Regime transitorio. Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilita' trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorche' relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilita'. Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7 settembre 2010), l'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilita' entro centottanta giorni «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorita', il citato comma 2 prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'art. 1374 del codice civile (c.c.), «si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita' previste dai commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni». L'art. 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'. Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilita', in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessita' di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi. Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, e' quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullita' assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilita' alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'art. 6 della legge n. 136/2010, consentendo altresi' di abbattere gli elevati costi connessi. L'integrazione automatica dei contratti semplifica, inoltre, gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre u.s. ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch'essi, come osservato, devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilita'. Al riguardo, si suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto. Da ultimo, e' opportuno ribadire che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilita' di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilita' e privo di CIG.
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Regime transitorio. Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilita' trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorche' relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010L'art. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilita'. Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7 settembre 2010), l'art. 686, comma 2 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore del decreto-legge n. 187/2010decreto e che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso, come modificato dalla legge n. 217/2010mantengono efficacia fino alla scadenza e, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilita' entro centottanta giorni «in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge del decreto legislativo medesimo, ossia non oltre il 24 ottobre 2004. Sempre per le collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di conversione del presente decreto»esso è prevista la facoltà di stabilire termini più lunghi di efficacia transitoria, purché ciò sia stabilito nell'ambito di un accordo aziendale con il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/03, o verso una forma di rapporto di lavoro subordinato che può essere individuata fra quelle disciplinate dal "nuovo regime" dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo d. lgs. Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorita'(job on call, il citato comma 2 prevedejob sharing, poidistacco, che tali contrattisomministrazione, ai sensi dell'art. 1374 del codice civile (c.c.appalto), «si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita' previste dai commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni». L'art. 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche già disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la leggetempo indeterminato, oa termine, in mancanzaa tempo parziale, secondo ecc.). Firmato IL MINISTRO Xxxxxxx Xxxxxx Visti gli usi articoli 76 e l'equita'. Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilita'87, in conseguenza di tale previsionequinto comma, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessita' di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi. Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti della Costituzione; Visti gli articoli da 1 a valle, e' quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullita' assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilita' alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'art. 6 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 136/201030; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, consentendo altresiadottata nella riunione del 6 giugno 2003; Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e prestatori di abbattere gli elevati costi connessi. L'integrazione automatica dei contratti semplifica, inoltre, gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre u.s. ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch'essi, come osservato, devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilita'. Al riguardo, si suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto. Da ultimo, e' opportuno ribadire che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilita' di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilita' e privo di CIG.lavoro;
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Samples: Contratto Di Lavoro a Progetto
Regime transitorio. Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilita' trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorche' relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilita'. Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7 settembre 2010), l'art. 6L’articolo 7, comma 2 7, del decreto-legge D.Lgs. n. 187/2010167/2011 introduce un regime transitorio stabilendo anzitutto che, come modificato dalla legge n. 217/2010per le Regioni e i settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilita' entro centottanta giorni «trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto (fino al 25 aprile 2012), le regolazioni vigenti. Va dunque evidenziata la scelta di limitare la perpetuazione della vecchia disciplina dell’apprendistato per un periodo non superiore ai sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole. Al termine di questo periodo l’unica disciplina applicabile sarà pertanto quella contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011. Ciò vale peraltro, per espressa previsione legislativa, con esclusivo riferimento alle tipologie di apprendistato che, per essere operative, necessitano di un intervento della contrattazione collettiva e/o delle Regioni. Non così, nei limiti di quanto di seguito precisato, per l’apprendistato di terzo livello, in ragione del chiaro disposto dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011, là dove si dispone che “in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Per le altre tipologie di apprendistato, per contro, fino allo scadere dei sei mesi e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011 per mancanza del contestuale intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria), restano in vigore tutte le disposizioni di legge (statale e regionale) e di conversione contratto collettivo che attualmente disciplinano l’apprendistato, ivi comprese quelle di carattere sanzionatorio per le quali si rinvia a quanto già chiarito con circ. n. 40/2004 e circ. n. 27/2008. Ne consegue che un contratto stipulato in detto periodo secondo la vecchia disciplina seguirà anche le regole previste dalla contrattazione di riferimento, in particolare in ordine alla durata del presente decreto»periodo formativo, e sarà soggetto alla applicazione del relativo trattamento contributivo agevolato. Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorita'Al fine di evitare possibili problematiche applicative si auspica tuttavia che le Regioni adottino le regolamentazioni di competenza avendo cura di stabilirne l’efficacia solo alla scadenza del regime transitorio dei sei mesi. Ed infatti, specie con riguardo all’apprendistato professionalizzante, è indubbio che la nuova disciplina introdotta dal Testo unico presuppone una “integrazione” (cfr. art. 4, comma 3) tra l’offerta formativa pubblica e quella che sarà disciplinata dai contratti collettivi. Ne deriva, in ogni caso, che, in questa fase transitoria, l’entrata in vigore della disciplina regionale risulta condizionata dalla attuazione dei profili indicati all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 167/2011, da parte della contrattazione collettiva nazionale di categoria ovvero da accordi interconfederali. Si rileva, al riguardo, che mentre il rinvio alla contrattazione collettiva è effettuato solo per il livello nazionale di categoria nulla esclude che l’attuazione dei principi e criteri direttivi elencati all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 167/2011 possa avvenire anche mediante accordi interconfederali di tipo territoriale eventualmente cedevoli rispetto alla contrattazione collettiva di settore. Entrando ora nel dettaglio più operativo si ricorda che l’avvio dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011 è condizionato all’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Durante la fase transitoria risulterà possibile, solo nelle Regioni che abbiano stipulato le necessarie intese con i Ministeri competenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003, assumere minori per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Per le altre Regioni rimane invece operativa, sempre per la durata del regime transitorio, la disciplina di cui alla L. n. 196/1997 e alla L. n. 25 del 1955. Per quanto attiene invece all’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011, esso potrà essere operativo secondo la nuova disciplina già durante la fase transitoria, ma ciò solo nel caso in cui sia la singola Regione sia la contrattazione collettiva di riferimento ovvero eventuali accordi interconfederali abbiano recepito la riforma e, dunque, disciplinato i profili di rispettiva competenza. Il comma 7 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 167/2011, dopo aver disposto la ultrattività della previgente disciplina per un periodo massimo di sei mesi, stabilisce inoltre, con specifico riferimento all’apprendistato professionalizzante o di mestiere, che in assenza della offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. In altri termini, qualora la formazione pubblica di cui è responsabile la Regione non dovesse aver luogo, il citato Legislatore ha inteso garantire (questa volta evidentemente senza limiti di tempo) che l’apprendistato professionalizzante o di mestiere possa sempre essere attivato sulla base della sola disciplina contrattuale novellata dalle organizzazioni datoriali e sindacali sulla base del D.Lgs. n. 167/2011. È data dunque la possibilità di svolgere un apprendistato con formazione esclusivamente a carico del datore di lavoro – analogamente a quanto previsto in passato dall’art. 49, comma 2 prevede5 ter, poidel D.Lgs. n. 276/2003 – a condizione però della assenza di una concreta offerta formativa pubblica. Per quanto attiene, infine, all’apprendistato di alta formazione e a quello di ricerca di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011 è necessario svolgere separate e specifiche considerazioni. L’apprendistato di ricerca – tipologia di nuova introduzione, sconosciuta in vigenza del precedente regime normativo – può essere immediatamente attivato, ancor prima che tali contrattile Regioni e la contrattazione collettiva ne disciplino gli aspetti di competenza, tramite intese ad hoc stipulate tra il singolo datore di lavoro e l’istituzione formativa e/o di ricerca prescelta, ai sensi dell'artdel comma 3, del suddetto art. 1374 5. Rispetto all’alto apprendistato – fattispecie già introdotta e disciplinata dall’art. 50 del codice civile (c.c.), «si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita' previste dai commi 8 e 9 D.Lgs. n. 276/2003 – nelle Regioni che lo abbiano regolamentato ai sensi del citato art. 3 50, tali regolamentazioni continuano a trovare applicazione fino a che la medesima Regione non abbia provveduto a recepire la riforma e comunque non oltre i sei mesi della legge fase transitoria. Nelle Regioni che, invece, non abbiano provveduto a regolamentare l’istituto ex art. 50 del D.Lgs. n. 136 del 2010 276/2003, sarà possibile da subito stipulare intese ad hoc tra il singolo datore di lavoro e successive modificazioni»l’istituzione formativa prescelta ai sensi della nuova disciplina. L'art. 1374 c.c. stabilisce Si segnala, da ultimo, che il risulta immediatamente possibile assumere i lavoratori in mobilità con contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espressodi apprendistato, ma ciò nel limite di quanto sopra precisato con riferimento alle singole tipologie apprendistato. Nei casi in cui non sia operativa la nuova disciplina troverà dunque applicazione, anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'. Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilita', in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessita' di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi. Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a vallelavoratori in mobilità, e' quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza disciplina previgente ferme restando le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604/1966, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della nullita' assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole L. n. 223/1991 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della tracciabilita' alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'art. 6 della legge n. 136/2010, consentendo altresi' di abbattere gli elevati costi connessi. L'integrazione automatica dei contratti semplifica, inoltre, gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre u.s. ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch'essi, come osservato, devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilita'. Al riguardo, si suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto. Da ultimo, e' opportuno ribadire che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilita' di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilita' e privo di CIGmedesima Legge.
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Samples: st.ilsole24ore.com
Regime transitorio. Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilita' tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorche' ancorchè relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilita'tracciabilità. Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7 settembre 2010), l'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilita' tracciabilità entro centottanta giorni «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorita'dall'Autorità, il citato comma 2 prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'art. 1374 del codice civile (c.c.), «si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita' tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni». L'art. 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'l'equità. Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilita'tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessita' necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi. Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, e' è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullita' nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilita' tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'art. 6 della legge n. 136/2010, consentendo altresi' altresì di abbattere gli elevati costi connessi. L'integrazione automatica dei contratti semplifica, inoltre, gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre u.s. ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch'essi, come osservato, devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilita'tracciabilità. Al riguardo, si suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto. Da ultimo, e' è opportuno ribadire che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilita' possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilita' tracciabilità e privo di CIG.
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