Cessazione della garanzia. La presente Assicurazione Complementare si estingue nei seguenti casi: - mancato pagamento dei premi della polizza base; - al termine dell’anno di assicurazione nel quale l’Assicurato compie 65 anni; - nel momento in cui viene riconosciuto lo stato di invalidità dell’Assicurato e corrisposta la relativa prestazione. In ogni caso i premi già versati restano acquisiti di diritto dalla Società. Nel caso in cui siano abbinate al contratto anche altre garanzie complementari, tali garanzie cessano nel momento stesso in cui l’Assicurato viene riconosciuto invalido ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione. I relativi premi non saranno più dovuti.
Cessazione della garanzia. Fermo quanto previsto all’Art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 dicembre.
Cessazione della garanzia. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto a) “Cessazione dell’attività”, in caso di cessazione della garanzia non derivante da recesso per sinistro, l’Assicurato può chiedere a Reale Mutua che la garanzia resti operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività, e denunciati a Reale Mutua nei dieci anni successivi alla cessazione della garanzia. A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza della garanzia l’Assicurato deve comunicare, in forma scritta, a Reale Mutua l’intenzione di avvalersi di tale facoltà. In tal caso, entro trenta giorni dalla data di scadenza della garanzia, dovrà essere perfezionata apposito atto contrattuale di presa d’atto del periodo di ultrattività decennale, dietro pagamento in un’unica soluzione anticipata di un premio pari a 3 (tre) volte l’ultimo premio annuo di polizza versato per la garanzia Responsabilità Civile. Durante il periodo di ultrattività decennale Reale Mutua non può esercitare la facoltà di recesso prevista all’art. 4 “Recesso dal contratto”.
Cessazione della garanzia. 1. In caso di vita dell’Aderente Assicurato, alla prima ricorrenza annuale della data di contribuzione l’assicurazione si estingue.
Cessazione della garanzia. La garanzia cessa quando: demielinizzanti; disturbi della personalità: disturbi psicotici, disturbo delirante, disturbo depressivo maggiore, disturbi dissociativi dell’identità in genere, ivi compresi i comportamenti ossessivo compulsivi e loro conseguenze.
Cessazione della garanzia. La garanzia cessa quando, per qualsivoglia motivo, si interrompe la corresponsione dei premi.
Cessazione della garanzia. La garanzia cessa quando:
Cessazione della garanzia. VIRUS Il Contraente o la Società, in qualsiasi momento, possono recedere dalla garanzia “Virus” con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante il rimborso della parte di Premio pagato e non goduto pari al 5% del Premio imponibile annuo. In questo caso il punto 2.c dell’art. Garanzia della presente Sezione si intenderà non più operante. SEZIONE SPESE EXTRA
Cessazione della garanzia. L'assicurazione cessa, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa, senza diritto a rimborso del premio. Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dalla chiusura dell'istruttoria da parte della Compagnia, ad indennizzare il danno anche se l'Assicurato fosse impossibilitato a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno dell'Assicurato a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.
Cessazione della garanzia. Gli effetti della copertura assicurativa relativa al singolo Assicurato cessano per: