REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE Clausole campione

REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. 6.1 La Società ha istituito, ai sensi della Normativa sugli Abusi di Mercato, e mantiene aggiornato, un registro (il “Registro”) recante l’indicazione dei soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero dell’ufficio e delle funzioni ricoperte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e/o alle Informazioni Rilevanti e che, per tale ragione, sono ricompresi nel novero dei Soggetti Obbligati ai sensi dell’Articolo 3 che precede e tenuti all’osservanza della Procedura. 6.2 Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento del Registro sono disciplinati in un’apposita procedura, strettamente connessa e funzionale alla presente Procedura, che è stata consegnata unitamente alla presente Procedura ai Soggetti Obbligati i quali sono tenuti ad osservarla puntualmente.
REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. 13.1 La Società istituisce, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, un registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (“Registro Insider”), la cui tenuta è di responsabilità del soggetto a tal fine preposto (il “Soggetto Preposto”). 13.2 Il Registro Insider è gestito dalla Società anche per conto delle sue Controllate, le quali devono, attraverso l’adozione di politiche interne adeguate, consentire alla Società di adempiere puntualmente agli obblighi derivanti dall’applicazione della presente Procedura, individuando e comunicando alla Società i soggetti ai fini dell’iscrizione degli stessi nel Registro Insider. 13.3 La Società, tramite l’Organo Delegato, può decidere di avvalersi di una società esterna al Gruppo per l’istituzione e la tenuta del Registro Insider.
REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. 16 9.1 Registro Insider 16 9.2 Titolari di accesso permanente 17
REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. La Società istituisce e tiene costantemente aggiornato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115-bis del TUF e degli artt. 152-bis, 152-ter, 152-quater, 152-quinquies del Regolamento Emittenti, un Registro delle persone che hanno accesso, sia in via continuativa che occasionale, alle Informazioni Privilegiate (di seguito “il Registro”).
REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ex art. 115-bis del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni (di seguito il “Registro”) Criteri di tenuta e modalità di gestione e ricerca dei dati Impostazione del Registro Tenuto conto:

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  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.