Piano formativo. (1) Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 vale quanto previsto dalle diverse modalità individuate dai soggetti competenti.
(2) Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL possono affidare al sistema degli Enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente CCNL. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato appositamente costituito all'interno degli Enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le Associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
(3) Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'EBNT, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l’EBNT i piani formativi standard previsti dall'azienda per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente CCNL. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando all'EBNT copia della scheda formativa allegata al presente CCNL.
Piano formativo. I contenuti formativi del piano formativo sono di natura professionalizzante. Qualora, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 81/2015, sussista l’obbligo di effettuare la formazione trasversale di base perché offerta delle Regioni ai datori di lavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo le linee guida adottate in Conferenza Stato-Regioni per l’apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014.
Piano formativo. Il tirocinio professionale ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. In accordo con il Soggetto Ospitante, il tirocinante definisce il Piano Formativo contenente: − il nome del Tirocinante; − il nome del Responsabile del Tirocinio; − gli estremi identificativi del Soggetto Ospitante; − gli estremi identificativi delle coperture assicurative; − obiettivi e modalità di svolgimento del Tirocinio − il periodo di svolgimento del Tirocinio. Il carico complessivo dell'attività di Tirocinio Professionale viene quantificata in 900 ore da svolgersi entro 12 mesi ovvero 24 per soggetti diversamente abili come specificato dal DPR 328/2001. A tale carico dovrà fare riferimento il Piano Formativo . Le attività di Tirocinio Professionale possono essere svolte, presso i Soggetti Ospitanti accreditati, a condizione che possano garantire la figura di un Responsabile del Tirocinio che sia iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. e che segua un solo tirocinante per volta: − Studi professionali di Architetti in forma singola o Associata; − Studi professionali o Società di Ingegneria; − Aziende, imprese o cooperative del settore delle costruzioni; − Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comuni, Soprintendenza, ecc.).
Piano formativo. INDIVIDUALE
1. Azienda
Piano formativo. Il piano formativo individuale deve essere definito per iscritto e per espressa previsione del presente CCNL potrà essere consegnato in forma consolidata al lavoratore entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. È allegato al presente accordo un modulo di piano formativo individuale (Allegato) che potrà essere eventualmente integrato con l’assistenza dell’Ente bilaterale territorialmente competente o in mancanza di questo, dall’Ente bilaterale nazionale. Sono altresì allegati i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, recanti il programma formativo standard per le figure professionali tipizzate dal CCNL (Allegato). Le aziende trasmetteranno copia dei piani formativi all’EBIPAN e sue articolazioni territoriali di competenza, entro 60 gg. dall’assunzione dell’apprendista. Laddove la singola azienda intenda definire ed avviare percorsi formativi per profili non espressamente previsti dalla presente intesa, sottoporrà il profilo professionale definito e il relativo percorso formativo per la verifica di conformità all’EBIPAN o sue articolazioni territoriali. In assenza di risposta da parte di Xxxxxx, decorsi quindici giorni dalla richiesta dell’azienda il Piano formativo è da intendersi conforme e approvato. Ebipan, a sua volta, anche in relazione agli esiti del monitoraggio sopra regolato e delle richieste di conformità pervenute dalle singole aziende, definirà eventuali ulteriori profili formativi per la formalizzazione degli stessi nell’ambito della contrattazione collettiva.
Piano formativo. Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista evidenziando gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato in corso del rapporto di lavoro a fronte di una concorde valutazione tra tutor o referente aziendale e datore di lavoro. L'apprendista dovrà avere comunicazione della variazione e dei motivi che l'hanno determinata. Le aziende che intendano assumere apprendisti potranno utilizzare i vari Piani Formativi Individuali - anche sulla base di moduli e formulari, stabiliti e definiti dall'apposita Commissione per l'Apprendistato. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alla Commissione per l'Apprendistato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: · previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 360 ore nel triennio per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; · identificazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna di ogni singola impresa rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; · riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; · predisposizione della modulistica relativa alla registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; · verifica della presenza di un tutor o referente aziendale con formazione e competenze adeguate come previsto dalla normativa vigente. La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione effettuata potrà avvenire, a cura del datore di lavoro, su specifica documentazione dallo stesso realizzata anche in formato elettronico. La Commissione per l'Apprendistato con cadenza annuale monitorerà gli sviluppi e l'effettiva conformità dei rapporti di apprendistato in essere nelle aziende. La Commissione per l'Apprendistato sarà costituita da 4 rappresentanti indicati dall'AISA a rotazione e 4 rappresentanti indicati dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a rotazione. La Commissione ...
Piano formativo. (1) Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale secondo quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015, vale quanto previsto dalle diverse modalità individuate dai soggetti competenti.
Piano formativo. (Piano Formativo - Servizi di formazione)
Piano formativo. 1) L’Azienda si impegna a trasmettere all’Ordine entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il piano formativo che intende realizzare in collaborazione con XxxXxxXX al fine del rilascio di CFP ai propri dipendenti per l’anno solare in corso.
2) Per gli anni solari successivi a quello di sottoscrizione, l’Azienda si impegna a trasmettere il piano formativo entro il 31 gennaio dell’anno a cui si riferisce.
3) Il piano formativo, per ogni singolo evento, deve contenere le seguenti informazioni minime:
a) tipologia dell'evento (secondo la classificazione di cui all’art. 1.3);
b) titolo;
c) sede, data e orario (indicativa);
d) programma dell’evento (se già stabilito);
e) nominativi dei docenti (se già individuati).
4) Il piano formativo è da intendersi come indicazione dell’attività formativa prevista e potrà essere variato ed integrato nel corso dell’anno, previa comunicazione ad OrdIngTS da inviare con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al periodo di realizzazione dei singoli eventi all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
Piano formativo. 1. I contenuti formativi del PFI sono di natura professionalizzante. Qualora, ai sensi dei D.Lgs. 167/2011, sussista l’obbligo di effettuare la formazione trasversale di base, perché offerta delle Regioni ai datori di lavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo le linee guida adottate in Conferenza Stato-Regioni per l’apprendistato professionalizzante.