Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibi- li fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un re- capito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: - reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; - reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di la- voro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possonoAl personale addetto alle unità organizzative poste a presidio di particolari attività (quali ad esempio Sistemi Informativi, Portafoglio, Call Center), l’Impresa può chiedere reperibilità. In tal caso gli interessati debbono: - fornire tempo per tempo all’Impresa le indicazioni utili alla reperibilità; - mantenersi in situazioni logistiche che non ostacolino l’eventuale intervento; - effettuare gli interventi richiesti. L’Impresa doterà gli interessati dei necessari strumenti aziendali ed organizzerà le relative attività con il necessario preavviso, normalmente almeno una settimana prima. Al personale richiesto di reperibilità – ad esclusione degli appartenenti all’Area professionale Quadri – compete: - un’indennità pari a rotazione€ 30,68 lordi, essere chiamati a rendersi reperibi- li fuori dell’orario ordinario ragguagliata ad una reperibilità di 24 ore, con un minimo di € 13,95; - il rimborso delle spese sostenute; - il compenso per il lavoro nel straordinario relativo alla durata dell’intervento; - il compenso pari al 30% della paga oraria relativo alla durata dell’intervento se lo stesso è richiesto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, oltre al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana per le ore prestate. Nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene venga richiesta la reperibilità dovranno fornire al personale appartenente all’Area professionale Quadri, a fronte di intervento svolto di domenica ovvero in giornata festiva spetterà il riposo compensativo in un re- capito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: - reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; - reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di la- voro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatialtro giorno della settimana.
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Samples: Protocol for the Integration of First Level and Second Level Contracting
Reperibilità. I dipendenti possono1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dal CNEL, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibi- li fuori dell’orario durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro nel caso lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni connesse al funzionamento del Consiglio e dei suoi organi. La relativa disciplina è definita in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario sede di lavoro. Tenuto contrattazione integrativa e tiene conto anche delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un re- capito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariarotazione tra più soggetti volontari.
2. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più durata massima di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il un periodo di esercizio irriguo e reperibilità è di accentuata attività degli impianti idrovori12 ore.
3. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente, nell’arco di un mese, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e, entro tale limite, per non più di due domeniche.
5. Il periodo di reperibilità di 12 ore è remunerato con un compenso compreso tra L. 15.000 e L. 25.000, la cui misura viene stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del seguente importo: - turno di reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; - reperibilità richiesta maggiorato, in giorni festivi: Euro 20,00tal caso, del 10%.
6. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di la- voro dal personale cui è stata richiesta Quando la reperibilità vanno compensate cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con il trattamento previsto recupero orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per le ore straordinarie (diurne, prestazioni notturne, festive o notturne- festive, festive notturne).
8. Gli eventuali maggiori importi Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in godimento e già definiti ogni caso con accordi specifici continuano ad essere conservatile risorse previste dall'art. 71.
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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibi- li reperibili fuori dell’orario dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un re- capito recapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità un'indennità giornaliera del seguente importo: - reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; - reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di la- voro lavoro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Nota a verbale Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
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Reperibilità. I dipendenti possono1. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a rotazionedisposizione dell‟azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità delle apparecchiature e il presidio del mercato di riferimento.
2. Il lavoratore, ove richiesto dall‟azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
3. Per intervento in reperibilità si intende l‟attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L‟intervento può essere chiamati a rendersi reperibi- li fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso effettuato con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso il Consorzio ne faccia tempo complessivo d‟intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
4. Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all‟intervento richiesto in modo da raggiungere il luogo dell‟intervento quanto prima – e dovrà informare l‟azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
5. La reperibilità potrà essere richiesta in relazione alle esigenze dei servizisecondo le seguenti articolazioni:
a. oraria;
b. giornaliera;
c. settimanale. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario La reperibilità settimanale non potrà di lavoronorma eccedere le due settimane continuative su quattro e coinvolgere più di sei giorni continuativi.
6. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. Per l‟effettivo svolgimento dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire sarà riconosciuto al lavoratore un re- capito che consenta al Consorzio compenso specifico differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: - reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; - reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00intervento. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di la- voro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurneindennità spettanti, notturnetra loro non cumulabili, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori verranno corrisposte secondo gli importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatieuro di seguito indicati.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Reperibilità. I dipendenti possonoLa reperibilità, ai sensi dell’art. 27 del CCNL TLC, è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibi- li fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze disposizione dell’Azienda per assicurare la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento. I Consorzi indicherannoPer ogni ora di reperibilità spetta al lavoratore inquadrato fino al livello 7 una indennità pari al 25% della quota oraria della retribuzione mensile come composta all’art. 30 del CCNL TLC (Lavoro supplementare, con comunicazione scrittastraordinario, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un re- capito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessariafestivo e notturno). La reperibilità non può essere richiesta per un periodo inferiore a 8 ore per le prestazioni con inizio nella fascia oraria tra le ore 22.00 e le ore 7.00 nonché di norma per quelle prestate nelle giornate di domenica e festività infrasettimanali; per le restanti fasce orarie e/o giornate la reperibilità non verrà inoltre di norma richiesta per periodi inferiori alle 4 ore. Eventuali richieste di reperibilità per periodi inferiori nei suddetti orari/giorni, relative comunque a prestazioni di reperibilità con inizio tre le ore 7.00 e le ore 22.00, sono oggetto di confronti preventivi con le RSU con specifico riferimento alle motivazioni tecniche e/o commerciali. Saranno parimenti oggetto di confronto preventivo con le RSU le variazioni relative al piano delle reperibilità disposte dall’Azienda con specifico riferimento anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutiviai motivi tecnico organizzativi. Conformemente al citato art. 27, fatta eccezione per comma 2, il periodo di esercizio irriguo e reperibilità sarà comunicato al lavoratore con un preavviso minimo di accentuata attività degli impianti idrovori48 ore. Ai lavoratori ai L’Azienda non può disporre turni di reperibilità per giornate nelle quali viene richiesta la reperibilità viene corrispostail lavoratore risulti assente dal lavoro a titolo di ferie o malattia per l’intera giornata lavorativa, durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: - reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; - reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di la- voro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto ovvero per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservatiassenze a qualsiasi titolo nel caso l’assenza si prolunghi continuativamente per più giornate.
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Samples: Verbale Di Accordo
Reperibilità. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibi- li reperibili fuori dell’orario dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un re- capito recapito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano prestare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità un'indennità giornaliera del seguente importo: - reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; - reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di la- voro lavoro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
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