Tenuta del Registro Clausole campione

Tenuta del Registro. 1. Le modalità precise per la tenuta del registro del tribunale sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria, adottate dal praesidium. 2. Le norme per l'accesso ai documenti della cancelleria sono stabilite nel regolamento di procedura.
Tenuta del Registro. La tenuta del Registro è affidata alla Segreteria Societaria dell’emittente, in base ai criteri e alle modalità specificate dalle relative disposizioni anche regolamentari. La Segreteria Societaria, in ossequio alle disposizioni del FGIP, cura le iscrizioni e i successivi aggiornamenti, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, sulla base delle segnalazioni tempestivamente inviate da parte dei soggetti a conoscenza delle specifiche informazioni di carattere rilevante ed informa tempestivamente, anche attraverso lo strumento di posta elettronica, le persone iscritte nel Registro: a) della loro iscrizione nel Registro, della cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute; b) degli obblighi che derivano dall’avere accesso ad informazioni privilegiate ai sensi della normativa di riferimento e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate. I dati relativi ai soggetti iscritti nel Registro sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l’iscrizione. Il Registro contiene le seguenti informazioni così come tassativamente richieste dal legislatore regolamentare (RE 2016/347): 1. nome del titolare dell’accesso; 2. cognome del titolare dell’accesso; 3. cognome di nascita del titolare dell’accesso; 4. numeri di telefono professionali (linea telefonica diretta fissa e mobile); 5. nome e indirizzo della società a favore della quale presta la propria opera; 6. funzione e motivo dell’accesso a Informazioni Privilegiate; 7. data e ora di inserimento nella sezione degli accessi permanenti a Informazioni Privilegiate, o, in alternativa, per le persone indicate nella sezione degli accessi occasionali data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso a Informazioni Privilegiate;
Tenuta del Registro. AZIENDALE E AGGIORNA- MENTO DELLABDN C.1 Obbligo di tenuta del re- gistro aziendale.
Tenuta del Registro. Nel Registro vengono iscritte, a titolo permanente, le persone che, in relazione al ruolo che svolgono, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate nel corso di attività o processi ricorrenti o continuativi, quali quelle obbligatorie (bilancio, relazione semestrale e trimestrale), come pure ad esempio la definizione del budget e la preparazione di comunicazioni al mercato. Poiché tra i contenuti del Registro va annotata anche la ragione per cui la persona è iscritta, a fianco di ogni soggetto verrà annotata la tipologia di informazione privilegiata a cui ha accesso. Tra i soggetti che dispongono di Informazioni Privilegiate vanno inseriti: • i Soggetti Rilevanti, per la cui definizione si richiama il “Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing” adottato dalla Società ed in particolare: - i componenti del Consiglio di Amministrazione; - i membri effettivi del Collegio Sindacale; - i membri del Comitato di Direzione o suo equivalente; - i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società controllate direttamente da Datalogic, ovvero delle società controllate anche indirettamente da Datalogic qualora, a livello consolidato, rappresentino una parte significativa e rilevante dell’operatività del Gruppo. • il Segretario del Consiglio di Amministrazione. I soggetti sopraelencati avranno cura di segnalare al responsabile del Registro, il personale di supporto ed altri eventuali collaboratori che si trovano nella condizione di avere accesso alle Informazioni Privilegiate, ai fini dell’inserimento nel Registro. Vengono, inoltre, iscritte nel Registro, a titolo occasionale, tutto il personale interno ed i consulenti esterni, non compresi nell’elenco precedente, che vengono messi a conoscenza di specifici fatti rilevanti, dati significativi o eventi particolari (ad esempio operazioni societarie straordinarie).

Related to Tenuta del Registro

  • REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

  • Spese di registrazione Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell’Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del DRP 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda. Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Spese di bollo e registrazione Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

  • Registrazione e spese 1. Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Modifiche al Regolamento La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli Investitori-Contraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regola- mento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli Investitori-Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

  • Registrazione Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, e negli altri documenti di gara, di tutte le istruzioni presenti nel Sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per: