REGOLAZIONE PRELIMINARE ALL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PIANO DI CONSEGNA Clausole campione

REGOLAZIONE PRELIMINARE ALL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PIANO DI CONSEGNA. L’Azienda Sanitaria contatterà il Fornitore successivamente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura al fine di concordare un incontro per definire, integrare e dettagliare alcune caratteristiche del servizio. Durante tale incontro si dovrà definire la modalità di subentro al precedente Fornitore, il piano di dismissione graduale delle macchine attualmente collocate presso le aziende Sanitarie interessate al servizio, le specifiche tecniche di interfaccia al sistema informatico, e quant’altro risulti necessario per il corretto espletamento del servizio nel rispetto del Capitolato e dell’offerta del Fornitore. L’Azienda Sanitaria al fine di permettere il rispetto dei tempi di consegna dovrà collaborare e fornire tutti gli elementi necessari al Fornitore per attivare il servizio. Il Fornitore dovrà eseguire un sopralluogo presso ogni sede interessata alla collocazione delle macchine riscuotitrici con un rappresentante individuato dall'Azienda Sanitaria contraente, al fine di definire la corretta collocazione delle macchine offerte in gara. Di tali operazioni sarà redatto apposito verbale. Tenuto conto dell’elevato numero di macchine riscuotitrici da fornire, delle operazioni di dismissione delle macchine già esistenti a carico del fornitore uscente e della particolare natura dei servizi oggetto della convenzione, la consegna e l’installazione per ciascun lotto dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni: • il Fornitore ha l’obbligo di consegnare un numero non inferiore a 30 macchine al mese per lotto (o quantitativo maggiore se offerto in sede di gara); • le macchine dovranno essere consegnate non oltre il 60° giorno dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura. Qualora il Fornitore dovesse ricevere ordinativi di fornitura che prevedano, anche cumulativamente, la consegna di un numero di macchine superiore a 30 in un mese (o quantitativo maggiore se offerto in sede di gara), esso dovrà predisporre e concordare con le Aziende Sanitarie interessate un Piano di consegne che costituirà parte integrante del verbale di cui sopra sottoscritto dal Fornitore e dalle Aziende sanitarie. Il Piano dovrà essere inviato anche all’Agenzia Intercent-ER. La mancata consegna del numero minimo di macchine al mese ed il mancato rispetto delle date di consegna, comporteranno l’applicazione della penale e le altre conseguenze, di cui al § 8.1) del presente Capitolato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).