SOGGETTI OBBLIGATI. 3.1 Sono tenuti a rispettare le previsioni di cui alla presente Sezione 1 della Procedura tutti coloro che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. In particolare, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti, i dipendenti della Società e delle società controllate dalla Società (le “Società Controllate”8) e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore o per conto della Società e delle Società Controllate in forza di rapporti diversi dal rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio, rapporti di consulenza e collaborazione (congiuntamente i “Soggetti Obbligati”).
SOGGETTI OBBLIGATI. Ai sensi della lettera b) dell' articolo 10 del D.P.R. n. 131 del 1986, sono obbligati a chiedere la registrazione, qualora i contratti di locazione siano redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, i notai e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati. Per le scritture private non autenticate e per i contratti verbali sono obbligate invece le parti contraenti. Oltre ai pubblici ufficiali, sopraindividuati, al versamento dell'imposta sono solidalmente obbligate le parti contraenti. Si può, quindi, affermare che, in caso di contratto di locazione posto in essere con scrittura privata, sia la richiesta di registrazione che il versamento dell'imposta possono essere eseguiti da una delle parti contraenti che dovrà provvedere a versare l'intero tributo, in quanto ai fini fiscali non ha rilevanza il disposto dell' articolo 8 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, che pone le spese di registrazione a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
SOGGETTI OBBLIGATI. 1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione nonché da coloro che senza legittimo titolo effettuano l’occupazione di suolo in proporzione alla superficie effettivamente occupata, nonché da coloro che effettuano la diffusione dei messaggi pubblicitari o di pubbliche affissioni. Per la diffusione di messaggi pubblicitari e per quelli di pubbliche affissioni, è obbligato in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento anche colui per il quale si diffonde il messaggio nonché chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto del messaggio.
2. Per la diffusione di messaggi effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
SOGGETTI OBBLIGATI. 1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione nonché da coloro che senza legittimo titolo effettuano l’occupazione di suolo in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nelle aree destinate a mercati, attrezzate con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, possono essere posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni gli oneri necessari per la relativa manutenzione, utilizzo e gestione, ovvero oneri necessari per servizi finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento delle condizioni di sicurezza in condizioni di emergenza o di necessità.Tali oneri saranno determinati nelle modalità disciplinate da appositi provvedimenti amministrativi adottati dai competenti Uffici Comunali in relazione alla modalità di gestione del servizio.
SOGGETTI OBBLIGATI. 1.1 Con l’Impegno di Riservatezza assumiamo irrevocabilmente ed
1.2 Gli obblighi di cui all’Impegno di Riservatezza si estendono:
i. alle società e/o enti da noi controllate o collegate, ai loro amministratori e dipendenti, da noi coinvolti nello svolgimento delle attività di Due Diligence;
ii. ai collaboratori e/o consulenti esterni da noi coinvolti nelle attività di Due Diligence, in relazione ai quali ci impegniamo a far sottoscrivere un impegno di riservatezza di contenuto identico all’Impegno di Riservatezza, dei quali garantiamo l’osservanza anche ai sensi dell’art. 1381 cod.civ., assumendo sin d’ora l’obbligo di manlevare e tenere indenne TVS e i Soci in caso di eventuale divulgazione o uso non autorizzato delle Informazioni Riservate.
SOGGETTI OBBLIGATI. 3.1 La Procedura si applica a tutti coloro che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. Sono tenuti ad osservare la Procedura i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti, i dipendenti della Società e delle società controllate dalla Società (le “Società Controllate”6) e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore o per conto della Società e delle Società Controllate in forza di rapporti diversi dal rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio, rapporti di consulenza e collaborazione (i “Soggetti Obbligati”).
3.2 La presente Procedura è consegnata, con un mezzo che garantisca tale consegna, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a cura della Segreteria degli Affari Legali e Societari ai Soggetti Obbligati, che sono tenuti a dichiarare per iscritto di aver ricevuto e preso visione della Procedura, di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico e devono impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.
3.3 La presente Procedura vale anche come istruzione e procedura alle Società Controllate, affinché esse forniscano tempestivamente e senza ritardo alla Società tutte le informazioni necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti a carico della Società dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
SOGGETTI OBBLIGATI. Ai fini della presente SEZIONE del Codice deve intendersi Soggetto Rilevante: • chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Consob, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.
SOGGETTI OBBLIGATI. Ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile i parenti obbligati agli alimenti concorreranno alla spesa del ricovero in proporzione alla loro situazione economico patrimoniale, con un contributo calcolato sulla base della tabella 3 (vedi calcolo di cui all’art.23). La percentuale di contribuzione verrà calcolata nella misura del 100% per coniugi, figli, genitori, generi e nuore, nella misura del 70% per i fratelli, nella misura del 50% per i discendenti o ascendenti prossimi.
SOGGETTI OBBLIGATI. Ai sensi di quanto stabilito dall’art.53 del T.U.A., i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono: • coloro che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, cioè i venditori; • coloro che eserciscono officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio (ad esempio gli esercenti le officine di produzione da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW utilizzata per uso proprio, in tutta o in parte); • coloro che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo (ovvero per impieghi soggetti a diversa tassazione) con potenza disponibile superiore a 200 kW;
SOGGETTI OBBLIGATI. Ai sensi di quanto stabilito dall’art.53 del T.U.A., i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono: • coloro che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, cioè i venditori; • coloro che eserciscono officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio (ad esempio gli esercenti le officine di produzione da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW utilizzata per uso proprio, in tutta o in parte); • coloro che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo (ovvero per impieghi soggetti a diversa tassazione) con potenza disponibile superiore a 200 kW; • i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato, limitatamente al consumo di detta energia. Su richiesta possono essere considerati soggetti obbligati: • coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; • coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.