Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 13.1.1. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 83, comma 2 e dell’art. 216, comma 14, del Codice e dell’art. 61 del Regolamento DPR 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. 13.1.2. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica III 13.1.3. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61 comma 2 del Regolamento. 13.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 13.1.5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. 13.1.6. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. 13.1.7. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 45 comma 1 del Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1. Requisiti economico-finanziari: a) almeno una referenza bancaria; b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento; c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo; 2. Requisiti tecnico-organizzativi: a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento; b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83; 3. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79 comma 10 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara; 4. Dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79 comma 8 del regolamento relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara; 5. Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento. 13.2. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 89 del Codice (avvalimento), l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui al precedente art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 comma 1 lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 13.3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 13.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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Samples: Appalto Di Lavori
Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 13.111.1. I concorrenti, a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1. Attestazionedell’attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento, ai lavori da assumere.
11.2. Gli operatori non in possesso della relativa attestazione SOA, devono possedere i seguenti requisiti:
a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
11.3. In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le ditte coinvolte e le dichiarazioni dovranno essere rese:
a) in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
b) in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
c) in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..
11.4. A pena di esclusione, ai sensi degli articoli 48, comma 3, 83, comma 2 2, e dell’art. 216, comma 14, del Codice e dell’art. 61 del Regolamento DPR 207/2010Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
13.1.2. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneoR.T.I., aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica III
13.1.3. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61 comma 2 del Regolamento.
13.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari di capacità economica e tecnico-organizzativi richiesti nel bando finanziaria e di gara capacità tecnica e professionale devono essere posseduti posseduti, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del Regolamento, dalla mandataria o da una impresa dalla consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40%% (quarantapercento); la restante percentuale deve essere è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziateconsorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo di quanto richiesto all’intero raggruppamentoservizi. L’Impresa La mandataria in ogni caso dovrà deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
13.1.511.5. Per i raggruppamenti temporaneiA pena di esclusione, le aggregazioni ai sensi degli articoli 48, comma 3, 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, in caso di imprese R.T.I., di rete consorzi ordinari e per i consorzi di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di cui all’art. 45 capacita economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, comma 2 lettere d), e), f) e g)3, del CodiceRegolamento, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la , mentre nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
13.1.6. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo mistoprevalente.
13.1.7. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 45 comma 1 del Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. Requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79 comma 10 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. Dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79 comma 8 del regolamento relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5. Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento.
13.2. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 89 del Codice (avvalimento), l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui al precedente art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 comma 1 lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto11.6. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
13.3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
13.4. Non è consentito, a pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della stessa impresa ausiliaria si avvalga categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di un concorrente una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell’importo e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisitile altre per il 10%, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria scorporabile.
11.7. A pena di esclusione, ai sensi degli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di capacita economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto previsto nell’articolo 94 del Regolamento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1. Attestazionedi attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 8384, comma 2 e dell’art. 216, comma 141, del Codice e dell’art. 61 del Regolamento DPR 207/2010Codice, la qualificazione in categoria nelle categorie e classifica adeguata classifiche adeguate ai lavori da assumere.
13.1.2. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica III
13.1.3. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61 61, comma 2 2, del Regolamento.
13.1.4, ancora vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14, del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontaleordinari, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del CodiceCodice di tipo orizzontale, i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
13.1.5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticaleordinari, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g), del Codice, di tipo verticale, i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
13.1.6. I requisiti relativi a eventuali lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono possedute dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
13.1.7. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 45 comma 1 del Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, il possesso deve risultare dall’attestato SOA. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto obbligatoriamente da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. Nei casi previsti dal titolo IIIdall’art. 89 del Codice, parte II del Regolamento accertatiil concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 62 45 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. Requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79 comma 10 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. Dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79 comma 8 del regolamento relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5. Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento.
13.2. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 89 del Codice (avvalimento), l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui al precedente art. 45Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 comma 1 lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione organizzativo avvalendosi dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codiceun altro soggetto, avvalendosi delle capacità allegando la documentazione prevista nel presente disciplinare di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante gara; il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario; è consentito l’utilizzo, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
13.3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario ; non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
13.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e o che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.. Non è ammesso l’avvalimento delle categorie OS32, OS21 e OS30 ai sensi dell’art. 89, comma 11 del dlgs 50/2016 e smi e del D.M. 248/2016
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Samples: Appalto
Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 13.1. I concorrentiAvvenuta regolare esecuzione, nell’ultimo triennio a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 83, comma 2 e dell’art. 216, comma 14, del Codice e dell’art. 61 del Regolamento DPR 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
13.1.2. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica III
13.1.3. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61 comma 2 del Regolamento.
13.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti partire dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
13.1.5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
13.1.6. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
13.1.7. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 45 comma 1 del Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidaredi servizi analoghi a quelli oggetto del presente accordo quadro, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale nettodescritti nel Capitolato tecnico, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. Requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di per un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiestapari ad almeno € 180.000,00 netto IVA, ovveroeseguiti per conto di enti universitari pubblici o privati riconosciuti dal MIUR La dichiarazione, in alternativadeve essere resa nella Parte IV “criteri di selezione” sezione IV “Capacità tecniche e professionali” del DGUE, e dovrà riportare l’elenco delle attività realizzate con l’indicazione di: committente, descrizione sintetica, anno di tre lavoririferimento, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati ed eventuale quota di competenza dell’operatore economico. La comprova del requisito è fornita secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79 comma 10 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. Dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79 comma 8 del regolamento relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5. Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento.
13.2. In attuazione delle le disposizioni di cui all’art. 89 del Codice (avvalimento)86 e all’allegato XVII, l’operatore economicoparte II, singolo o in raggruppamento di cui al precedente art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 comma 1 lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel In caso di dichiarazioni mendaciservizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80enti pubblici o committenti privati, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in mediante una delle seguenti modalità: ✓ originale o copia autentica il conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente/committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; ✓ copia conforme del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente unitamente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e copia conforme delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliariafatture relative al periodo richiesto. Il contratto suddetto requisito è richiesto al fine di garantire che gli operatori economici possiedano la necessaria esperienza professionale per eseguire i servizi richiesti con adeguati standard di qualità e particolari livelli di capacità organizzativa, considerata la complessità delle procedure e i possibili ricorsi giudiziari dei candidati in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti non corretta esecuzione dei requisiti prestati. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di garaservizi.
13.3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
13.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1. Attestazionerequisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici: - attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’artdegli artt. 83, comma 2 e dell’art. 216, comma 14, 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento DPR 207/2010Codice, la qualificazione in categoria categorie e classifica adeguata classifiche adeguate ai lavori da assumere.
13.1.2, ovverosia: OG1 classifica III; OG11 Classifica I; Cat. OS30 Classifica I. Poiché l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria OG11 è superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, dette lavorazioni sono subappaltabili soltanto nella misura del 30%. E’ pertanto necessario che il concorrente sia qualificato nella categoria OG11 nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Tale previsione di legge, nel caso di specie, è comunque riassorbita dalla necessità per il concorrente che assume quote di partecipazione o esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG11, di partecipare alla gara essendo in possesso di attestazione SOA per la suddetta categoria. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Il raggruppamento orizzontale può essere costituito secondo le predette regole per ciascuna delle categorie di lavoro di cui si compone l’opera, ma l’impresa che possiede i requisiti per almeno il 40% di quanto richiesto all’impresa singola e comunque li assume in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento per la categoria prevalente, deve essere la mandataria dell’operatore economico di natura plurisoggettiva. Indipendentemente dall’importo per il quale il concorrente deve qualificarsi, in ragione dell’importo complessivo della gara, non è ammessa la qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge (in questo caso al massimo il 30% della categoria OG11). I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell’art. 92 del Regolamento, rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica III
13.1.3II. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica La certificazione di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61 comma 2 del Regolamento.
13.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale qualità deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima idonea ad essere annotata sull’attestazione SOA e tale adempimento è necessario ai fini della stipula del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
13.1.5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
13.1.6. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
13.1.7contratto. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati Stati, di cui all’art. 45 45, comma 1 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti economico-finanziari:
a) : - almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. Requisiti tecnico-organizzativi:
a) ; - presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) ; - esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. Costo ; - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79 79, comma 10 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. Dotazione ; - dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79 79, comma 8 del regolamento relativo Regolamento, relativa al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5. Possesso ; - possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento.
13.2. Regolamento In attuazione delle disposizioni di cui all’artdei disposti dell’art. 89 del Codice (avvalimento)Codice, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui al precedente art. 45all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale qualificazione di cui all'articolo 83 comma 1 lettere b) e c) 84 del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allegaAi sensi dell’art. 89, oltre all’attestazione SOA dell'impresa ausiliariacomma 11 del Codice, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'articolo 80 qualificazione nella categoria OG11, individuata ai sensi del Codice nonché DM Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10/11/2016, non è ammesso il possesso dei ricorso all’avvalimento. Si precisa che la certificazione di qualità è avvalibile solo se annotata su un’attestazione SOA. Si precisa inoltre che i requisiti tecnici e delle risorse oggetto di necessari alla riduzione della garanzia provvisoria non sono a tal fine dimostrabili tramite avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari È consentito l’utilizzo, mediante presentazione avvalimento, di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti raggiungimento della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base classifica richiesta dal bando di gara.
13.3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
13.4. Non è consentito, a pena di esclusione, consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l’impresa ausiliaria e l’impresa concorrente partecipino nell’ambito di un medesimo operatore economico. Si fa presente che in caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel rispetto dei principi sopra enunciati, sia la somma delle quote di partecipazione, sia la somma delle quote di esecuzione assunte dalle imprese raggruppate, dovranno risultare pari al 100% di ogni singola categoria di lavoro.
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Samples: Appalto Per l'Affidamento Dei Lavori
Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1. Attestazionedi attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 8384, comma 2 e dell’art. 216, comma 141, del Codice e dell’art. 61 del Regolamento DPR 207/2010Codice, la qualificazione in categoria nelle categorie e classifica adeguata classifiche adeguate ai lavori da assumere.
13.1.2. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica III
13.1.3. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61 61, comma 2 2, del Regolamento.
13.1.4, ancora vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14, del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontaleordinari, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del CodiceCodice di tipo orizzontale, i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
13.1.5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticaleordinari, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g), del Codice, di tipo verticale, i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
13.1.6. I requisiti relativi a eventuali lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono possedute dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
13.1.7. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 45 comma 1 del Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, il possesso deve risultare dall’attestato SOA. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto obbligatoriamente da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. Nei casi previsti dal titolo IIIdall’art. 89 del Codice, parte II del Regolamento accertatiil concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 62 45 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. Requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79 comma 10 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. Dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79 comma 8 del regolamento relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5. Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento.
13.2. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 89 del Codice (avvalimento), l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui al precedente art. 45Codice, può soddisfare la richiesta relativa al dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 comma 1 lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione organizzativo avvalendosi dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codiceun altro soggetto, avvalendosi delle capacità allegando la documentazione prevista nel presente disciplinare di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante gara; il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario; è consentito l’utilizzo, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
13.3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario ; non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
13.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e o che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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Samples: Appalto
Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 13.115.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1. Attestazione: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’artdegli artt. 83, comma 2 e dell’art. 216, comma 14, 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento DPR 207/2010Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
13.1.2. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica III
13.1.3. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61 61, comma 2 2, del Regolamento.
13.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi R.T.I., i Consorzi ordinari e i G.E.I.E di tipo orizzontale, nel rispetto di cui all’artquanto previsto dall'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) 92 del CodiceDPR 207/2010, i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; 40 per cento e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa 10 per cento, la mandataria in ogni caso dovrà possedere assume, in sede di offerta, i requisiti in misura maggioritaria.
13.1.5percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti e nel complesso il raggruppamento deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico- economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
13.1.6. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Qualora non vengano indicate le consorziate si riterrà che il Consorzio parteciperà in proprio. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
13.1.715.2. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’artAi sensi dell'art. 45 comma 1 89 del Codice, qualora non siano il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto rete o aderente al GEIE può dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
2. Requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79 comma 10 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. Dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79 comma 8 del regolamento relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5. Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento.
13.2. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 89 del Codice (avvalimento), l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui al precedente art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 comma 1 lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione avvalendosi dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima un altro soggetto ad eccezione dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatiidoneità professionale. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
13.315.3. È E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
13.415.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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