Formazione continua. Trattasi di iniziative volte innanzitutto all’adeguamento delle qualificazioni con l’evolu- zione delle professioni e dei contenuti delle mansioni, al miglioramento delle compe- tenze e all’acquisizione di qualificazioni indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del loro personale. Il fine è quello di evitare l’invecchiamento delle qualificazioni in possesso dei lavoratori e prevenire nello stesso tempo le possibili conseguenze negative degli effetti che ciò po- trebbe determinare nel mercato del lavoro del settore, in particolare adeguandosi conti- nuamente alle diverse esigenze che vengono richieste dai settori e dalle imprese in corso di ristrutturazione organizzativa, economica e tecnologica. I destinatari delle iniziative di formazione continua sono i lavoratori in missione anche in apprendistato. Tali iniziative sono ammesse per l’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con certificazione delle competenze, rilasciata da soggetti accredi- tati/autorizzati dal sistema del lavoro. Tali iniziative sono realizzate ad inizio del rapporto di lavoro con pagamento delle indennità di disponibilità sino ad un massimo di 40 ore a carico del fondo Politiche Attive del Lavoro tempo indeterminato, solo in caso di supera- mento del periodo di prova. Il finanziamento avverrà attraverso l’erogazione di un “bonus formativo” che permette ai lavoratori di disporre di un finanziamento per accedere ad un corso formativo da loro in- dividuato. Sarà pertanto creata una apposita sezione dedicata ai lavoratori a tempo in- determinato per l’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con certificazione delle competenze, nell’ambito del catalogo nazionale “bonus formativo”. La presentazione della domanda del “bonus formativo” è vincolata all’attestazione di almeno una Organizzazione Sindacale sulla base di una regolamentazione tra le Parti.
Formazione continua. 1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
Formazione continua. In virtù del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e dei processi, nonché della crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le Parti si impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a “proseguire i percorsi formativi per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenza e competenza professionali” (art. 6 legge 53/2000) e a promuovere programmi e percorsi formativi in tutte le aziende del settore, sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato. In sede di bacino vanno definite specifiche quote d’orario di lavoro retribuite dedicate alla formazione continua e permanente dei lavoratori, la quale sarà oggetto di studio e programmazione delle parti, anche attraverso l’utilizzo di risorse appositamente previste.
Formazione continua. 1. La formazione professionale in medicina generale, universitaria, complementare e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
Formazione continua. 1. Le parti individuano in FOR.TE. (Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi), il Fondo di riferimento a cui i datori di lavoro del settore potranno aderire, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Formazione continua. 1. Le parti individuano in For.te. il fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Formazione continua. La crescita professionale delle risorse umane è un obiettivo fondamentale ai fini del miglioramento qualitativo e dell’efficienza organizzativa. Viene riconosciuto il diritto - dovere di tutto il personale alla formazione continua e alla riqualificazione professionale. All’atto dell’assunzione, durante la vita professionale e la carriera lavorativa, a ciascun livello e per ciascuna funzione e mansione svolta, è indispensabile che il lavoratore/lavoratrice sia collocato al centro di interventi formativi continui e permanenti, definiti dalle strutture di riferimento. Per tutto il personale il possesso certificabile di competenze, costituirà un elemento da considerare ai fini della progressione della carriera.
Formazione continua. Le Parti convengono l’adesione, da formalizzare entro il 31 Ottobre 2007, a FORAGRI (Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura). Le Parti, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori dipen- denti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’effi- cienza e della qualità complessiva dei servizi offerti ai propri associati, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concordati, tra le Parti stesse, da finanziare, oltre che attraverso il fondo interprofessiona- le nazionale, attraverso l’offerta articolata territorialmente da regioni ed enti locali (come peraltro previsto anche dall’art. 6, commi 1 e 4, della legge 53/2000). I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità di orario connes- se alla partecipazione agli interventi formativi concordati tra le Parti saranno definiti dalla contrattazione collettiva aziendale e/o regionale. La partecipazione alle attività di formazione continua e permanente previste al presente articolo ed al precedente e l’acquisizione di maggio- ri competenze potrà avere riscontro, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nei percorsi di carriera e nei relativi livelli di inquadramento del personale.
Formazione continua. 1. La formazione professionale in pediatria, complementare e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del pediatra e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
Formazione continua. (1) Le parti, considerato che ai sensi dell’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; - reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace.