Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Samples: Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio certificato, unitamente agli atti di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazionecontabilità finale.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o tacita, degli atti fino all’emissione del certificato di collaudo; resta collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l’obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.
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Samples: Contract
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Samples: Contratto d'Appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei ( ) mesi dall’ultimazione dei lavori ed lavori, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni provvisorio e deve essere approvato dalla data dell’emissioneStazione appaltante.
2. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori Il certificato di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltanteemissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzioneprovvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti del certificato di collaudocollaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni (in caso di lavori non soggetti a lui imputabilicollaudo)
5. Salvo che dopo la stipula del presente contratto il RUP determini di provvedere mediante certificato di collaudo, nel presente contratto, per certificato di collaudo si intende il certificato di regolare esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento.
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Samples: Contract for Works
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civileCodice Civile, l'appaltatore la Società Appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore La Società Appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Samples: Appalto Di Lavori
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo dall'art. 1669 del codice civilec.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudoalla certificazione della regolare esecuzione delle opere; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Samples: Contratto D’appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. (per lavori soggetti a collaudo)
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale (per lavori non soggetti a collaudo)
1. Il certificato di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ed ha carattere provvisorio. (in ogni caso)
2. Il predetto certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo o il certificato provvisorio/di regolare esecuzioneesecuzione (30), trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti del certificato di collaudocollaudo provvisorio/di regolare esecuzione (31); resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione approva- zione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve esse- re emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio certificato, uni- tamente agli atti di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazionecontabilità finale.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde ri- sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o tacita, degli atti fino all’emissione del certificato di collaudo; resta collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante appaltan- te richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne for- mano oggetto, cessa l’obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.
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Samples: Contratto D’appalto