo W-9.
Il Contraente deve scrivere alla Compagnia tempestivamente e comunque non oltre sessanta giorni per comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in occasione dell’ultima autocertificazione in merito al proprio status di “U.S. Person” o alla propria Residenza fiscale in uno dei paesi tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni.
La Compagnia si riserva di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni, anche in forma di nuova autocertificazione, qualora vi siano situazioni di incongruenza, sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della Prestazione.
Art. 30 Foro Competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o degli aventi diritto alla Prestazione.
Art. 31 Privacy
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentino, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.
I dati personali raccolti dalla Compagnia sono necessari:
a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:
• Prevenzione delle frodi assicurative;
• Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• Contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
b. Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
La Compagnia utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la gestione dei sinistri assicurativi e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti della Compagnia;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione della Compagnia della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.
c. Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia
La Compagnia utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
• prova del pagamento del premio o del contributo;
• prevenzione delle frodi;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
• elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
• elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario della Compagnia o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
• formazione del personale della Compagnia attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
• personalizzazione dell’offerta della Compagnia dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
o miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
o promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell’Assicurato.
Tale obiettivo può essere raggiunto:
− segmentando i potenziali e gli attuali clienti della Compagnia;
− analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che la Compagnia rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web della Compagnia, ecc.);
− condividendo i dati personali dei Clienti con un’altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è – o diventerà – cliente di un’altra società del Gruppo; e
− incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che la Compagnia già tratta su di lui (es. la Compagnia potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare).
• organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
L’Assicurato ha i seguenti diritti:
• Il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
• Il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
• Il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
• Il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
• Il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• Il diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• Il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, l’Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito alla Compagnia o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.
Se l’Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dalla Compagnia, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: www.bnpparibascardif.it (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che la Compagnia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer, responsabile della protezione dei dati di Cardif Vita S.p.A., a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer (il “DPO”) data.protection.italy@cardif.com Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE
Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari
a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla stessa: ogni richiesta di pagamento deve essere effettuata in forma scritta da parte degli aventi diritto.
La Compagnia si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione qualora la stessa sia necessaria ai fini dell’identificazione degli aventi diritto alla liquidazione.
Data di accesso alla Prestazione
Per il pagamento della Prestazione, in forma di rendita o di capitale nei limiti consentiti, alla Data di accesso alla prestazione sono richiesti i seguenti documenti:
- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente;
- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza (se non esibita già in precedenza);
- fotocopia di un documento di identità del Contraente valido e non scaduto.
Riscatto e anticipazioni
Nel caso di liquidazione dovuta a riscatto (totale o parziale) o anticipazione così come previsto dalle Condizioni contrattuali, devono essere consegnati:
- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente;
- fotocopia del documento di identità del Contraente valido e non scaduto;
- documentazione comprovante la cessazione dell’attività lavorativa ovvero documentazione comprovante la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica individuale ovvero dichiarazione, con relativa documentazione, comprovante il verificarsi di una delle ipotesi previste dalla normativa
Decesso del Contraente
Per i pagamenti conseguenti al decesso del Contraente, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:
- richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario (o dal rappresentante pro tempore del Beneficiario se non quest’ultimo non è una persona fisica);
- copia autenticata del testamento del Contraente o un atto notorio attestante l’assenza di quest’ultimo. Se la designazione del Beneficiario è in forma generica (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l’atto notorio dovrà contenere i nominativi dei soggetti rientranti nella categoria designata;
- fotocopia dei documenti di identità, validi e non scaduti, di ciascun Beneficiario (o del rappresentante pro tempore se l’avente diritto non è una persona fisica);
- certificato di morte del Contraente.
E qualora il Contraente abbia lasciato testamento:
- copia autenticata o estratto autentico del testamento;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il testamento è l’unico o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve riportare le generalità, l’età e la capacità di agire degli eredi/Beneficiari;
O qualora il Contraente non abbia lasciato testamento e la designazione è generica
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento.
Riportante l’elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d’agire.
La liquidazione potrà essere effettuata solamente al pervenimento della documentazione necessaria da parte di tutti gli aventi diritto.
Invalidità del Contraente
Per i pagamenti conseguenti all’invalidità del Contraente, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:
- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente;
- fotocopia del documento di identità del Contraente valido e non scaduto;
- documentazione sanitaria attestante l’invalidità per riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Casi particolari
Se l’avente diritto alla prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal tutore. Prima di procedere alla liquidazione la Compagnia dovrà ricevere il decreto di autorizzazione del giudice tutelare.
Nel caso di beneficio irrevocabile ai sensi dell’art.1921 del codice civile, la richiesta di riscatto (totale o parziale) dovrà essere sottoscritta dal Contraente e firmata per benestare dal Beneficiario.
La Compagnia si riserva di chiedere ogni altra documentazione che risulti necessaria per la liquidazione della Prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari.
La Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma qualora non vengano fornite le informazioni necessarie per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela.
REGOLAMENTO della Gestione Separata VALORPREVI
CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (CARDIF VITA), iscritta al n. 1.00126 dell’Albo, attua una gestione di portafoglio di investimenti, denominata VALORPREVI, che rientra nella definizione di Gestione separata. L’1.12.2020, il Consiglio di Amministrazione ne ha approvato il Regolamento ai sensi dell’Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private. Il portafoglio di investimenti è costituito quale patrimonio autonomo e separato, ai sensi del provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, ed in conformità al D. lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 relativa alla Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Ai sensi dell’Art. 5, comma 1 del Regolamento IVASS n.38/2011, il presente Regolamento è trasmesso all’ IVASS in conformità a quanto previsto dall’Art. 5, comma 3 dello stesso Regolamento e comunicato alla COVIP ai sensi dell’Art. 13 del D. lgs. n. 252/2005, in quanto parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
Articolo 1
VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITÀ
1.1 L’attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
1.2 VALORPREVI è una gestione denominata in Euro, destinata ad accogliere esclusivamente le risorse della fase di accumulo e di erogazione delle forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita; il patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia, non può essere distratto da tale fine.
1.3 Il valore delle attività della gestione separata VALORPREVI non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
1.4 Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.
Articolo 2
OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITÀ
Obiettivi e politiche di investimento
2.1 Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l’asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l’efficienza in termini di rischio- rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col Profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli aderenti ai risultati finanziari della gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli aderenti, l’equilibrio e la stabilità della Gestione separata.
Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi degli investimenti
2.2 In linea generale, le risorse di VALORPREVI possono essere investite nelle attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, dei relativi regolamenti attuativi, e nel rispetto della normativa previdenziale applicabile ai “Piani Individuali Pensionistici assicurativi”.
Gli investimenti della gestione separata sono costituiti principalmente da:
Investimenti obbligazionari
La gestione separata è caratterizzata principalmente da investimenti nel comparto obbligazionario.
I titoli di debito ed altri valori assimilabili sono ammessi fino al 100% del patrimonio della gestione stessa.
In particolare, i titoli governativi sono in prevalenza emessi o garantiti da Stati membri dell’OCSE e da organismi internazionali; i titoli corporate sono emessi da soggetti con merito creditizio prevalentemente “investment grade”.
L’investimento in titoli obbligazionari può avvenire anche attraverso l’acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR e fondi non armonizzati, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.
Investimenti azionari
L’esposizione azionaria riguarda prevalentemente titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. L’investimento in strumenti azionari può avvenire direttamente o attraverso l’acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR, compresi anche gli hedge funds, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.
Sono ammessi anche investimenti in fondi non armonizzati, a titolo non esaustivo fondi di private equity e di infrastrutture equity, volti a perseguire un obiettivo di redditività nel medio-lungo termine.
Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20% del patrimonio della gestione stessa.
Investimenti immobiliari
L’esposizione sul comparto immobiliare è ammessa fino ad un limite massimo del 15% del patrimonio della gestione stessa e include, a titolo non esaustivo, l’acquisto di quote di fondi immobiliari e di partecipazioni in società immobiliari.
Strumenti derivati
L’impiego di strumenti finanziari derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti regolamentari fissati dalla normativa di attuazione dell’Articolo 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e dalla normativa previdenziale.
L’euro è la principale valuta degli attivi presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore, è possibile l’utilizzo di attivi anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
Le attività di VALORPREVI sono di piena e libera proprietà dell’impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.
Articolo 3
LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DEL
REGOLAMENTO IVASS 27 MAGGIO 2008, N. 25
3.1 Le operazioni con le controparti di cui all’Art. 5 del Regolamento IVASS 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa assicurativa e previdenziale in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli aderenti. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. “best execution”).
3.2 Nell’ottica dell’efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della Gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.
Articolo 4 PERIODO DI OSSERVAZIONE
4.1 Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell’esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.
Articolo 5
REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO
5.1 Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo periodo di osservazione.
5.2 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di VALORPREVI :
▪ i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
▪ gli utili e le perdite derivanti dall’alienazione delle attività finanziarie assegnate alla gestione, se effettivamente realizzati nel periodo di osservazione.
Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di VALORPREVI .
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.
5.3 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell’impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione separata.
5.4 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella Gestione separata.
5.5 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto della Gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di VALORPREVI.
Articolo 6
SPESE ED ONERI DEDUCIBILI
6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione separata non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. Non sono previste altre forme di prelievo sul risultato della Gestione separata VALORPREVI, in qualsiasi modo effettuate.
6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 7 REVISIONE CONTABILE
7.1 La Gestione separata VALORPREVI è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.
Articolo 8 OPERAZIONI STRAORDINARIE
8.1 Nell’interesse dei contraenti, per garantire l’efficienza gestionale l’impresa può decidere di fondere o scindere la Gestione separata VALORPREVI, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’aderente.
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo ValorPlus
Art. 1 – Istituzione e denominazione
La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente regolamento, un fondo Interno (di seguito Fondo) denominato: Fondo " ValorPlus".
Il Fondo è espresso in quote ed è di tipo ad accumulazione: l’incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito ma determina l’incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.
Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dall’aderente, a decorrere dal primo versamento effettuato. La Compagnia investe i capitali nel rispetto degli obiettivi della gestione e delle caratteristiche del Fondo, coerentemente con il Benchmark di riferimento e lo stile di gestione, come descritto ai successivi Art. 2 e 3.
Ogni Fondo costituisce un patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
E’ ammessa la possibilità di scissione o fusione del Fondo con altri fondi interni della Compagnia aventi caratteristiche similari, come descritto nel successivo Art. 6 del presente regolamento.
Art. 2 – Obiettivi e profilo di rischio
Lo scopo del Fondo è quello di ottenere l'incremento nel tempo delle somme che vi confluiscono, in virtù di una gestione collettiva che consente maggiore diversificazione del portafoglio e grazie ad una gestione professionale degli investimenti in strumenti finanziari opportunamente selezionati.
L’investimento è prevalentemente azionario. L’investimento azionario può prevedere nel breve termine il rischio di perdite sul capitale investito. L’orizzonte temporale dell’investimento, pertanto, è di medio-lungo periodo e il profilo di rischio cui è esposto il Fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è alto.
I principali fattori di rischio ai quali risulta esposto il patrimonio del Fondo sono:
✓ Rischio di perdita in conto capitale: la performance del Fondo potrebbe non essere in linea con le aspettative e il montante finale dell’investimento potrebbe essere inferiore al capitale investito;
✓ Rischio azionario, derivante dalla variabilità delle quotazioni dei titoli azionari
✓ Rischio di cambio, determinato dall’esposizione in valute diverse dall’Euro
✓ Rischio di credito, derivante dal rischio che gli emittenti delle attività finanziarie in portafoglio non adempiano alle loro obbligazioni nei modi e nei tempi previsti
✓ Rischio di tasso di interesse, inteso come l’effetto di variazioni nella struttura a termine dei tassi di interesse sul valore dell’investimento obbligazionario
✓ Rischio di volatilità, nella misura in cui la strategia di gestione prevede l’utilizzo di strumenti derivati.
Il parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) per il Fondo è espresso in euro ed è composto dai seguenti indici, nelle proporzioni indicate: 40% Eurostoxx 50, 35% Standard & Poor’s 500, 15% MSCI Emerging Markets, 10% EONIA.
Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici che compongono i benchmark:
• Eurostoxx 50 – Indice Total Return composto dalle 50 azioni Europee a maggiore a capitalizzazione (Blue Chips) quotate sui più importanti mercati dell’Area Euro.
• Standard & Poor’s 500 è un indice che segue l’andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. Fanno parte di questo basket le azioni di grandi aziende contrattate al New York Stock Exchange (Nyse), all’American Stock Exchange (Amex) e al Nasdaq.
• MSCI Emerging Markets è un indice a capitalizzazione che misura la performance azionaria dei mercati emergenti globali.
• EONIA. (Effective overnight index average) – Rappresenta la media ponderata dei tassi overnight applicati su
tutte le operazioni di finanziamento non garantite, concluse sul mercato interbancario dalle principali banche europee.
Art. 3 – Caratteristiche
La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. Nell’ottica di una gestione più efficiente, la Compagnia può affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio periodicamente predefiniti; resta comunque in capo alla Compagnia l’esclusiva responsabilità nei confronti dei destinatari delle prestazioni per l’attività di gestione del Fondo.
Gli investimenti ammissibili nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti coerentemente con la normativa di settore vigente, sulla base di criteri di scelta volti ad assicurare una adeguata redditività, nel rispetto del profilo di rischio assegnato.
Le risorse destinate al Fondo possono essere investite nelle seguenti tipologie di attività:
- titoli azionari, strumenti finanziari quali titoli di Stato, titoli obbligazionari (o altri titoli similari che prevedano a scadenza il rimborso del valore nominale), strumenti derivati ed altri titoli strutturati;
- strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi quali depositi bancari in conto corrente, certificati di deposito, operazioni di pronti contro termine (con obbligo di riacquisto e deposito titoli presso una banca).
L’investimento nelle tipologie di attività previste può avvenire direttamente o investendo in quote ed azioni emesse da OICR (Fondi comuni di investimento e / o SICAV, diversi dai fondi riservati e speculativi), nonché ETF:
✓ armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE o comunque emessi nel rispetto del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria, nazionali o esteri e fondi chiusi mobiliari;
✓ denominati prevalentemente in Euro e Dollaro USA e, in misura residuale, in altre valute;
✓ che rientrano nelle seguenti categorie: azionari, obbligazionari, liquidità, bilanciati, flessibili;
✓ che investono in strumenti finanziari emessi o garantiti da Emittenti aventi sede legale nei paesi delle seguenti aree geografiche: Area Euro, Europa, Nord America, Asia, Pacifico, America Latina e Paesi Emergenti.
Il Fondo attua una politica di investimento rivolta prevalentemente a strumenti finanziari e fondi di investimento mobiliari di natura azionaria o legati ai mercati azionari.
La selezione degli strumenti finanziari si basa sull’analisi dell’andamento dei mercati finanziari e su analisi economico- finanziarie volte ad individuare le migliori opportunità di investimento.
La diversificazione valutaria del Fondo prevede un’esposizione potenziale a tutte le principali valute.
La diversificazione settoriale del Fondo contempla la possibilità di effettuare investimenti in tutti i settori merceologici disponibili nei mercati di riferimento. La gestione delle risorse non tiene conto di aspetti etici, ambientali o sociali.
In merito alla possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, il loro impiego verrà limitato al solo scopo di ridurre i rischi assunti dal Fondo senza alterarne il profilo di rischio.
I limiti di investimento sono:
▪ Massima esposizione Area USA: 50%
▪ Massima esposizione Paesi Emergenti: 22%
▪ Massima liquidità / monetario: 15%
▪ Massima esposizione Area Euro: 100%
▪ Massima esposizione in fondi decorrelati: 15%
Considerata la politica di investimento adottata, il Fondo potrà anche investire le somme in esso confluite in fondi di investimento mobiliare ed altri strumenti finanziari emessi, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza.
Lo stile di gestione è attivo: è prevista la possibilità di discostarsi dal Benchmark anche in misura significativa, al fine di cogliere eventuali opportunità di mercato e perseguire combinazioni rischio / rendimento efficienti. Il grado di scostamento dal benchmark verrà misurato con la Tracking Error Volatility (TEV).
Nella scelta degli investimenti si valuterà il contributo marginale alla volatilità complessiva del patrimonio del Fondo e alla TEV.
La gestione dei rischi si basa sull’analisi dell’esposizione ai singoli fattori di rischio e sull’analisi della volatilità degli strumenti finanziari in portafoglio.
Il Fondo è denominato in Euro ed è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell’Unione Europea.
Art. 4 – Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota
Il valore della quota del Fondo viene calcolato dalla Compagnia con cadenza settimanale e in corrispondenza di ogni fine mese.
Il valore settimanale della quota del Fondo verrà pubblicato, unitamente alla data a cui si riferisce, sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it.
Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore netto complessivo del Fondo, diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività e delle spese, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione o al primo giorno utile precedente.
In particolare quindi:
- per gli strumenti finanziari quotati, il valore è determinato in base all’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati si fa riferimento al mercato più significativo, considerate le quantità ivi trattate e l’operatività del Fondo. Sono invece valutati in base ai criteri previsti per gli strumenti finanziari non quotati quegli strumenti quotati che, sebbene ammessi alla negoziazione, siano o sospesi individualmente dalle negoziazioni (ad esempio a causa di eventi di turbativa dei mercati o per decisione degli organi di borsa) o scambiati in misura poco rilevante, con frequenza degli scambi ridotta tale da non consentire la formazione di prezzi significativi.
- per gli strumenti finanziari non quotati diversi dalle partecipazioni, la valutazione è eseguita al costo di acquisto svalutato o rivalutato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi d’informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo paese di residenza che quella di mercato.
- per gli strumenti finanziari derivati, quelli trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa e tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti d’informazione disponibili, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate devono assicurare una corretta attribuzione degli effetti finanziari (positivi e negativi) durante l’intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti o perdite.
- le quote e azioni di OICR sono valutati in base all’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato per tener conto di prezzi di mercato, nel caso in cui le quote siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, o di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione dell’ultimo valore reso noto al pubblico, nel caso di OICR di tipo “chiuso”.
- per le altre componenti patrimoniali, le disponibilità liquide, le posizioni debitorie ed i depositi bancari “a vista” sono determinate in base al loro valore nominale, per i finanziamenti con rimborso rateizzato, ci si riferisce al debito residuo in linea capitale; per le altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del rendimento delle stesse
Rientrano, inoltre, nella valorizzazione del patrimonio del Fondo gli interessi attivi e passivi, i dividendi, le spese a carico del fondo, ogni altra attività e passività di pertinenza del Fondo non precedentemente indicata.
I crediti di imposta sono attribuiti a Fondo nel momento della loro esatta determinazione e/o utilizzo o rimborso, secondo le modalità di calcolo previste dalla vigente normativa.
Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali il Fondo abbia fatto investimenti sono riconosciute al Fondo stesso.
In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.
Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR e/o di altri strumenti finanziari.
Art. 5 – Spese
Sul Fondo gravano le seguenti spese:
1. una spesa annuale di gestione a favore della Compagnia per il servizio di asset allocation e per l’amministrazione del contratto. Tale spesa, pari a 1,47%, è espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo di ciascun Fondo; è calcolata settimanalmente e prelevata trimestralmente.
2. gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse
3. le imposte e tasse,
4. le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti,
5. il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge,
6. la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
Sul fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
Art. 6 Modifiche regolamentari e eventuali fusioni con altri Fondi interni
La Compagnia si riserva di apportare modifiche al presente regolamento che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’aderente. Tali modifiche verranno trasmesse all’IVASS, con evidenza degli effetti sugli aderenti, e comunicate all’aderente stesso.
Per esigenze di adeguatezza dimensionale, nell’ipotesi che un’eventuale riduzione delle masse gestite renda troppo onerosa l’incidenza dei costi fissi gravanti sul fondo, impedendo una corretta gestione finanziaria dello stesso, ovvero per esigenze di efficienza gestionale, avendo sempre a riferimento il perseguimento dell’interesse degli aderenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche sia politiche di investimento omogenee, anche in conseguenza di operazioni di fusione tra imprese o trasferimenti di portafoglio.
Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai clienti per iscritto dalla Compagnia. L’aderente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i fondo/i interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i fondi interni prescelti.
Art. 7 – Revisione Contabile
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 6 del D.Lgs 39/2010, che attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle riserve matematiche e della determinazione del valore unitario delle quote.
Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, è a disposizione dell’aderente sul sito Internet e presso la sede della Compagnia.
Il presente regolamento fornisce parte integrante delle condizioni di polizza.
ALLEGATO N. 1
CONDIZIONI e MODALITÀ di EROGAZIONE delle RENDITE
1. Criteri per la determinazione ed applicazione dei coefficienti
L'ammontare annuo della rendita vitalizia di conversione si determina alla Data di accesso alla prestazione in relazione alla posizione individuale maturata moltiplicandola per il corrispondente coefficiente di conversione, individuato in relazione all'età di riferimento, nonché alla rateazione di pagamento della rendita prescelta dal Contraente, con riferimento alle Tabelle dei coefficienti di conversione (Tabelle 2, 3, 4 e 5) in vigore al momento della conversione stessa e di cui ai punti successivi.
A tal fine l'età di riferimento si determina sommando algebricamente all'età effettiva del Contraente alla data di decorrenza della rendita (coincidente con la Data di accesso alla prestazione) espressa in anni interi, il numero di anni indicato nella seguente Tabella 1 con riferimento all'anno di nascita del Contraente stesso. L'età effettiva del Contraente viene determinata considerando gli anni effettivamente compiuti, eventualmente aumentati di 1 nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi interi dall'ultimo compleanno.
TABELLA DI CORREZIONE DELLE ETÀ (Tabella 1)
Anno di nascita | Numero di anni da sommare algebricamente all'età effettiva | Anno di nascita | Numero di anni da sommare algebricamente all'età effettiva |
Fino al 1907 | +7 | dal 1958 al 1966 | 0 |
dal 1908 al 1917 | +6 | dal 1967 al 1977 | -1 |
dal 1918 al 1921 | +5 | dal 1978 al 1990 | -2 |
dal 1922 al 1926 | +4 | dal 1991 al 2002 | -3 |
dal 1927 al 1938 | +3 | dal 2003 al 2015 | -4 |
dal 1939 al 1947 | +2 | dal 2016 al 2020 | -5 |
dal 1948 al 1957 | +1 | oltre il 2020 | -6 |
2.Basi demografiche e finanziarie
I coefficienti di conversione riportati nella Tabella 2 che segue sono determinati tenendo conto delle seguenti basi tecniche:
- Ipotesi demografica: Tavola di mortalità A62I (Modello per generazioni elaborato sulla base delle proiezioni dell’ISTAT di mortalità della popolazione italiana), corretta per impegni immediati ed integrata dalla Tabella 1 di correzione delle età di cui al precedente punto 1;
- Ipotesi finanziaria: tasso di interesse annuo composto posticipato dell’1%.
Modifica delle basi demografiche e finanziarie
La Compagnia si riserva comunque la facoltà di modificare sia la base demografica (tavola di mortalità) sia la base finanziaria (tasso di interesse annuo precalcolato) secondo le modalità di seguito descritte; la modifica di anche uno solo dei due parametri sopra indicati comporta la variazione dei coefficienti di conversione in rendita e di conseguenza la variazione dell’ammontare della rendita erogabile al Contraente.
In particolare, in considerazione del fatto che gli scenari demografici sono in continua evoluzione e potrebbero in futuro comportare modifiche alle ipotesi di mortalità adottate, la Compagnia si riserva di apportare le opportune modifiche alle basi demografiche utilizzate al momento della redazione del presente allegato. Si tenga presente come questi adeguamenti verranno effettuati a seguito di una variazione significativa tra le probabilità di sopravvivenza effettive rispetto a quelle ipotizzate con l’adozione della tavola precedentemente in uso, a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dall’osservazione dei portafogli assicurativi.
Le nuove basi demografiche adottate saranno comunicate dalla Compagnia al Contraente almeno 120 giorni prima della data di decorrenza della variazione e potranno essere applicate solo a partire dal terzo anno successivo a tale decorrenza: in particolare quindi eventuali variazioni della sola base demografica non potranno avere alcun effetto sulle rendite già in erogazione e sulle rendite erogabili entro il terzo anno dalla comunicazione in vigore dei nuovi coefficienti. Analogamente la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il tasso di interesse finanziario solo in occasione di eventuali variazioni disposte in applicazione della attuale normativa di riferimento (Regolamento IVASS n°21 del 28/03/2008) o successive modifiche.
In caso di modifica dei coefficienti di conversione, la Compagnia si impegna a descriverne le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata e resta in capo al Contraente la facoltà di avvalersi della possibilità di trasferire la propria
posizione previdenziale individuale presso altra forma pensionistica complementare entro 90 giorni. A seguito di tali modifiche la rendita erogabile subirà una variazione in funzione dei nuovi coefficienti comunicati.
3. Spese
Le spese relative al servizio di erogazione delle rendite, precalcolate nel coefficiente di conversione, sono stabilite nella misura dello 1,25%.
Dall'importo di ciascuna rata di rendita, viene prelevato dalla Compagnia un importo fisso differenziato sulla base della rateazione di pagamento della rendita e stabilito in misura pari a 1 Euro per la rata mensile, a 3 Euro per la rata trimestrale, a 6 Euro per la rata semestrale e 10 Euro per la rata annuale.
Nella Tabella 2 che segue si riportano i coefficienti attualmente in vigore, in corrispondenza all’età di accesso alla prestazione e all’anno di nascita del Contraente.
Conversione di capitale al termine in rendita vitalizia rivalutabile su una testa (Tabella 2) Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale
Età di riferimento del Contraente | Rateazione della rendita | |||
Anni | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
50 | 31,10 | 30,86 | 30,74 | 30,66 |
51 | 31,75 | 31,49 | 31,37 | 31,29 |
52 | 32,42 | 32,16 | 32,03 | 31,94 |
53 | 33,13 | 32,86 | 32,72 | 32,63 |
54 | 33,88 | 33,59 | 33,45 | 33,36 |
55 | 34,67 | 34,37 | 34,22 | 34,12 |
56 | 35,50 | 35,18 | 35,02 | 34,92 |
57 | 36,37 | 36,04 | 35,88 | 35,77 |
58 | 37,30 | 36,95 | 36,78 | 36,66 |
59 | 38,28 | 37,91 | 37,73 | 37,61 |
60 | 39,32 | 38,93 | 38,74 | 38,61 |
61 | 40,42 | 40,02 | 39,81 | 39,68 |
62 | 41,60 | 41,17 | 40,95 | 40,81 |
63 | 42,85 | 42,39 | 42,17 | 42,02 |
64 | 44,18 | 43,70 | 43,46 | 43,30 |
65 | 45,61 | 45,09 | 44,83 | 44,66 |
66 | 47,14 | 46,58 | 46,31 | 46,13 |
67 | 48,78 | 48,19 | 47,90 | 47,70 |
68 | 50,56 | 49,92 | 49,61 | 49,40 |
69 | 52,47 | 51,79 | 51,45 | 51,23 |
70 | 54,55 | 53,81 | 53,44 | 53,20 |
71 | 56,80 | 55,99 | 55,60 | 55,34 |
72 | 59,24 | 58,37 | 57,94 | 57,66 |
73 | 61,91 | 60,95 | 60,48 | 60,18 |
74 | 64,81 | 63,76 | 63,25 | 62,91 |
75 | 67,97 | 66,82 | 66,26 | 65,89 |
76 | 71,44 | 70,17 | 69,56 | 69,15 |
77 | 75,25 | 73,84 | 73,16 | 72,71 |
78 | 79,43 | 77,87 | 77,11 | 76,61 |
79 | 84,02 | 82,27 | 81,43 | 80,87 |
80 | 89,06 | 87,10 | 86,15 | 85,53 |
Conversione di capitale al termine in rendita certa 5 anni e poi vitalizia rivalutabile su una testa (Tabella 3)
Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale
Età di riferimento del Contraente | Rateazione della rendita | |||
Anni | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
50 | 31,08 | 30,84 | 30,72 | 30,65 |
51 | 31,73 | 31,48 | 31,35 | 31,27 |
52 | 32,40 | 32,14 | 32,01 | 31,92 |
53 | 33,11 | 32,84 | 32,70 | 32,61 |
54 | 33,85 | 33,57 | 33,43 | 33,33 |
55 | 34,63 | 34,34 | 34,19 | 34,09 |
56 | 35,46 | 35,15 | 34,99 | 34,89 |
57 | 36,33 | 36,00 | 35,84 | 35,73 |
58 | 37,25 | 36,91 | 36,74 | 36,62 |
59 | 38,22 | 37,86 | 37,68 | 37,57 |
60 | 39,26 | 38,88 | 38,69 | 38,56 |
61 | 40,35 | 39,95 | 39,75 | 39,62 |
62 | 41,52 | 41,09 | 40,88 | 40,75 |
63 | 42,76 | 42,31 | 42,09 | 41,94 |
64 | 44,08 | 43,60 | 43,36 | 43,21 |
65 | 45,49 | 44,98 | 44,73 | 44,56 |
66 | 47,00 | 46,46 | 46,19 | 46,02 |
67 | 48,62 | 48,04 | 47,76 | 47,57 |
68 | 50,36 | 49,75 | 49,44 | 49,24 |
69 | 52,24 | 51,58 | 51,26 | 51,04 |
70 | 54,27 | 53,56 | 53,21 | 52,98 |
71 | 56,46 | 55,69 | 55,32 | 55,07 |
72 | 58,83 | 58,00 | 57,60 | 57,33 |
73 | 61,39 | 60,50 | 60,06 | 59,77 |
74 | 64,16 | 63,19 | 62,72 | 62,41 |
75 | 67,17 | 66,11 | 65,60 | 65,26 |
76 | 70,42 | 69,27 | 68,71 | 68,35 |
77 | 73,94 | 72,69 | 72,08 | 71,68 |
78 | 77,74 | 76,38 | 75,72 | 75,29 |
79 | 81,84 | 80,36 | 79,64 | 79,17 |
80 | 86,23 | 84,63 | 83,85 | 83,33 |
Conversione di capitale al termine in rendita certa 10 anni e poi vitalizia rivalutabile su una testa (Tabella 4) Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale
Età di riferimento del Contraente | Rateazione della rendita | |||
Anni | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
50 | 28,15 | 27,95 | 27,85 | 27,79 |
51 | 28,65 | 28,45 | 28,34 | 28,28 |
52 | 29,17 | 28,96 | 28,85 | 28,78 |
53 | 29,72 | 29,50 | 29,39 | 29,31 |
54 | 30,28 | 30,06 | 29,94 | 29,87 |
55 | 30,88 | 30,64 | 30,52 | 30,45 |
56 | 31,50 | 31,25 | 31,13 | 31,05 |
57 | 32,15 | 31,89 | 31,77 | 31,68 |
58 | 32,83 | 32,57 | 32,43 | 32,35 |
59 | 33,55 | 33,27 | 33,13 | 33,04 |
60 | 34,30 | 34,01 | 33,87 | 33,77 |
61 | 35,10 | 34,79 | 34,64 | 34,54 |
62 | 35,93 | 35,61 | 35,46 | 35,35 |
63 | 36,81 | 36,48 | 36,31 | 36,20 |
64 | 37,73 | 37,38 | 37,21 | 37,10 |
65 | 38,71 | 38,34 | 38,16 | 38,04 |
66 | 39,75 | 39,36 | 39,17 | 39,04 |
67 | 40,84 | 40,43 | 40,23 | 40,10 |
68 | 42,01 | 41,58 | 41,36 | 41,22 |
69 | 43,24 | 42,79 | 42,56 | 42,41 |
70 | 44,55 | 44,07 | 43,83 | 43,68 |
71 | 45,94 | 45,43 | 45,18 | 45,02 |
72 | 47,42 | 46,88 | 46,62 | 46,44 |
73 | 48,99 | 48,42 | 48,13 | 47,95 |
74 | 50,65 | 50,04 | 49,74 | 49,55 |
75 | 52,41 | 51,77 | 51,45 | 51,24 |
76 | 54,27 | 53,59 | 53,25 | 53,03 |
77 | 56,23 | 55,51 | 55,15 | 54,92 |
78 | 58,30 | 57,53 | 57,15 | 56,90 |
79 | 60,46 | 59,64 | 59,24 | 58,98 |
80 | 62,70 | 61,84 | 61,42 | 61,15 |
Coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile su seconda testa per alcune figure tipo (Tabella 5) Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale
Età 1° assicurato | Età 2° assicurato | Rateazione della rendita | |||
Anni | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile | |
65 | 65 | 38,85 | 38,47 | 38,28 | 38,16 |
65 | 60 | 35,97 | 35,64 | 35,48 | 35,37 |
70 | 65 | 41,33 | 40,90 | 40,69 | 40,55 |
60 | 70 | 37,32 | 36,97 | 36,80 | 36,69 |
I coefficienti di conversione suddetti, indicati nelle tabelle di cui sopra, anche in rapporto alla diversa rateazione infrannuale della rendita, sono determinati sulla base delle condizioni comunicate all'IVASS, ai sensi dell’articolo 32 comma 6 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005, tenendo conto della speranza di vita residua del Contraente e di un tasso di attualizzazione fissato nella misura dell’1% (Ipotesi demografica e finanziaria di cui al punto 3). Pertanto la rendita vitalizia è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo dell’1%.
BNL PIANOPENSIONE
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione
Forma pensionistica complementare individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
REGOLAMENTO
INDICE
Parte I) IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP
Art.1 Denominazione Art.2 Istituzione del PIP Art.3 Scopo
Parte II) CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art.4 Regime della forma pensionistica
Art.5 Destinatari
Art.6 Scelte di investimento
Art.7 Spese
Parte III) CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art.8 Contribuzione
Art.9 Determinazione della posizione individuale
Art.10 Prestazioni pensionistiche
Art.11 Erogazione della rendita
Art.12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art.13 Anticipazioni
Art.14 Altre prestazioni assicurative
Parte IV) PROFILI ORGANIZZATIVI
Art.15 Separatezza patrimoniale e contabile
Art.16 Responsabile
Art.17 Conflitti di interesse
Parte V) RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art.18 Modalità di adesione
Art.19 Trasparenza nei confronti degli aderenti
Art.20 Comunicazioni e reclami
Parte VI) NORME FINALI
Art.21 Modifiche al Regolamento
Art.22 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
Art.23 Rinvio
Allegato - Disposizioni in materia di Responsabile
Art. 1 – Denominazione
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP
1 “BNL PIANOPENSIONE - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione”, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
Art. 2 – Istituzione del PIP
1 Il PIP è stato istituito dalla Compagnia “BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.” di seguito definita “Compagnia”.
2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”.
3 Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
4 La Compagnia ha sede in Milano (MI).
Art. 3 – Scopo
1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime della forma pensionistica
1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari
1 L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.
Art. 6 – Scelte di investimento
1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209. Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all’art. 2 del citato decreto.
2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell’aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata ad una gestione interna separata e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione.
4 L’investimento delle risorse della gestione interna separata e dei fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.
5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
6 L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie la gestione interna separata e/o i fondi interni, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente.
7 In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) la porzione di posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nella linea di investimento più prudente individuata dalla compagnia e indicata nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell’aderente; questi può successivamente variare la linea nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
Art. 7 – Spese
1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
a) spese relative alla fase di accumulo:
a1 direttamente a carico dell’aderente: sono previsti dei caricamenti in forma percentuale applicati a
ciascun premio versato;
a2 indirettamente a carico dell’aderente: come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata e come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio dei fondi interni;
b) spese in cifra fissa collegate all’esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
b1 in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento; b2 per la riallocazione della posizione individuale maturata tra gestione interna separata e i fondi interni
ovvero combinazioni predefinite dalla Compagnia;
c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’art. 11 del Regolamento.
d) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative di cui all’art. 14 del Regolamento.
e) spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
e1 spese in cifra fissa per il pagamento della rendita
3 Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della gestione separata e dei fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna separata e dei fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
5 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.
Art. 8 – Contribuzione
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’aderente.
2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
3 L’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4 E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5 L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all’art. 7 comma 2 lettera a.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie.
3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
7 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valore.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4 L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5 L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6 Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7 Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8 In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
9 L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore
dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10 L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12 L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’art. 12, commi 6 e 7.
Art. 11 – Erogazione della rendita
1 A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2 L’aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’aderente stesso, alla persona da lui designata;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1 L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2 L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda
in relazione alla nuova attività lavorativa;
b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c. riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
d. riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
Art. 13 – Anticipazioni
1 L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi
momento.
6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Art. 14 – Altre prestazioni assicurative
1 Il PIP prevede inoltre coperture assicurative accessorie per il caso di invalidità totale e permanente e per il caso di premorienza. Tali coperture prevedono una maggiorazione della posizione individuale, determinata secondo le regole descritte con maggior dettaglio nelle condizioni generali di contratto.
2 L’adesione alle suddette coperture è obbligatoria.
3 Le condizioni e il dettaglio delle caratteristiche delle prestazioni assicurative accessorie sono indicate nelle condizioni generali di contratto.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
Art. 15 – Separatezza patrimoniale e contabile
7 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, ‘patrimonio del PIP’), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
8 Il patrimonio del PIP è destinato all’erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
9 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall’IVASS.
10 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.
Art. 16 – Responsabile
1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto.
2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.
Art. 17 – Conflitti di interesse
1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 18 – Modalità di adesione
1 L’adesione al PIP è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
2 L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
3 Dell’avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all’aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento effettuato.
4 L’adesione al PIP comporta l’integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell’art. 22 del Regolamento.
Art. 19 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, il regolamento ed il rendiconto della gestione interna separata e dei fondi interni, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13 e tutte le altre informazioni utili all’aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l’invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell’aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.
Art. 20 – Comunicazioni e reclami
1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 21 – Modifiche al Regolamento
1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell’interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all’art. 22.
Art. 22 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l’aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l’introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l’interesse degli aderenti.
3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.
Art. 23 – Rinvio
1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.
ALLEGATO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
Art. 1 – Nomina e cessazione dall’incarico
1 La nomina del Responsabile spetta all’organo amministrativo della Compagnia istitutrice del PIP (di seguito “Compagnia”). L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell’organo di controllo della Compagnia.
4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell’incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.
Art. 2 – Requisiti e incompatibilità
1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione dell’incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2 L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
a. lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
b. l’incarico di amministratore della Compagnia.
Art. 3 – Decadenza
1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 4 – Retribuzione
1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo amministrativo all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.
Art. 5 – Autonomia del Responsabile
1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l’accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per
tutte le materie inerenti al PIP.
Art. 6 – Doveri del Responsabile
1 Il Responsabile vigila sull’osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell’esclusivo interesse degli aderenti.
2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a. vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata/fondi interni in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:
i. le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti della gestione interna separata/fondi interni avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
ii. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
b. vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:
i. la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
ii. le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
iii. la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;
c. vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:
i. l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell’adesione al PIP sia durante il rapporto;
ii. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
iii. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
iv. l’adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
v. la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva
comunicazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
Art. 7 – Rapporti con la COVIP
1 Il Responsabile:
a. predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l’organizzazione adottata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico, dei risultati dell’attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l’anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
b. vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all’attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
c. comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 8 – Responsabilità
1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
3 All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.
BNL PIANOPENSIONE
PIP iscritto all'Albo COVIP al n. 5090
La mia Pensione Complementare
(Progetto Esemplificativo Standardizzato)
Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.
Il progetto esemplificativo standardizzato è riferito a figure-tipo generiche: per avere un'idea della prestazione previdenziale (rata di rendita) che potrai attenderti al momento del pensionamento, individua la figura che più si avvicina alle tue caratteristiche tra quelle che trovi indicate.
Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di stima e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né la società CARDIF VITA S.p.A., né la COVIP.
Informazioni e ipotesi utilizzate per la stima
FASE DI ACCUMULO
* Rendimento atteso dei comparti:
Rendimento medio annuo¹ per comparto
VALORPREVI
2,00%
VALORPLUS
3,80%
I tassi di rendimento qui riportati, espressi in termini reali (cioè al netto dell'inflazione), sono calcolati sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del comparto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4% annuo e a quella obbligazionaria del 2% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.
* Tasso annuo atteso di crescita della contribuzione¹ 1% Questa ipotesi è relativa a quanto si prevede che rivaluterai (aumenterai) ogni anno in termini reali i contributi destinati al fondo pensione per mantenerli allineati alla crescita del tuo reddito.
* Tasso annuo atteso di inflazione¹ 2%
* Costi²
I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati dal PIP BNL PIANOPENSIONE al momento della redazione di questo documento, e vengono di seguito riportati per tua comodità.
Direttamente a carico dell'aderente
spese di adesione individuale 0,00
spesa annua per adesione individuale
Indirettamente a carico dell'aderente (commissioni in percentuale sul patrimonio)
1,50% versamento
VALORPREVI
1,37%
VALORPLUS
1,47%
FASE DI EROGAZIONE
Basi tecniche BNL PIANOPENSIONE
* Basi demografiche per il calcolo della rendita: AD62I
* Tasso tecnico per il calcolo della rendita: 0,00%
* Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25%
¹lnformazioni basate su ipotesi fornite dalla COVlP in modo analogo per tutte le forme
²lnformazioni proprie della forma pensionistica
BNL PIANOPENSIONE - PIP - La mia Pensione Complementare (Progetto esemplificativo standardizzato) | |||||||||||
Età di ingresso | Anni di versamento | Profili | Contributo iniziale 1500 euro | Contributo iniziale 2500 euro | Contributo iniziale 5000 euro | ||||||
Versamenti lordi cumulati | Posizione individuale finale | Rendita annua (1) | Versamenti lordi cumulati | Posizione individuale finale | Rendita annua (1) | Versamenti lordi cumulati | Posizione individuale finale | Rendita annua (1) | |||
Età di pensionamento ipotizzata: 67 anni. Adesione individuale. | |||||||||||
30 | 37 | 100 GS | 66,761.47 | 70,401.51 | 2,793.16 | 111,269.12 | 117,335.85 | 4,655.27 | 222,538.24 | 234,671.70 | 9,310.55 |
40 | 27 | 46,231.33 | 47,938.69 | 2,051.39 | 77,052.22 | 79,897.82 | 3,418.99 | 154,104.44 | 159,795.64 | 6,837.98 | |
50 | 17 | 27,645.66 | 28,174.45 | 1,205.64 | 46,076.11 | 46,957.42 | 2,009.40 | 92,152.22 | 93,914.84 | 4,018.80 | |
30 | 37 | 100 FONDI | 66,761.47 | 92,460.90 | 3,668.37 | 111,269.12 | 154,101.50 | 6,113.94 | 222,538.24 | 308,202.99 | 12,227.89 |
40 | 27 | 46,231.33 | 58,584.51 | 2,506.95 | 77,052.22 | 97,640.84 | 4,178.25 | 154,104.44 | 195,281.69 | 8,356.49 | |
50 | 17 | 27,645.66 | 32,045.12 | 1,371.27 | 46,076.11 | 53,408.53 | 2,285.46 | 92,152.22 | 106,817.07 | 4,570.92 | |
30 | 37 | GARANTITO | 66,761.47 | 72,659.41 | 2,882.75 | 111,269.12 | 121,099.02 | 4,804.58 | 222,538.24 | 242,198.05 | 9,609.16 |
40 | 27 | 46,231.33 | 48,772.82 | 2,087.09 | 77,052.22 | 81,288.03 | 3,478.48 | 154,104.44 | 162,576.07 | 6,956.96 | |
50 | 17 | 27,645.66 | 28,268.92 | 1,209.68 | 46,076.11 | 47,114.87 | 2,016.14 | 92,152.22 | 94,229.73 | 4,032.28 | |
30 | 37 | LIBERO 30 | 66,761.47 | 73,365.99 | 2,910.78 | 111,269.12 | 122,276.65 | 4,851.30 | 222,538.24 | 244,553.29 | 9,702.60 |
40 | 27 | 46,231.33 | 49,412.47 | 2,114.46 | 77,052.22 | 82,354.12 | 3,524.10 | 154,104.44 | 164,708.24 | 7,048.20 | |
50 | 17 | 27,645.66 | 28,751.60 | 1,230.34 | 46,076.11 | 47,919.33 | 2,050.56 | 92,152.22 | 95,838.67 | 4,101.13 | |
30 | 37 | LIBERO 50 | 66,761.47 | 77,065.17 | 3,057.54 | 111,269.12 | 128,441.95 | 5,095.91 | 222,538.24 | 256,883.89 | 10,191.81 |
40 | 27 | 46,231.33 | 51,242.61 | 2,192.77 | 77,052.22 | 85,404.35 | 3,654.62 | 154,104.44 | 170,808.69 | 7,309.25 | |
50 | 17 | 27,645.66 | 29,431.68 | 1,259.44 | 46,076.11 | 49,052.80 | 2,099.07 | 92,152.22 | 98,105.61 | 4,198.14 | |
30 | 37 | LIBERO 70 | 66,761.47 | 80,777.10 | 3,204.81 | 111,269.12 | 134,628.50 | 5,341.36 | 222,538.24 | 269,257.00 | 10,682.71 |
40 | 27 | 46,231.33 | 53,064.96 | 2,270.76 | 77,052.22 | 88,441.60 | 3,784.59 | 154,104.44 | 176,883.21 | 7,569.19 | |
50 | 17 | 27,645.66 | 30,107.36 | 1,288.35 | 46,076.11 | 50,178.94 | 2,147.26 | 92,152.22 | 100,357.88 | 4,294.51 |
¹Prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento. NOTA BENE: I valori della posizione individuale e della rata di rendita sono riportati in termini reali e pertanto sono già al netto degli effetti dell’inflazione.
AVVERTENZA: La posizione individuata maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti effettivamente dalla gestione. La variabilità è tendenzialmente più elevata quanto maggiore è il contenuto azionario del comparto. Anche se la stima non prende in considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni conto di questo importante elemento