Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. L’Impresa: a. è obbligata a consegnare al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente; b. è obbligata a consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione; c. è obbligata a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente; d. è obbligata a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione; e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito; f. è obbligata a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto; g. è obbligata a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
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Samples: Informativa Sul Distributore, Informativa Sul Distributore, Informativa Sul Distributore
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. L’Impresa:
a. è obbligata a consegnare al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo assicurazione il broker - consegna/mette a disposizione del pubblico nei propri localicontraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, anche mediante apparecchiature tecnologichesulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018); - consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), nonché a pubblicarlo sul sito internetindicazioni su attività di consulenza, ove esistente;
b. è obbligata a consegnare l’allegato specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento IVASS Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;40/2018)
c. è obbligata a consegnare b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;.
d. c) è obbligata tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste e le ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, fine ogni utile informazione;
e. d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, dichiarazione il prodotto assicurativo non può essere distribuito;.
f. è obbligata a e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;.
g. f) è obbligata obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
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Samples: Distribution Agreement, Distribution Agreement, Documentazione Precontrattuale
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. L’ImpresaEurop Assistance Italia S.p.A., iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, ha l’obbligo di:
a. è obbligata a consegnare al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. è obbligata a consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c. è obbligata a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d. è obbligata a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e. se informare il contraente, laddove il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f. è obbligata a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g. è obbligata a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
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Samples: Assicurazione Danni
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. L’ImpresaDocumentazione Precontrattuale di In Più Broker – Allegato 4ter Elenco delle Regole di Comportamento del Distributore Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l’intermediario:
a. è obbligata a consegnare ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a e di metterlo a disposizione del pubblico nei propri localilocali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. è obbligata a consegnare ha l’obbligo di consegna l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;.
c. è obbligata a ha l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;.
d. è obbligata a ha l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;.
e. ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In ; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;.
f. è obbligata a ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad ha l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;.
g. è obbligata a ha obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
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Samples: Informativa Sul Distributore
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. L’Impresa:
a. è obbligata a consegnare obbligo di consegna al contraente l’allegato dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a di metterlo a disposizione del pubblico nei propri localilocali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. è obbligata a consegnare l’allegato obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c. è obbligata a obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d. è obbligata a obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f. è obbligata a obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g. è obbligata a obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
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Samples: Informativa