Requisiti di capacità economica Clausole campione

Requisiti di capacità economica finanziaria: realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (anni 2010-2011-2012) di un fatturato medio complessivo, almeno pari ad euro 300.000,00 (IVA esclusa). Il predetto fatturato trova giustificazione, in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata.  dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;  bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Requisiti di capacità economica. Art. 83 comma 4 lettera a) e comma 5 del D.Lgs 50/2016. Importo del fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura espletato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, massimo pari ad € 386.146,28 corrispondente al doppio dell'importo a base di gara. Il requisito è soddisfatto in quanto posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
Requisiti di capacità economica dichiarazione attestante il possesso di una raccolta premi per il ramo di riferimento non inferiore a euro 10.000.000,00, con riferimento all’ultima pubblicazione a cura dell’ANIA oppure, in alternativa (ai sensi dell’art.86, co. 4 del d.lgs.50/2016): • possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indica- zione della società specializzata che lo ha attribuito. Il possesso di detti requisiti risponde all’esigenza di valutare la solidità del fornitore in relazione all’eventuale esposizione massima della Compagnia correlata alla copertura assicurativa oggetto dell’appalto. Il possesso dei requisiti suddetti è autodichiarato in fase di presentazione delle offerte utilizzando il modello predisposto dalla Stazione AppaltanteSchema di formulario DGUE (Modello A2). La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: - per le società di capitali mediante copia dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativi all’ultimo triennio, corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA relativamente all’ultimo triennio; - copia di qualsiasi documentazione equipollente per le Imprese che operano in Italia, ma sono stabilite od hanno sede legale in altri Stati membri, ovvero, attestazione di valutazione di rating rilasciata dall’Ente di valutazione. Ove le informazioni di tipo economico non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti richiesti devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).