Riduzioni Clausole campione

Riduzioni. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto allegando apposita dichiarazione (e allegando le certificazioni): • del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; • del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo ed al periodo successivo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; • del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; • del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 5% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 118 (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 % non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici. La garanzia copre la mancata sottos...
Riduzioni. 1. È applicata una riduzione del 50% del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi: a) I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali intendendo per via esclusiva l’assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia presenti nel manifesto; b) I manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l’assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia presenti nel manifesto; c) I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali; d) Gli annunci mortuari; e) I manifesti relativi a manifestazioni politiche, culturali, sindacali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro ma che contengono pubblicità di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%; f) I manifesti relativi a manifestazioni politiche, culturali, sindacali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro e patrocinati da un ente pubblico territorialmente competente nel comune, si applica una riduzione del 50% anche se contenenti pubblicità di soggetti commerciali; 2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera c), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor. 3. Per l’applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile e riconducibile al solo ente promotore. Nel caso in cui l’ente non sia l’unico o principale promotore dell’evento e appaia, invece, evidente dall’impostazione grafica del manifesto, il concorso di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell’ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. 4. Per l’applicazione della riduzione di cui al presente articolo, in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.
Riduzioni. 1. 0.Xx Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/99, è ridotta, attraverso l’abbattimento di parte della quota variabile, nei seguenti casi: a) utenze domestiche non stabilmente attive con abitazioni tenute a disposizione per uso discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato. Si definiscono “utenze domestiche non stabilmente attive” quelle relative ad abitazioni occupate da cittadini che dimostrino di aver dovuto trasferire stabilmente, e comunque per un periodo non inferiore a 210 giorni in un anno, la propria residenza altrove, o in una casa di riposo o di cura, o all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.). L’uso discontinuo del titolare dell’abitazione o di alcuni componenti il suo nucleo familiare non comporterà il diritto ad ottenere la riduzione stessa fino a quando tale situazione non verrà recepita dai registri anagrafici o opportunamente documentata; b) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia compreso tra mesi 3 (tre) e mesi 6 (sei); c) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 6 (sei). 2. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale. 3. Il Comune accorderà la riduzione solo a seguito di comunicazione da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno per il quale si intende ottenere la riduzione. 4. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto dei successivi pagamenti.
Riduzioni.  Attuazione del compostaggio domestico per lo smaltimento autonomo dei rifiuti organici  Rinuncia all’attuazione del compostaggio domestico  Utenza non stabilmente attiva (abitazione non di residenza)  Distanza dal cassonetto superiore a 500m  Casi sociali – Riduzione del %  Casa di riposo o altro centro socio-assistenziale (allegare documentazione comprovante) Nominativo Via n.civ / Comune Cap Prov.( ) Lì / / Firma
Riduzioni. La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte dell'Associazione nella fase applicativa dell'accordo, riconosce ai circoli aderenti all'Associazione stessa una riduzione sui compensi fissi nella misura del 10%. Tale riduzione è elevata al 15% per le Associazioni riconosciute di promozione sociale.
Riduzioni. 1. Il Canone per le occupazioni permanenti è ridotto come segue: a. nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo; b. nella misura del 50% per le occupazioni degli spazi sovrastanti il suolo; c. nella misura del 70% per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico; d. nella misura del 50% per i passi carrabili ovvero nella misura del 90% se gli stessi sono stati costruiti direttamente dal Comune e, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto; e. nella misura del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti. 2. Il Canone è ridotto per le occupazioni temporanee del suolo come segue: a. di durata fino a 14 giorni tariffa piena; di durata tra 15 e 29 giorni tariffa ridotta del 35%; di durata superiore a 30 giorni o aventi carattere ricorrente tariffa ulteriormente ridotta del 50%; b. nella misura del 70% per le occupazioni con tende e simili; c. nella misura del 50% per le occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; d. nella misura dell’80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; e. nella misura del 50% per le occupazioni di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di Pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse; f. nella misura del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia; g. nella misura dell’80% per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive. 3. La superficie di cui all’art. 15 co. 1 lett. b) del presente Regolamento è considerata in ragione del 25% se eccede complessivamente i 1.000 metri quadri. 4. Per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate: a. in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati; b. in ragione del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati; c. in ragione del 10% ...
Riduzioni. 1. Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di: a. per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici; c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 2. Per le pubblicità ordinarie ed effettuate con pannelli luminosi e proiezioni si applica una riduzione del 90% se il messaggio pubblicitario è diffuso per non più di 3 mesi. 3. In caso di pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, la riduzione è del 50% se il messaggio è effettuato per proprio conto dell’impresa pubblicizzata. 4. La riduzione del 50% è applicata inoltre in caso di pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti di durata superiore a 30 giorni. 5. In caso di pubblicità effettuata mediante palloni frenati, si applica una riduzione del 50% della Canone calcolato considerando la tariffa per la pubblicità effettuata mediante aeromobili, indicata nell’Allegato C . 6. Si rinvia all’Allegato C del presente Regolamento per un ulteriore dettaglio delle riduzioni. 1. Sono esenti dal canone:
Riduzioni. Capo II Fase di pagamento e liquidazione
Riduzioni. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
Riduzioni. Riduzioni speciali possono essere accordate nell’ambito di azioni speciali o promozioni. Se si prenota una di queste azioni è necessario indicare il codice promozionale corrispondente. Non è possibile ottenere una riduzione a posteriori. A seconda dell’azione speciale o della promozione, la riduzione ottenuta o il vantaggio ottenuto non possono essere accumulati con gli sconti elencati al punto 9.1. Le condizioni delle azioni speciali e delle promozioni, inoltre, non possono essere accordate con effetto retroattivo sulle prenotazioni esistenti.