Regolamentazioni tecniche Clausole campione

Regolamentazioni tecniche. 1. Le Parti convengono di fare per quanto possibile uso delle buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare, le Parti convengono: a) di adempiere i loro obblighi in fatto di trasparenza, secondo le disposizioni dell'accordo TBT; b) di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformità, tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, e, qualora le norme internazionali non siano state utilizzate come base, di spiegare all'altra Parte, a sua richiesta, le ragioni per le quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito; c) quando una Parte ha adottato o propone di adottare una regolamentazione tecnica, di fornire all'altra Parte, a sua richiesta, le informazioni disponibili riguardanti l'obiettivo, la base giuridica e la motivazione della regolamentazione tecnica; d) di istituire meccanismi che consentano di fornire migliori informazioni sulle regolamentazioni tecniche (anche mediante un sito web pubblico) agli operatori economici dell'altra Parte, in particolare di fornire senza indebito ritardo all'altra Parte o ai suoi operatori economici, a loro richiesta, informazioni scritte e, se opportune e disponibili, istruzioni scritte su come conformarsi alle loro regolamentazioni tecniche; e) di prendere in adeguata considerazione le opinioni dell'altra Parte se una parte del processo di elaborazione di una regolamentazione tecnica è oggetto di una consultazione pubblica, e di rispondere per iscritto, a sua richiesta, alle osservazioni formulate dall'altra Parte; f) nel caso di notifiche effettuate in applicazione dell'accordo TBT, di concedere all'altra Parte un periodo di almeno 60 giorni per formulare osservazioni scritte sulla proposta; g) di lasciare un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra Parte possano conformarvisi, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e, se possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di prorogare il termine concesso per formulare osservazioni. 2. Ciascuna delle Parti si adopera affinché gli operatori economici e le altre ...
Regolamentazioni tecniche. (caratteristiche & dichiarazioni dei prodotti) ▪ Xxxxx SIA 241 Lavori di falegnameria
Regolamentazioni tecniche. 1. Ciascuna parte effettua, conformemente alle norme e alle procedure ad essa applicabili, una valutazione dell'impatto normativo delle regolamentazioni tecniche previste, tenendo conto della disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, alla regolamentazione tecnica proposta, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte conformemente all'articolo 2.2 dell'accordo TBT. 2. Ciascuna parte utilizza le norme internazionali pertinenti come base per le proprie regolamentazioni tecniche, a meno che non sia in grado di dimostrare che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti. 3. Se una parte non ha utilizzato le norme internazionali come base per le proprie regolamentazioni tecniche, su richiesta dell'altra parte adotta misure per garantire che sia individuata qualsiasi deviazione sostanziale dalle norme internazionali pertinenti e chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inadeguate o inefficaci per il conseguimento dell'obiettivo perseguito. 4. Ciascuna parte riesamina le proprie regolamentazioni tecniche al fine di aumentarne la convergenza con le norme internazionali pertinenti, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti in tali norme internazionali nonché di eventuali mutamenti delle circostanze alla base delle divergenze dalle stesse. 5. Nell'elaborare regolamentazioni tecniche importanti che possono incidere in maniera significativa sugli scambi, ciascuna parte adotta misure in modo da assicurare, conformemente alle proprie norme e procedure, l'esistenza di procedure che consentano alle persone di fornire contributi attraverso un dibattito pubblico, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e da garantire che l'esito di tali dibattiti sia reso pubblico.