Requisiti di carattere generale. Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve, inoltre, essere in possesso, sempre a pena di esclusione dalla Procedura stessa, dei requisiti di carattere generale di seguito indicati. Segnatamente, sarà escluso dalla Procedura il concorrente: a. che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, o a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; che abbia presentato un piano di risanamento attestato ex art. 67, c.3, lett. d), X.X. x. 000/0000, o un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del predetto R.D. n. 267/1942, oppure versi, per qualsiasi altra causa, in stato di sospensione o di cessazione dell'attività commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito; b. nei cui confronti, ovvero nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero siano stati emessi provvedimenti giurisdizionali di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ivi inclusi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, o per delitti finanziari, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 178, c.p., e 445, c.2, c.p.p.; c. nei cui confronti, ovvero nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, siano state disposte misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia o da altre normative nazionali equipollenti; d. che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; Inoltre, sempre a pena di esclusione dalla Procedura: e. nessun concorrente potrà presentare, direttamente o indirettamente, anche attraverso altre società appartenenti al medesimo gruppo, più di una domanda per medesimo lotto, ferma restando la possibilità per il concorrente di formulare offerte per più lotti; f. il concorrente che abbia presentato una domanda di partecipazione e le altre società appartenenti al medesimo gruppo non potranno partecipare indirettamente al medesimo lotto, anche attraverso accordi o altre intese rilevanti con soggetti terzi; g. nessun concorrente potrà trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti al medesimo lotto. Ai fini della presente Procedura, sono considerate appartenenti al medesimo gruppo: (i) la società controllante, le società controllate e le società soggette al controllo del medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c.; (ii) le società soggette a direzione e coordinamento della medesima società o ente, ai sensi dell’art. 2497 c.c. La sussistenza delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g) comporta l’esclusione dalla Procedura e, ove positivamente accertata anche successivamente al perfezionamento della Convenzione di Subconcessione, potrà comportare lo scioglimento del relativo rapporto, secondo quanto previsto nella Convenzione medesima.
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Requisiti di carattere generale. Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve, inoltre, essere in possesso, sempre a pena di esclusione dalla Procedura stessa, dei requisiti di carattere generale di seguito indicati. Segnatamente, sarà escluso dalla Procedura il concorrente:
a. a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo, preventivo salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, o a carico del quale quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; che , né abbia presentato un piano di risanamento attestato ex art. 67, c.3, lett. d), X.X. x. 000/0000, o xx xxxxx presentato un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del predetto R.D. n. 267/1942, oppure oppure, versi, per qualsiasi altra causa, in stato di sospensione o di cessazione dell'attività commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
b. b) nei cui confronti, ovvero ovvero, nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, carica sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero siano stati emessi provvedimenti giurisdizionali di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ivi inclusi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, o per delitti finanziari, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 178, c.p., e 445, c.2, c.p.p.;
c. c) nei cui confronti, ovvero ovvero, nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, siano state disposte misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia o da altre normative nazionali equipollenti;
d. d) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; Inoltre, sempre a pena di esclusione dalla Procedura:
e. e) nessun concorrente potrà presentare, direttamente o indirettamente, anche oppure attraverso altre società appartenenti al medesimo gruppo, più di una domanda per medesimo lotto, ferma restando la possibilità per il concorrente di formulare offerte per più lottialla medesima Procedura;
f. f) il concorrente che abbia presentato una domanda di partecipazione e le altre società appartenenti al medesimo gruppo non potranno partecipare indirettamente al medesimo lottoalla medesima Procedura, anche attraverso accordi o altre intese rilevanti con soggetti terzi;
g. nessun concorrente potrà trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti al medesimo lotto. Ai fini della presente Procedura, sono considerate appartenenti al medesimo gruppo: (i) la società controllante, le società controllate e le società soggette al controllo del medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c.; (ii) le società soggette a direzione e coordinamento della medesima società o ente, ai sensi dell’art. 2497 c.c. La sussistenza delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g) comporta l’esclusione dalla Procedura e, ove positivamente accertata anche successivamente al perfezionamento della Convenzione di Subconcessione, potrà comportare lo scioglimento del relativo rapporto, secondo quanto previsto nella Convenzione medesima.
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Requisiti di carattere generale. Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve, inoltre, essere in possesso, sempre a pena di esclusione dalla Procedura stessa, dei requisiti di carattere generale di seguito indicati. Segnatamente, sarà escluso dalla Procedura il concorrente:
a. a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo, preventivo salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, o a carico del quale quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; che , né abbia presentato un piano di risanamento attestato ex art. 67, c.3, lett. d), X.X. x. 000/0000, o xx xxxxx presentato un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del predetto R.D. n. 267/1942, oppure oppure, versi, per qualsiasi altra causa, in stato di sospensione o di cessazione dell'attività commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
b. b) nei cui confronti, ovvero ovvero, nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, carica sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero siano stati emessi provvedimenti giurisdizionali di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ivi inclusi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, o per delitti finanziari, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 178, c.p., e 445, c.2, c.p.p.;
c. c) nei cui confronti, ovvero ovvero, nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, siano state disposte misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia o da altre normative nazionali equipollenti;
d. d) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; Inoltre, sempre a pena di esclusione dalla Procedura:
e. e) nessun concorrente potrà presentare, direttamente o indirettamente, anche oppure attraverso altre società appartenenti al medesimo gruppo, più di una domanda alla medesima Procedura. Nel manifestare il proprio interesse il concorrente dovrà esplicitare l’area per medesimo lottola quale intende concorrere (Area contrassegnata con la lettera “A” o, in alternativa, quella con la lettera “B”, di cui al punto 1 rubricato “Oggetto dell’Affidamento” del presente Xxxxxx), ferma restando la possibilità per il concorrente di formulare presentare due distinte offerte per più lotti;
f. il entrambe le Aree. In tal senso si precisa che ADR provvederà a redigere graduatorie distinte e che le aree saranno aggiudicate al concorrente che abbia presentato risulterà primo nella relativa graduatoria; in caso di più concorrenti a parità di punteggio sulla medesima area si procederà tramite sorteggio. Qualora il medesimo concorrente risulti primo per entrambe le aree avrà facoltà di rinunciare ad una domanda di partecipazione e le altre società appartenenti esse. In tal caso l’area oggetto di rinuncia verrà assegnata al medesimo gruppo non potranno partecipare indirettamente al medesimo lotto, anche attraverso accordi o altre intese rilevanti con soggetti terzi;soggetto II° classificato.
g. f) nessun concorrente potrà trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti al medesimo lottoalla Procedura. Ai fini della presente Procedura, sono considerate appartenenti al medesimo gruppo: (i) la società controllante, le società controllate e le società soggette al controllo del medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c.; (ii) le società soggette a direzione e coordinamento della medesima società o ente, ai sensi dell’art. 2497 c.c. La sussistenza delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g) comporta l’esclusione dalla Procedura e, ove positivamente accertata anche successivamente al dopo il perfezionamento della Convenzione di Subconcessione, potrà può comportare lo scioglimento del relativo rapporto, secondo quanto previsto nella Convenzione medesima.
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Requisiti di carattere generale. Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve, inoltre, essere in possesso, sempre a pena di esclusione dalla Procedura stessa, dei requisiti di carattere generale di seguito indicati. Segnatamente, sarà escluso dalla Procedura il concorrente:
a. a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo, preventivo salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, o a carico del quale quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; che , né abbia presentato un piano di risanamento attestato ex art. 67, c.3, lett. d), X.X. x. 000/0000, o xx xxxxx presentato un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del predetto R.D. n. 267/1942, oppure oppure, versi, per qualsiasi altra causa, in stato di sospensione o di cessazione dell'attività commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
b. 1 Non saranno considerati i punti vendita per i quali non si risulti più esercente al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Per esercente di un punto vendita si considera il soggetto che presti direttamente al pubblico con propria organizzazione l’attività di somministrazione e/o vendita di bevande e alimenti, o in alternativa, gestisca tramite terzi la diretta prestazione al pubblico di tale attività.
2 Per “punti di vendita aventi ad oggetto l’attività di ristorazione presenti in scali aeroportuali internazionali, e/o altre strutture commerciali complesse ad alta frequenza di pubblico” e con orari di apertura similari a quelli degli scali aeroportuali si intendono: gli esercizi che effettuano un’attività di somministrazione e/o vendita di bevande e alimenti mediante un’offerta indifferenziata al pubblico, in conformità alla normativa vigente, all’interno di strutture commerciali complesse, così come sopra descritte. Si specifica pertanto che non costituiscono “punti di vendita” così come sopra definiti, le mense e le attività di ristorazione inserite in strutture non commerciali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tribunali, le caserme e gli ospedali.
3 Considerata la crisi epidemiologica generata dal Covid-19, ADR specifica che, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2.1 lett. c) dell’avviso, potranno essere considerati gli anni 2017, 2018 e 2019.
4 Ai fini del presente paragrafo dovrà essere considerato esclusivamente il fatturato generato da punti vendita aventi ad oggetto l’attività di ristorazione presenti in scali aeroportuali internazionali, e/o altre strutture commerciali complesse ad alta frequenza di pubblico, compresi nella definizione di cui alla nota/apice n.2, attraverso attività di somministrazione e/o vendita al pubblico di bevande e alimenti. A tal fine, pertanto, non dovranno essere considerati i fatturati generati dall'eventuale vendita di prodotti complementari all’attività di ristorazione quali ad esempio giocattoli, abbigliamento, giornali, riviste, tabacchi, lotterie, schede telefoniche, etc.
b) nei cui confronti, ovvero ovvero, nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, carica sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero siano stati emessi provvedimenti giurisdizionali di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ivi inclusi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, o per delitti finanziari, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 178, c.p., e 445, c.2, c.p.p.;
c. c) nei cui confronti, ovvero ovvero, nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, siano state disposte misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia o da altre normative nazionali equipollenti;
d. d) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; Inoltre, sempre a pena di esclusione dalla Procedura:
e. e) nessun concorrente potrà presentare, direttamente o indirettamente, anche oppure attraverso altre società appartenenti al medesimo gruppo, più di una domanda per medesimo lotto, ferma restando la possibilità per il concorrente di formulare offerte per più lottialla medesima Procedura;
f. f) il concorrente che abbia presentato una domanda di partecipazione e le altre società appartenenti al medesimo gruppo non potranno partecipare indirettamente al medesimo lottoalla medesima Procedura, anche attraverso accordi o altre intese rilevanti con soggetti terzi;
g. g) nessun concorrente potrà trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti al medesimo lottoalla Procedura. Ai fini della presente Procedura, sono considerate appartenenti al medesimo gruppo: (i) la società controllante, le società controllate e le società soggette al controllo del medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c.; (ii) le società soggette a direzione e coordinamento della medesima società o ente, ai sensi dell’art. 2497 c.c. La sussistenza delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g) comporta l’esclusione dalla Procedura e, ove positivamente accertata anche successivamente al dopo il perfezionamento della Convenzione di Subconcessione, potrà può comportare lo scioglimento del relativo rapporto, secondo quanto previsto nella Convenzione medesima.
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Requisiti di carattere generale. Il Allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio nelle aree oggetto di subconcessione, nonché la sostenibilità dell’offerta, il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve, inoltre, deve essere in possesso, sempre a pena di esclusione dalla Procedura stessa, dei requisiti di carattere generale di seguito indicati. Segnatamente, sarà escluso dalla Procedura il concorrente:
a. che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, o a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; che abbia presentato un piano di risanamento attestato ex art. 67, c.3, lett. d), X.X. x. 000/0000, o un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del predetto R.D. n. 267/1942, oppure versi, per qualsiasi altra causa, in stato di sospensione o di cessazione dell'attività commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
b. nei cui confronti, ovvero nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero siano stati emessi provvedimenti giurisdizionali di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi i seguenti reati:
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ivi inclusi i reati di quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzionequale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
ii. delitti, frodeconsumati o tentati, riciclaggiodi cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
iv. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
x. xxxxxxx, consumati o per delitti finanziaritentati, fatta salvacommessi con finalità di terrorismo, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 178, c.p.anche internazionale, e 445di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, c.2648-ter e 648-ter.1 del codice penale, c.p.p.riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
c. nei cui confronti, ovvero nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, siano state disposte misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia o da altre normative nazionali equipollenti;
d. che non sia abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in regola con gli ordine agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratorilavoratori e/o collaboratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ;
e. che abbia commesso nei confronti di XXX gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità. Inoltre, sempre a pena di esclusione dalla Procedura:
e. f. nessun concorrente potrà presentare, direttamente o indirettamente, anche attraverso altre società appartenenti al medesimo gruppo, più di una domanda per medesimo lotto, ferma restando la possibilità per il concorrente di formulare offerte per più lotti;
f. g. il concorrente che abbia presentato una domanda di partecipazione e le altre società appartenenti al medesimo gruppo non potranno partecipare indirettamente al medesimo lotto, anche attraverso accordi o altre intese rilevanti con soggetti terzi;
g. h. nessun concorrente potrà trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti al medesimo lotto. Ai fini della presente Procedura, sono considerate appartenenti al medesimo gruppo: (i) la società controllante, le società controllate e le società soggette al controllo del medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c.; (ii) le società soggette a direzione e coordinamento della medesima società o ente, ai sensi dell’art. 2497 c.c. La sussistenza delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g) e gh) comporta l’esclusione dalla Procedura e, ove positivamente accertata anche successivamente al perfezionamento della Convenzione di Subconcessione, potrà comportare lo scioglimento del relativo rapporto, secondo quanto previsto nella Convenzione medesima. ADR specifica inoltre che, qualora il concorrente prescelto per l’affidamento risulti, al momento della sottoscrizione della Convenzione, debitore di somme pecuniarie in favore ADR in ragione di eventuali pregressi rapporti, di qualsiasi natura, dovrà estinguere integralmente tali debiti prima della sottoscrizione della Convenzione. Diversamente, ADR potrà non procedere con la sottoscrizione degli atti e potrà affidare la Subconcessione ad altro concorrente, nel rispetto della graduatoria e delle previsioni inerenti la Procedura.
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Requisiti di carattere generale. Il Allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio nell’area oggetto di subconcessione, nonché la sostenibilità dell’offerta, il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve, inoltre, deve essere in possesso, sempre a pena di esclusione dalla Procedura stessa, dei requisiti di carattere generale di seguito indicati. Segnatamente, sarà escluso dalla Procedura il concorrente:
a. che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, o a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; che abbia presentato un piano di risanamento attestato ex art. 67, c.3, lett. d), X.X. x. 000/0000, o un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del predetto R.D. n. 267/1942, oppure versi, per qualsiasi altra causa, in stato di sospensione o di cessazione dell'attività commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
b. nei cui confronti, ovvero nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero siano stati emessi provvedimenti giurisdizionali di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi i seguenti reati:
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ivi inclusi i reati di quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzionequale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
ii. delitti, frodeconsumati o tentati, riciclaggiodi cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
iv. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
x. xxxxxxx, consumati o per delitti finanziaritentati, fatta salvacommessi con finalità di terrorismo, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 178, c.p.anche internazionale, e 445di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, c.2648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, c.p.p.riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
c. nei cui confronti, ovvero nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, siano state disposte misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia o da altre normative nazionali equipollenti;
d. che non sia abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in regola con gli ordine agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratorilavoratori e/o collaboratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; Inoltre, sempre a pena di esclusione dalla Procedura:;
e. nessun concorrente potrà presentare, direttamente o indirettamente, anche attraverso altre società appartenenti al medesimo gruppo, più di una domanda per medesimo lotto, ferma restando la possibilità per il concorrente di formulare offerte per più lotti;
f. il concorrente che abbia presentato una domanda commesso nei confronti di partecipazione XXX gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e le altre società appartenenti al medesimo gruppo non potranno partecipare indirettamente al medesimo lotto, anche attraverso accordi o altre intese rilevanti con soggetti terzi;
g. nessun concorrente potrà trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti al medesimo lottoaffidabilità. Ai fini della presente Procedura, sono considerate appartenenti al medesimo gruppo: (i) la società controllante, le società controllate e le società soggette al controllo del medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c.; (ii) le società soggette a direzione e coordinamento della medesima società o ente, ai sensi dell’art. 2497 c.c. La sussistenza delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g) comporta l’esclusione dalla Procedura e, ove positivamente accertata anche successivamente al perfezionamento della Convenzione di Subconcessione, potrà comportare lo scioglimento del relativo rapporto, secondo quanto previsto nella Convenzione medesima. ADR specifica inoltre che, qualora il concorrente prescelto per l’affidamento risulti, al momento della sottoscrizione della Convenzione, debitore di somme pecuniarie in favore ADR in ragione di eventuali pregressi rapporti, di qualsiasi natura, dovrà estinguere integralmente tali debiti prima della sottoscrizione della Convenzione. Diversamente, ADR potrà non procedere con la sottoscrizione degli atti e potrà affidare la Subconcessione ad altro concorrente, nel rispetto della graduatoria e delle previsioni inerenti alla Procedura.
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Requisiti di carattere generale. Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deveA norma dell’art. 80 del Codice, inoltre, essere in possesso, sempre a pena costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla Procedura stessa, dei requisiti di carattere generale di seguito indicati. Segnatamente, sarà escluso dalla Procedura il concorrentegara:
a. che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, A) la condanna con sentenza definitiva o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, o a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; che abbia presentato un piano di risanamento attestato ex art. 67, c.3, lett. d), X.X. x. 000/0000, o un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del predetto R.D. n. 267/1942, oppure versi, per qualsiasi altra causa, in stato di sospensione o di cessazione dell'attività commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
b. nei cui confronti, ovvero nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, sia stata emessa sentenza decreto penale di condanna passata in giudicato, ovvero siano stati emessi provvedimenti giurisdizionali divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
B) A norma dell’art. 444 c.p.p80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.
C) Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per reati gravi effetto di una ipotesi di cui alle precedenti lettere A) e B) l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in danno dello Stato nome collettivo; dei soci accomandatari o della Comunità che incidono sulla moralità professionaledel direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, ivi inclusi i reati compresi institori e procuratori generali, dei componenti degli organi con poteri di partecipazione a un'organizzazione criminaledirezione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, corruzionedi direzione o di controllo, frodedel direttore tecnico o del socio unico persona fisica, riciclaggioovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o per delitti finanziariconsorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, fatta salvaqualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 178non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
D) Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, c.p.definitivamente accertate, e 445, c.2, c.p.p.;
c. nei cui confronti, ovvero nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, siano state disposte misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia o da altre normative nazionali equipollenti;
d. che non sia in regola con gli rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei delle imposte e tasse o i contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratoriprevidenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; Inoltre, sempre a pena di esclusione dalla Procedura:sono stabiliti.
e. nessun concorrente potrà presentare, direttamente o indirettamente, anche attraverso altre società appartenenti al medesimo gruppo, più di una domanda per medesimo lotto, ferma restando la possibilità per il concorrente di formulare offerte per più lotti;
f. il concorrente che abbia presentato una domanda di partecipazione e le altre società appartenenti al medesimo gruppo non potranno partecipare indirettamente al medesimo lotto, anche attraverso accordi o altre intese rilevanti con soggetti terzi;
g. nessun concorrente potrà trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanzialeE) con altri partecipanti al medesimo lotto. Ai fini della presente Procedura, sono considerate appartenenti al medesimo gruppo: (i) la società controllante, le società controllate e le società soggette al controllo del medesimo soggetto, ai sensi A norma dell’art. 2359 c.c.; (ii) le società soggette a direzione e coordinamento della medesima società o ente80 del Codice, ai sensi dell’art. 2497 c.c. La sussistenza delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g) comporta l’esclusione la stazione appaltante esclude dalla Procedura e, ove positivamente accertata anche successivamente al perfezionamento della Convenzione di Subconcessione, potrà comportare lo scioglimento del relativo rapporto, secondo quanto previsto nella Convenzione medesima.gara l’operatore economico qualora:
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Requisiti di carattere generale. Il concorrente che intende presentare domanda di partecipazione alla Procedura deve, inoltre, essere in possesso, sempre a pena di esclusione dalla Procedura stessa, dei requisiti di carattere generale di seguito indicati. Segnatamente, sarà escluso dalla Procedura il concorrente:
a. che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, o a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; che abbia presentato un piano di risanamento attestato ex art. 67, c.3, lett. d), X.X. x. 000/0000, o un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del predetto R.D. n. 267/1942, oppure versi, per qualsiasi altra causa, in stato di sospensione o di cessazione dell'attività commerciale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito;
b. nei cui confronti, ovvero nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero siano stati emessi provvedimenti giurisdizionali di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ivi inclusi i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, o per delitti finanziari, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione degli artt. 178, c.p., e 445, c.2, c.p.p.;
c. nei cui confronti, ovvero nei confronti dei suoi legali rappresentanti e amministratori in carica, siano state disposte misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia o da altre normative nazionali equipollenti;
d. che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; Inoltre, sempre a pena di esclusione dalla Procedura:
e. nessun concorrente potrà presentare, direttamente o indirettamente, anche attraverso altre società appartenenti al medesimo gruppo, più di una domanda per medesimo lotto, ferma restando la possibilità per il concorrente di formulare offerte per più lottialla medesima Procedura;
f. il concorrente che abbia presentato una domanda di partecipazione e le altre società appartenenti al medesimo gruppo non potranno partecipare indirettamente al medesimo lottoalla medesima Procedura, anche neppure attraverso accordi o altre intese rilevanti con soggetti terzi;
g. nessun concorrente potrà trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti al medesimo lottoalla Procedura. Ai fini della presente Procedura, sono considerate appartenenti al medesimo gruppo: (i) la società controllante, le società controllate e le società soggette al controllo del medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c.; (ii) le società soggette a direzione e coordinamento della medesima società o ente, ai sensi dell’art. 2497 c.c. La sussistenza delle situazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g) comporta l’esclusione dalla Procedura e, ove positivamente accertata anche successivamente al perfezionamento della Convenzione di Subconcessione, potrà comportare lo scioglimento del relativo rapporto, secondo quanto previsto nella Convenzione medesima.
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